Come funziona l’affido condiviso dei figli e in che cosa consiste il mantenimento diretto

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Sommario:

  1.  Introduzione
  2. In che cosa consiste il collocamento paritario o paritetico
  3. Che cosa comportano il collocamento paritario e la responsabilità genitoriale
  4. Il collocamento paritario e il mantenimento diretto

 

Quando una coppia di coniugi decide di separarsi, di solito ci sono due aspetti che devono essere sistemati con urgenza.

Gli aspetti in questione sono, senza tenere conto dell’ordine nel quale li scrivo, la questione patrimoniale e l’affidamento dei figli.

In questo articolo vedremo in che cosa consiste il collocamento paritario e quali sono i doveri del padre e della madre quando si sceglie l’affidamento condiviso.

Si deve fare una doverosa premessa, scrivendo che il Tribunale agisce sempre nell’interesse dei minori e che la scelta di collocare i figli presso uno oppure entrambi i genitori dovrà essere  presa esclusivamente in questo senso.

Deve essere privilegiata la possibilità per il minore di mantenere il più possibile i rapporti sia con il padre sia con la madre, sempre che lo permettano le vicende delle quali si è protagonisti.

In questa sede vedremo in che cosa consiste il collocamento paritario o paritetico e quali sono le regole che i genitori devono rispettare per il bene dei figli.

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La responsabilità genitoriale

L’opera si pone quale strumento utile al professionista per affrontare le problematiche e le questioni inerenti i rapporti genitori – figli, sul piano civilistico, penalistico e, altresì, internazionale.La trattazione delle singole tematiche è accompagnata dall’analisi della relativa giurisprudenza.Particolare rilievo è dato alle tipologie di tutela accordate ai figli e alle diverse forme di responsabilità dei genitori nei confronti dei figli stessi, nonché dei terzi.Completano l’opera i riferimenti alla normativa sovranazionale in materia di prole e, in particolare, di minori.Alessio AnceschiEsercita la professione legale a Sassuolo (MO). È Autore di numerosi contributi giuridici in materia di Diritto di famiglia, diritto privato internazionale e responsabilità professionale. Tra le sue opere giuridiche possono ricordarsi “Il minore autore e vittima di reato” (2011), “L’azione civile nel processo penale” (2012), “Il diritto comunitario e internazionale della famiglia” (2015) e “Il compenso dell’avvocato” (2017). Per questa casa editrice ha scritto, tra gli altri, “Inadempimenti e responsabilità civile, penale e disciplinare dell’avvocato” (2011), “Illeciti penali nei rapporti di famiglia e responsabilità civile” (2012) e “L’assegnazione della casa” (2013). Di recente ha pubblicato anche il libro “Geografia degli antichi Stati emiliani” (2018) e varie monografie sulla storia dei confini d’Italia.

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In che cosa consiste il collocamento paritario o paritetico

Il collocamento paritario o paritetico, in senso formale si può definire un affidamento condiviso con la previsione di tempi paritetici di permanenza del minore con i genitori.

Utilizzando parole più semplici, si tratta di un modo di organizzarsi allo scopo di permettere ai figli di trascorrere lo stesso tempo con il padre e con la madre,  tenendo conto dei loro impegni.

Il presupposto per  compiere una simile scelta è che la stessa sia possibile e che venga valutata caso per caso.

Non è lo stesso, ad esempio, sistemare il collocamento paritario di un ragazzino di 15 anni, che è relativamente autonomo, rispetto a quello di un bambino molto più piccolo che ha bisogno di avere la madre vicina per l’allattamento.

La finalità dell’affidamento condiviso è quella di rispettare le disposizioni del codice civile in relazione al diritto del minore di mantenere, quando è possibile, un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno dei genitori, di ricevere attenzioni, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ogni ramo genitoriale.

Il collocamento paritario o paritetico permette ai genitori di vivere e di avvertire allo stesso modo le esigenze dei figli e di prendere insieme e con maggiore ponderazione, le decisioni relative alla scuola, alle attività extra scolastiche e simili.

Che cosa comportano il collocamento paritario e la responsabilità genitoriale

Il collocamento paritario o paritetico stabilisce una responsabilità genitoriale comune, sulla base di quello che decide il giudice in materia di tempi e modi di permanenza dei figli con il padre e con la madre, il più possibile vicini al 50%.

Si potrebbe trattare di un accordo che preveda di dividersi l’affidamento in determinati giorni durante la settimana, oppure la mattina con uno e il pomeriggio con un altro o, ancora, settimane alterne e altro.

Il collocamento può avvenire presso l’abitazione di uno dei genitori quando, senza tenere conto del tempo che il figlio passa con entrambi durante il giorno o durante la settimana, si decide che debba dormire in modo abituale dal padre o dalla madre.

A parte questo, è possibile prevedere anche che uno dei genitori corrisponda un assegno periodico per il mantenimento del figlio, soprattutto se residente in un luogo lontano rispetto a quello nel quale il minore abita con l’altro genitore.

Il giudice deciderà tempi e modi che garantiscono un’equa presenza del minore con entrambi i genitori.

L’accordo potrebbe anche prevedere un doppio domicilio presso il domicilio dei due genitori.

A questo proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che la bigenitorialità deve portare a una situazione idonea a garantire la presenza del padre e della madre nella quotidianità del figlio e che eccessive restrizioni alla possibilità di frequentare uno dei genitori possono pregiudicare la crescita del minore, anche quando si pensa che sia così piccolo da non avvertire questa assenza.

In relazione a questi aspetti potrebbe essere utile leggere l’articolo “separazione dei coniugi e affidamento dei figli” presente su diritto.it.

Il collocamento paritario e il mantenimento diretto

Rivolgendo le proprie attenzioni in senso materiale nei confronti del cosiddetto mantenimento diretto si può affermare che si tratta del sistema che non prevede l’erogazione di un assegno periodico da parte del padre o della madre, prevede il sostegno diretto al minore, senza passaggi di denaro da un coniuge all’altro.

Come scritto in precedenza, il mantenimento diretto non è una conseguenza automatica del collocamento paritario o paritetico ma una scelta.

Gli ex coniugi, oppure il giudice, possono decidere per il mantenimento indiretto, vale a dire, per la formula che prevede l’assegno mensile destinato a soddisfare le necessità morali e materiali del figlio.

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