Codice della crisi: l’entrata in vigore
Il Decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto legislativo n. 147 del 26 ottobre 2020) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 276 del 5 novembre 2020).
Il decreto legislativo contiene disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (c.d. Decreto correttivo del Codice della crisi e dell’insolvenza).
Tra le principali novità di maggior rilievo, ricorre: la competenza esclusiva in capo agli amministratori dell’istituzione degli assetti organizzativi dell’impresa; la nuova definizione di crisi d’impresa e dei suoi indicatori ;nonché l’innalzamento delle soglie rilevanti ai fini dell’attivazione della c.d. allerta esterna da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Volume consigliato
L’excursus del Codice della Crisi d’impresa
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è stato emanato con il D.Lgs n. 14/2019, inizialmente l’entrata in vigore era prevista per il 15 agosto 2020, tranne che per la parte che ha novellato il codice civile che è in vigore già dal 16 marzo 2019. Purtroppo a causa dell’emergenza Covid-19, l’entrata in vigore è stata differita al 1° settembre 2021 ad opera del c.d. Decreto “Liquidità”.
Il decreto correttivo del Codice della Crisi, appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non si limita ad effettuare mere modifiche formali, ma riforma in maniera considerevole sia sul c.d. diritto societario della crisi sia sulla definizione di crisi e i suoi indicatori, nonché su istituti quali la transazione fiscale.
Pertanto l’istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili funzionali alla tempestiva emersione della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale spetta esclusivamente agli amministratori. Si opera così una chiara distinzione tra profili attinenti alla gestione dell’impresa, che nelle società di persone e nelle s.r.l. può essere attribuita in parte ai soci, da un lato, e profili organizzativi dell’attività d’impresa, che sono di esclusiva spettanza all’organo gestorio, dall’altro.
Approfondisci con il nostro corso di formazione:”Come uscire dal debito”
La definizione di stato di crisi
Quanto alla definizione di stato di crisi, il decreto correttivo elimina da tale nozione il riferimento alla “difficoltà economico-finanziaria” per attribuire invece rilievo allo “squilibrio economico-finanziario” idoneo a rendere probabile l’insolvenza del debitore. Si riduce così il rischio di segnalazioni eccessivamente anticipate, atteso che la nuova definizione si rivela maggiormente descrittiva di una situazione di insolvenza benché reversibile.
Lo stato di crisi sarà comunque legata alla “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Gli indici di rilevabilità
Sono previsti degli appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell’assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o nei sei mesi successivi se la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi. Sono reputati indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.
Il decreto correttivo aumenta le soglie rilevanti ai fini dell’attivazione della c.d. allerta esterna da parte dell’Agenzia delle Entrate, richiedendo a tal fine un’IVA non versata per 100.000 euro per le imprese con un volume d’affari risultante dalla dichiarazione per l’anno precedente non superiore a 1 milione di euro, per 500.000 euro per le imprese con un volume d’affari fino a 10 milioni di euro e per 1 milione di euro per le imprese con un volume d’affari superiore a 10 milioni di euro.
L’estensione del concordato preventivo
L’estensione al concordato preventivo consente l’omologazione nonostante la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza per l’approvazione, a condizione, tuttavia, che la proposta di soddisfacimento di tali creditori istituzionali sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (id est fallimentare, utilizzando la terminologia tradizionale).
Volume consigliato
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento