Compenso amministratore su offerta acclusa al verbale

Scarica PDF Stampa Allegati

È valida la delibera di nomina dell’amministratore se viene verbalizzata l’approvazione delle voci di compenso indicate in un’offerta che poi si acclude al verbale
riferimenti normativi: artt. 1129 c.c.;
precedenti giurisprudenziali: Cass., sez. II, Sentenza n. 12927 del 22/04/2022

Tribunale di Larino – sentenza n. 77 del 06/02/2023

compenso-ammnisitratore-offerta-acclusa-sentenza.pdf 668 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La vicenda

Un condomino conveniva dinanzi al Tribunale il condominio, in persona dell’amministratore p.t., allo scopo di accertare e dichiarare nulla e/o annullabile una delibera assembleare; secondo l’attore la collettività condominiale aveva nominato l’amministratore in assenza di allegazione del relativo compenso; inoltre lamentava la mancata allegazione delle deleghe e l’indicazione generica dei punti all’ordine del giorno. Il condominio – che si costituiva in giudizio – chiedeva il rigetto della domanda del condomino, sia per la tardività dell’impugnazione della delibera, sia in ogni caso per l’infondatezza delle censure mosse nei confronti della delibera in parola.

3. La soluzione

Il Tribunale ha dato torto al condomino. Lo stesso giudice ha evidenziato che parte attrice solo a mezzo della comparsa conclusionale ha contestato la mancata allegazione del verbale del preventivo della società amministratrice; tale difesa, ad avviso del Tribunale, oltre che tardiva, è da considerare inidonea a dimostrare l’inesistenza dell‘allegazione del preventivo al verbale in quanto non supportata da alcuna prova, né orale, né documentale. Del resto, come aggiunge lo stesso Tribunale, l’onere di provare quanto sopra gravava sul condomino attore, dato che il verbale dell’assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi in essa verificati (e quindi, nel nostro caso, dell’allegazione del preventivo). In ogni caso – come ha evidenziato il Tribunale – nel caso di specie è risultato che il verbale assembleare avesse in allegato e richiamasse espressamente il preventivo di spesa della società amministratrice, che a sua volta indicava in modo analitico le singole voci di spesa di cui consta il compenso.
Secondo il Tribunale, quindi, il rilievo mosso dall’attore al verbale assembleare impugnato si è rivelato infondato atteso che l’allegazione del preventivo e l’esplicito richiamo dello stesso contenuto nell’atto condominiale in questione sono perfettamente idonei a consentire ai condomini la conoscenza del preventivo e delle attività che l’amministratore si obbliga ad effettuare per il corrispettivo richiesto. In ogni caso anche le ulteriori censure mosse dall’attore al verbale assembleare – e cioè quelle concernenti la mancata allegazione delle deleghe e la genericità dei punti all’ordine al giorno – si sono rilevate infondate.

4. Le riflessioni conclusive

In linea generale bisogna ricordare che il nuovo art. 1129 c.c., riscritto dalla legge di riforma del Condominio n. 220/2012, al comma 14, dispone che l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo eventuale rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta. È stato affermato così che non assolve all’obbligo di cui all’art. 1129, comma 14, c.c. il compenso indicato genericamente per relationem in quanto indicato “alle medesime condizioni esposte per il passato” (Trib. Milano 3 aprile 2016). A tale decisione, inoltre, si è uniformata altra giurisprudenza, nella quale è stato precisato che è irrilevante la circostanza che sia noto all’assemblea il compenso dell’anno precedente in ragione sia del fatto che lo stesso può variare, sia del fatto che la novella legislativa è stata chiara nel prevedere detta indicazione come necessaria a pena di nullità (Trib. Roma 15 giugno 2016). In quest’ottica la mancata indicazione del compenso, che invalida il contratto di amministrazione, travolge anche la delibera assembleare, in quanto atto volitivo diretto alla conclusione del contratto che è risultato nullo (Trib. Roma 13 aprile 2017). In ogni caso si ricorda che la Corte di Cassazione ha chiarito che l’amministratore è tenuto a specificare la misura del compenso richiesto al momento della nomina, dandone atto a verbale. In caso contrario la deliberazione deve ritenersi nulla, come previsto espressamente dall’art. 1129 c.c. Per la legittimità della nomina non è sufficiente, quindi, fare riferimento al compenso pagato nella precedente gestione e indicato nel consuntivo portato all’approvazione dell’assemblea. In particolare secondo i giudici supremi, al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell’art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste, dunque, in presenza di un documento, approvato dall’assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l’elemento essenziale della analitica specificazione dell’importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto. Come ha precisato la sentenza in commento l’allegazione dell’offerta economica e il richiamo della stessa contenuto nella delibera sono idonei a consentire ai condomini la conoscenza e le mansioni che l’amministratore andrà ad espletare al fine di conseguire il corrispettivo richiesto.

5. Volume consigliato

Il volume fornisce spiegazioni su tutti gli aspetti della redazione dei verbali di assemblea. Con una raccolta di utilissime formule disponibili in un’apposita sezione on line, per la redazione dei più importanti atti della pratica condominiale.

FORMATO CARTACEO

La nuova assemblea condominiale

Il volume espone e chiarisce le attribuzioni e le modalità di funzionamento dell’assemblea condominiale, tenendo conto delle pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità sopravvenute nel corso degli ultimi anni, proponendosi come un essenziale vademecum praticooperativo per gli amministratori e i condomini, che può comunque risultare utile anche a quegli operatori del diritto che intendano approfondire le varie questioni legate al procedimento di formazione della volontà condominiale.In allegato al volume e reperibile on-line è inoltre riportata una modulistica essenziale aggiornata alle nuove ipotesi introdotte dalla legge n. 220/2012 in tema di assemblea e le massime delle principali pronunce di legittimità citate all’interno del testo.Ulteriore novità è la trattazione del tema, imposto dall’emergenza sanitaria globale e possibile modello futuro, della assemblea in videoconferenza. Il problema è infatti approfondito con uno speciale capitolo online sul corretto svolgimento delle assemblee in epoca Covid-19 e completato dalla modulistica per la “Convocazione dell’assemblea condominiale in prima e in seconda convocazione con adozione delle misure di sicurezza previste dalla normativa emergenziale”.Si tratta di indicazioni utili per gli amministratori che possono quindi sapere come operare per offrire, a quei condomini che lo chiedano, la possibilità di partecipare da remoto alle assemblee, unitamente e alla pari di quelli presenti in sala.Gianfranco Di RagoAvvocato in Milano, abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte di Cassazione, si occupa di diritto civile (www.studiolegaledirago.it). È altresì Giudice onorario del Tribunale Civile di Genova. È stato mediatore civile e formatore accreditato presso il Ministero della giustizia in base al D.M. 180/2010. È altresì formatore in materia di diritto condominiale ed è stato Responsabile Scientifico in numerosi corsi di formazione e aggiornamento per amministratori condominiali in base al D.M. 140/2014. Affianca all’attività professionale quella di ricerca ed editoriale. Da quasi 20 anni collabora con il quotidiano “ItaliaOggi”, per il quale cura la sezione immobiliare, e con numerose altre riviste giuridiche. È autore di numerosi volumi in materia di condominio e locazioni, nonché di articoli e note a sentenza.

Gianfranco Di Rago | Maggioli Editore 2020

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento