Cognizione del Giudice di pace in materia di opposizione a delibera condominiale e completezza dell’ordine del giorno ex art. 1105, comma 3, c.c.: massime giurisprudenziali

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I) Com’è noto, l’art. 1137, comma 2, c.c., nel dettare il regime impugnatorio delle delibere assembleari condominiali, devolve le relative cause «all’autorità giudiziaria», in tal modo richiamando gli ordinari criteri di competenza per materia e valore ex artt. 7 e ss. c.p.c..
Ancora, è notorio che, in virtù del citato art. 7, comma 1, c.p.c., il Giudice di pace è competente nelle cause relative a beni mobili di valore non superiore ad € 2.582,28.
Orbene, accertato che il valore di una delibera sia non superiore a tale ultimo importo, nessun ostacolo normativo si frappone alla competenza per valore del Giudice di Pace.
Sul punto, tra tutte:
 Cass. 15 dicembre 1999 n. 14078: «La competenza sulle controversie instaurate dai condomini mediante l’impugnazione di delibere dell’assemblea dei partecipanti al condominio, salvo il caso in cui queste vertano su questioni affidate per materia alla cognizione di un determinato giudice . . ., va determinata in base ai generali criteri per valore» (nel caso di specie, in una causa di valore di due milioni di vecchie lire concernente l’impugnazione di una delibera condominiale, la S.C. ha affermato la competenza del giudice di pace)».
 
II) L’elementare principio secondo cui le decisioni assunte a seguito di riunione non sono determinabili a priori (costituendo esse il risultato di istanze, proposte e sollecitazioni nascenti dalla discussione tra i presenti), ha determinato la giurisprudenza a ritenere che un punto dell’ordine del giorno dell’assemblea dei condomini, per quanto non dettagliato, assorba qualsivoglia questione presupposta, connessa e/o collegata ad esso, con ciò rimanendo valido ex art. 1105, comma 3, c.c..
Discende da ciò, quindi, la completezza di un ordine del giorno in grado di porre i condomini in condizione di comprendere i termini essenziali del dibattito che si svolgerà in assemblea, sì da far loro decidere se intervenire o meno alla riunione.
Sul punto, in seno al diritto vivente, leggansi:
Cass. 27 marzo 2000 n. 3634: «Affinché la delibera di un’assemblea condominiale sia valida è necessario che l’avviso di convocazione elenchi, sia pur in modo non analitico e minuzioso, specificatamente gli argomenti da trattare, sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione. In particolare, la disposizione dell’articolo 1105, terzo comma, c.c. – applicabile anche in materia di condominio di edifici – la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell’avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell’esame dei singoli punti da parte dell’assemblea»;
Cass. 19 febbraio 1997 n. 1511: «È ben vero che, ai fini della validità delle deliberazioni dell’assemblea di condominio è necessario che nell’avviso di convocazione sia contenuto un ordine del giorno recante la specifica elencazione degli argomenti da trattare nell’indetta adunanza; deve tuttavia ritenersi, in conformità con la dottrina e con la giurisprudenza più condivisibili, che la specificità dell’ordine del giorno non postula una indicazione analitica e minuziosa di ogni possibile aspetto delle materie dedotte in discussione, e deve essere ravvisata sussistente tutte le volte che il contenuto dell’avviso di convocazione sia tale da mettere i condomini in condizione di comprendere i termini essenziali dell’indetto dibattito, sì da poter decidere in anticipo se intervenire, direttamente o indirettamente, alla convocata riunione, essendo, nel primo caso, preparati ad affrontare le proposte tematiche, e, nel secondo caso, in grado di dare le adeguate istruzioni all’eventuale delegato» (conff. la fondamentale Cass. 25 novembre 1993 n. 2511, e tra la giurisprudenza di merito, Trib. Milano 4 maggio 2000, Trib. Roma 21 ottobre 1986).
Giorgio Vanacore
avvocato
giorgiovanacoreavv@libero.it

Vanacore Giorgio

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