Colloqui visivi e 41-bis: i criteri di sicurezza secondo la Cassazione

La Cassazione chiarisce quando sono ammessi i colloqui visivi tra detenuti sottoposti al 41-bis, valorizzando le esigenze di sicurezza e il DDA.

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In tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen., di cosa di deve tenere conto per l’ammissione del detenuto ai colloqui visivi con altri familiari? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 34055 del 23-09-2025

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Indice

1. La questione: violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., dell’art. 41-bis ord. pen. e della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, nonché mancanza della motivazione


Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento di propria precedente decisione, rigettava un reclamo proposto dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria avverso un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari, con la quale era stato ordinato alla direzione della Casa circondariale di Sassari di consentire ad un detenuto, ristretto in regime ex art. 41-bis ord. pen., di effettuare colloqui visivi tramite video-collegamento con i soli congiunti in stato di detenzione carceraria, anche differenziata, ovvero in regime di arresti domiciliari.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari in rappresentanza della Casa Circondariale di Sassari, del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Ministero della Giustizia, la quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., dell’art. 41-bis ord. pen. e della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, nonché mancanza della motivazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in «tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen., per l’ammissione del detenuto ai colloqui visivi con altri familiari, anch’essi sottoposti al medesimo regime detentivo, è necessario tener conto delle esigenze di sicurezza proprie del particolare trattamento penitenziario, per come desumibili anche dal parere, non vincolante, della Direzione distrettuale antimafia» (Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023).

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3. Conclusioni: colloqui tra detenuti al 41-bis: ammessi solo nel rispetto delle esigenze di sicurezza, valutabili anche alla luce del parere della DDA


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, in tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen., di cosa di deve tenere conto per l’ammissione del detenuto ai colloqui visivi con altri familiari.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in ambito di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., l’ammissione ai colloqui visivi tra detenuti familiari, entrambi sottoposti al medesimo regime, è subordinata alla verifica della compatibilità con le esigenze di sicurezza connesse al trattamento detentivo speciale, anche sulla base del parere non vincolante emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se sia stata legittimamente rilasciata un’autorizzazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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