Committente e General contractor nei contratti per bonus fiscali

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Quanto contenuto nel presente articolo è frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non importa alcun coinvolgimento da parte dell’amministrazione di appartenenza

Indice

1. Il committente un uomo solo che decide “il da farsi” ed il general contractor un suo “delegato” per coordinare i lavori.

Con il presente lavoro cerchiamo di accostarci ad un argomento spinoso più volte proposto, quasi noioso ma che ci interessa da vicino in questi ultimi tempi ed alle figure interessate. Cerchiamo di meglio definire con semplicità quali sono le responsabilità dei committenti e dei general contractor e di che natura è il loro rapporto. Approfondiremo la questione “step by step” chiedendoci: chi sia in realtà il committente? Chi sia la sua controparte? Cosa si intenda per contratto di affidamento unitario a contraente generale? chi sia il general contractor? Abbozziamo una risposta: il primo è il proprietario di un’opera che se ne avvantaggia, colui che l’appalta, chi affida un servizio ad altri e se ne lava le mani, chi si interfaccia con il proprietario dell’opera e si propone di gestire tutto il resto, ottimizzando i processi di costruzione, pur non eseguendoli direttamente? Il secondo un interlocutore anonimo? Una figura di delegato  che paga per il committente?

2. I contratti per i bonus fiscali.

L’art. 119 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, regolava gli “incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”. L’art. 121 del medesimo d.l. n. 34/2020 consentiva la “opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”. Dopo l’approvazione della Camera, il testo della manovra finanziaria 2022/2023  sono state applicate delle modifiche al Bonus Facciate ed al superbonus 110%.Il complesso di queste norme ha permesso al committente di far eseguire i lavori senza anticipare somme di danaro (o pagando meno del costo dell’opera, grazie allo sconto in fattura) o comunque conseguendo un beneficio fiscale corrispondente all’esborso. Questi benefici hanno sollecitato numerosi proprietari di abitazioni a stipulare dei contratti per la realizzazione di lavori che possono usufruire dei vari bonus edilizi. La tematica dei bonus edilizi è alquanto complessa, in quanto coinvolge, oltre a profili tecnici, aspetti contrattuali relativi ai rapporti fra i diversi soggetti coinvolti e rilievi fiscali per quanto riguarda le detrazioni fiscali. Mentre l’opinione pubblica e la politica sono concentrate sui profili fiscali delle opere volte all’efficientamento energetico, è scarsamente attenzionato il profilo contrattuale concernente la realizzazione delle opere. Si tratta di una superficialità che non consente di prevedere in che direzione si muoverà il contenzioso che sorgerà nei prossimi mesi/anni. In prima battuta può affermarsi che la realizzazione dell’opera che dà diritto ai benefici fiscali presuppone la conclusione di un contratto di appalto fra committente (privato/condominio) e impresa di costruzioni. Ma siamo davvero certi che il rapporto fra il committente (ossia fra chi incarica di fare i lavori) e l’appaltatore (ossia chi si impegna a eseguire i lavori) o il general contractor sia effettivamente da qualificarsi sempre in termini di contratto di appalto? Premesso che per appalto si intende: “ il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro” (art. 1655 c.c.), nelle operazioni connesse ai bonus edilizi non sempre parrebbe in effetti concluso un contratto di appalto, nel senso che spesso esiste  un general contractor, nel senso che non si rinviene un appaltatore.

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3. Il general contractor: chi è nell’appalto pubblico e chi è nell’appalto privato?

La figura del general contractor è atipica e si traduce in “contraente generale”. In realtà solo nell’ambito degli appalti pubblici viene disciplinato il ruolo del contraente generale, laddove l’art. 194 comma 1 del codice dei contratti pubblici stabiliva che: “con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affidava ad un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera..”. Tra le novità emerse a seguito dell’approvazione del decreto di riforma del Codice Appalti del governo attuale viene reintrodotta e confermata la figura del general contractor, così specificato: “con questi contratti, il soggetto economico è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”. Le norme del codice dei contratti pubblici sul contraente generale non sono però applicabili ai general contractor degli appalti privati per una serie di ragioni. In primo luogo, l’ambito applicativo dell’art. 194 del codice dei contratti pubblici  che fa riferimento solo agli appalti pubblici, mentre i contratti concernenti i lavori che usufruiscono dei bonus edilizi sono appalti di natura privatistica. L’espressione di “general contractor” nell’ambito dei contratti di appalto privati indica in realtà che l’esecutore dei lavori si fa carico anche di compiere attività “accessorie”, e in particolare provvede al coordinamento dei professionisti coinvolti.

4. E se si trattasse di un mandato?

Fra la figura del general contractor e quella dell’appaltatore esiste una sostanziale differenza e cioè che il contraente generale assume nei confronti del committente non solo l’obbligo di realizzare l’opera, ma anche l’obbligo di coordinare le varie figure professionali che intervengono nel corso dei lavori. Spesso nella pratica sui bonus edilizi è il contraente generale si obbliga direttamente a scegliere i professionisti coinvolti. A seconda dei casi i contratti con i professionisti vengono conclusi direttamente dal general contractor oppure quest’ultimo si limita a “presentare” i professionisti, che poi concludono il contratto direttamente con il committente . L’attività del contraente generale è: “materiale” per la realizzazione dell’opera, e” giuridica” quella di concludere i contratti. Ma allora questo rapporto contrattuale potrebbe essere qualificato come contratto di mandato? La risposta potrebbe essere positiva partendo dalla definizione che ne da il codice civile, e cioè “il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra” (art. 1703 c.c.) e la differenza fra mandato e l’appalto va ravvisata nella diversa funzione, nella specifica ratio e nel diverso contenuto dei due tipi contrattuali: mentre “la prestazione del mandatario si manifesta essenzialmente in un’attività deliberativa (cioè in atti di formazione e manifestazione di volontà) quella dell’appaltatore ha per oggetto un’attività meramente esecutiva rivolta al compimento di un’opera o di un servizio, che l’appaltatore si assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (Cass.,12 settembre 1961, n. 2022). Nella prassi si possono verificare nella realtà situazioni molto diverse, nella fattispecie o il general contractor esegue in proprio tutti i lavori (e in questo caso sussistono gli elementi dell’appalto); oppure il general contractor si limita a concludere i contratti di appalto aventi ad oggetto tutti i lavori e a concludere i contratti con i professionisti (e  cosi il contratto potrebbe essere qualificato come mandato, mancando qualsiasi elemento di facere, che caratterizza invece il contratto di appalto). Benchè il nomen iuris e la rubricazione del contratto citi il “general contractor”, non si può per questa ragione da subito concludere per l’applicazione delle disposizioni sull’appalto oppure di quelle sul mandato. Bisogna di volta in volta studiare a fondo il contratto, interpretarlo e comprendere se gli elementi che lo caratterizzano (e, ancor più, il modo in cui il contratto è stato attuato) lo avvicinano di più all’appalto oppure al mandato. Ma nel nostro ordinamento esistono anche i contratti atipici: l’art. 1322 comma 2 c.c. prevede che “le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”. Ed è qui che di certo possiamo ricondurre il contratto del general contractor nell’alveo dei contratti atipici. La questione diventa complessa laddove dobbiamo poi individuare, e di conseguenza applicare, la relativa disciplina soprattutto in caso di contenziosi fra le parti. Secondo la giurisprudenza, in caso di contratti che contengono elementi riconducibili a due diversi tipi, si applica la disciplina del tipo prevalente ( Cass., 20 agosto 2020, n. 17450 in tema di contratto misto), e di conseguenza è applicabile la relativa disciplina giuridica dello schema del contratto prevalente (c.d. teoria dell’assorbimento o della prevalenza). E così, se nel contratto concluso fra le parti con cui il committente si affida al general contractor vi sono elementi sia dell’appalto sia del mandato, bisogna comprendere di volta in volta se prevalgono gli elementi dell’appalto oppure quelli del mandato. Una unica verità valida per ogni caso non esiste.

5. La responsabilità nell’appalto e nel mandato.

La corretta qualificazione del contratto intercorso fra le parti sarà di fondamentale importanza nel contenzioso che si genererà nell’ambito dei lavori edili connessi ai vari bonus fiscali. Mentre per l’appalto vi sono disposizioni specifiche in tema di responsabilità dell’appaltatore, la disciplina sul mandato è più generica. Nel contesto del contratto di appalto, il codice civile (artt 1667, 1668 e 1669) disciplina in dettaglio la responsabilità dell’appaltatore, per il mandato, trova applicazione l’art. 1710 comma 1 c.c., secondo cui il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia”. E’ di tutta evidenza la differenza di regime che si può applicare ma non solo a livello civilistico ma anche a livello amministrativo e , soprattutto, di applicazione corretta delle norme di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. Bisognerà attendere le prime pronunce giurisprudenziali per comprendere i requisiti e gli elementi significativi per inquadrare giuridicamente il rapporto fra il committente e il general contractor  nei diversi schemi contrattuali. Interessante sarà leggere le motivazioni dei giudici rispetto al contenzioso classico sulla responsabilità dell’appaltatore nelle cause contro il general contractor . Con il sostanziale blocco della cessione dei crediti saremo davanti ad un significativo contenzioso fra le parti  ma staremo a vedere nei prossimi anni.

Francesca Levato

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