La recente ordinanza emessa dal Tribunale di Crotone il 4 gennaio 2025 (Giudice Emmanuele Agostini) ha offerto un esempio concreto di come la composizione negoziata possa salvaguardare il patrimonio e l’attività dell’imprenditore, incidendo anche sulle segnalazioni verso la Centrale rischi e le banche dati private come Crif. In linea generale, quando un’impresa accede alla procedura e presenta un credibile piano di risanamento, il giudice può inibire, per un periodo massimo corrispondente a quello delle misure protettive (fino a 240 giorni), la facoltà degli istituti di credito di inoltrare comunicazioni “a sofferenza”. Questa scelta risponde all’esigenza di non pregiudicare l’accesso a nuove fonti di finanziamento o la conservazione di affidamenti già in essere, elementi spesso decisivi per la riuscita del piano di salvataggio. Per l’approfondimento consigliamo il volume Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito.
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Indice
1. I presupposti della decisione
Nel caso affrontato dal Tribunale di Crotone, l’impresa si trovava nell’impossibilità di onorare puntualmente una rata di mutuo. L’accesso alla composizione negoziata le ha consentito di chiedere misure cautelari e protettive, evitando che la banca procedesse con la segnalazione a sofferenza presso la Centrale rischi della Banca d’Italia o in banche dati private (per esempio Crif). La ratio è evidente: se l’istituto di credito avesse comunicato l’inadempimento, l’impresa avrebbe quasi certamente perso la possibilità di mantenere le linee di credito già concesse o di ottenerne di nuove. Ciò avrebbe vanificato ogni prospettiva di risanamento. Il giudice, constatata la serietà del progetto e la ragionevole possibilità di pervenire a una ristrutturazione, ha quindi accolto la domanda cautelare. Per l’approfondimento consigliamo il volume Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito.
Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito
Aggiornato al terzo decreto correttivo del CCII (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il volume, giunto alla sua II edizione, propone un’ampia ricognizione delle rilevanti novità normative e del panorama giurisprudenziale sul tema della crisi da sovraindebitamento. Sono raccolti diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della normativa di riferimento. Il taglio pratico rende l’opera uno strumento utile per il professionista – gli organismi di composizione e i gestori della crisi, gli advisor e i liquidatori – al fine di offrire un supporto nelle criticità e i dubbi che possano sorgere nella predisposizione del Piano. Monica MandicoAvvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.
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2. La cornice normativa: la composizione negoziata della crisi
Ai sensi dell’articolo 19 del Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII), la parte che accede alla composizione negoziata può chiedere misure protettive e misure cautelari volte a preservare la continuità aziendale e il buon esito delle trattative. Tra queste, rientra l’inibizione a eventuali segnalazioni negative per il periodo necessario a condurre a termine i negoziati, con un limite temporale massimo di 240 giorni. La norma, resa più incisiva dal terzo decreto correttivo, bilancia da un lato l’interesse delle banche a esercitare la normale vigilanza prudenziale, dall’altro la tutela dell’impresa che si impegna in un serio piano di ristrutturazione. L’articolo 16, comma 5, del CCII stabilisce inoltre che l’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento degli istituti di credito non costituiscono, di per sé, motivo di revoca degli affidamenti bancari né giustificano un declassamento automatico del credito. Tuttavia, come rilevato dal Tribunale, questa salvaguardia astratta non sempre mette l’azienda al riparo da iniziative immediate delle banche, specie se ci sono debiti scaduti.
3. Il ruolo della misura cautelare
L’ordinanza del 4 gennaio 2025 conferma che la misura cautelare è centrale quando, nonostante la protezione teoricamente offerta dalla legge, l’azienda rischia comunque di subire effetti devastanti dall’eventuale segnalazione. Come chiarito dal giudice, l’inibizione si rivela essenziale nel momento in cui la classificazione negativa potrebbe innescare automatismi nella revoca delle linee di credito o impedire la concessione di nuovi finanziamenti, situazioni che metterebbero in pericolo la prosecuzione dell’attività. Il provvedimento cautelare rispetta anche i principi di vigilanza prudenziale: la banca mantiene facoltà di valutare e gestire il rischio, ma non può attuare manovre “irreversibili” prima di aver considerato in modo approfondito la reale possibilità di risanamento.
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4. La rilevanza del provvedimento
La pronuncia del Tribunale di Crotone evidenzia come la composizione negoziata possa svolgere una funzione preventiva e protettiva a beneficio non solo dell’imprenditore, ma dell’intero ceto creditorio. Se l’azienda riesce a restare operativa, infatti, aumenta la probabilità di soddisfare in maniera più completa o ordinata le pretese creditorie, rispetto a una situazione di blocco immediato del credito. Nelle intenzioni del legislatore, le misure protettive e cautelari devono garantire all’impresa lo spazio necessario per portare a termine un piano di risanamento ragionevole e ben strutturato. La tutela viene meno se l’azienda non fornisce un quadro affidabile della propria posizione o se l’esperto nominato ritiene che il progetto di ripianamento sia meramente illusorio.
5. Conclusioni
Questo intervento giurisprudenziale, in continuità con la riforma del Codice della crisi, sottolinea come la composizione negoziata sia uno strumento che va molto oltre il valore simbolico. Prevede, infatti, un meccanismo di salvaguardia delle imprese in difficoltà, aiutandole a evitare conseguenze finanziarie immediate e potenzialmente irreparabili. Le banche, d’altro canto, vedono ristretto il loro potere di classificare senza una valutazione oggettiva del piano di risanamento. Ne emerge un equilibrio studiato per favorire la continuità aziendale e, al contempo, consentire agli istituti di credito un esame rigoroso delle iniziative presentate dal debitore. Un passaggio che, quando sorretto da un progetto serio e da un effettivo confronto con i creditori, diventa cruciale per prevenire l’insolvenza e assicurare una prospettiva di rilancio all’impresa.
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Fonti principali
- Tribunale di Crotone, ordinanza 4 gennaio 2025 (Giud. E. Agostini)
- Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche)
- Terzo decreto correttivo al Codice della crisi (D.Lgs. n. 136/2024)
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