Comunione di beni e donazione tra coniugi

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A norma dell’articolo 769 del codice civile, la donazione è un contratto con il quale una persona arricchisce un’altra trasferendogli denaro oppure un bene mobile o immobile. In questi casi si parla di donazione reale. Se il donante arricchisce l’altra parte, chiamata donatario, assumendo nei suoi confronti un’obbligazione, la donazione si dice obbligatoria. Questo tipo di obbligazione si verifica, ad esempio, quando qualcuno si impegna ad effettuare una fornitura.

La donazione

La caratteristica fondamentale della donazione deve essere la liberalità del donante, che consiste nel fatto che lo stesso si priva di qualcosa o fa una promessa di arricchimento in modo gratuito, senza pretendere in cambio denaro o altre utilità. La forma della donazione è l’atto pubblico, sia il bene mobile o immobile, e ci si deve rivolgere a un notaio. Per le donazioni di modesto valore è sufficiente la consegna della cosa. La donazione per produrre i suoi effetti deve essere accettata. La donazione è un atto relativo ai beni del donante, che può disporre del suo patrimonio con alcune restrizioni così come accade quando nella successione testamentaria. La persona che decide di fare testamento a favore di qualsiasi persona, deve conservare una quota del suo patrimonio, calcolata dalla legge, che andrà ai suoi eredi. Questi sono detti legittimari, perché la legge gli riserva una quota. Allo stesso modo della successione per testamento, nella donazione il donante può decidere di trasferire beni tenendo conto delle quote legittime riservate ai suoi eredi, e non può andare oltre quel valore.

Le azioni a tutela dell’erede

L’erede che sarebbe danneggiato da una donazione che lede la sua quota riservata per legge, può agire per tutelare il suo diritto, rivolgendosi al tribunale per ridurre il valore della donazione lesiva e avere la reintegrazione dei beni spettanti. In regime di comunione dei beni, ogni bene entra a far parte della comunione. Ognuno dei due coniugi può essere proprietario esclusivo di un bene mobile o immobile oppure avere un conto in banca. Ai coniugi non è vietato donare un bene personale all’altro. Ognuno può donare all’altro i beni che non fanno parte della comunione. Al momento della donazione può essere specificato che il bene donato non sia attribuito alla comunione. Nella donazione tra coniugi in regime di comunione dei beni è importante considerare le regole sulla quota dei legittimari. Se si effettua una donazione prima della sopravvenienza di un figlio, si può successivamente revocare per poi donare il bene al figlio sopravvenuto o riconosciuto in un momento successivo, attraverso la revoca per sopravvenienza del figlio. Se ci si vuole privare di un bene trasferendo la proprietà esclusiva al coniuge, nell’atto di donazione si deve specificare questa intenzione.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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