Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: le nuove procedure di allerta e composizione assistita

Redazione 05/03/19
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Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 2019 è stato approvato in attuazione della Legge n. 155 del 19 ottobre 2017 nell’ambito della delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019.

La nuova normativa ha garantito, agli operatori del settore, gli strumenti atti a prevenire, o limitare, situazioni di crisi e di insolvenza dell’impresa.

Tra le maggiori novità si evidenziano: le procedure di allerta, mediante le quali viene anticipata la messa il nuovo “diritto della crisi e dell’insolvenza”.

Le nuove procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, previste agli articoli da 12 a 15 del suddetto testo, sono volte ad anticipare l’emersione delle crisi d’impresa evitando la progressiva dispersione del patrimonio aziendale in modo da soddisfare al meglio anche i creditori.

Le misure di allerta devono essere adottare dalle imprese con l’aiuto degli organi di controllo, in maniera autonoma, e prima di ricorrere a qualsiasi altro tipo di procedura.

Qualora non possa essere attuata la procedura della crisi, si dovrà ricorrere all’istituto della composizione assistita della crisi, attraverso l’impegno di un nuovo organismo di composizione della crisi, costituito presso le Camere di Commercio.

L’organismo di composizione della crisi

L’organismo di composizione della crisi, mediante una trattativa con i creditori, nel termine di tre mesi (prorogabili per ulteriori tre) dovrà individuare una soluzione concordata stragiudiziale.

Alla base dei sistemi di allerta vi è un obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo interno societario, ma anche da parte dei creditori pubblici qualificati individuati nell’Agenzia delle Entrate, nell’Istituto della previdenza sociale (Inps) e nell’Agente della riscossione.
Gli organi di controllo societari hanno il compito, non semplice, di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario, e quale è il prevedibile andamento della gestione.

Gli stessi soggetti in posizione apicale sono onerati dal compito di informare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi. La segnalazione deve essere accuratamente motivata, per iscritto, e mediante l’impiego di mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo devono informare l’Organismo di composizione della crisi, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni e anche in deroga al disposto dell’articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all’obbligo di segretezza.

La segnalazione

La segnalazione tempestiva da parte dell’organo di controllo all’organismo di composizione della crisi, fa sì che vi sia un esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o delle azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo, in difformità dalla prescrizioni ricevute, a meno che esse siano diretta conseguenza di decisioni assunte prima della segnalazione stessa.

L’organo di controllo si mette in contatto con l’organo amministrativo per individuare le possibili soluzioni e le eventuali iniziative da intraprendere, in difetto delle quali gli stessi organi sono tenuti ad attivare la procedura di allerta “esterna” mediante sollecita ed idonea segnalazione all’organismo di composizione della crisi d’impresa.

La difficoltà di controllo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo di una azienda, il proliferare di segnalazioni prudenziali che può vanificare l’obiettivo delle nuove norme.

In riferimento a tale problematica il legislatore ha imposto agli istituti di credito ed agli altri intermediari finanziari (di cui all’articolo 106 Tub) di dare notizia anche agli organi di controllo societari, e se esistenti, delle variazioni, revisioni e revoche degli affidamenti comunicate al cliente.

L’obbligo di segnalazione di allerta, spetta anche all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’Agente della riscossione qualora si trovino di fronte ad un’esposizione debitoria dell’imprenditore di importo rilevante.

Per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate, il legislatore ha ritenuto opportuno monitorare il solo debito Iva, facendo riferimento ai debiti iva scaduti e non versati pari ad almeno il 30% del volume di affari del periodo a cui si riferisce l’ultima liquidazione.

Per l’Inps si fa riferimento invece ad un ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente, in ogni caso superiore ad euro 50.000.

Tale importo, è stato ritenuto congruo dallo stesso istituto nel corso delle diverse audizioni, evidenziando che una soglia più bassa porterebbe uno spropositato aumento del numero dei soggetti da sottoporre alle procedure d’allerta che risulterebbe difficilmente gestibile, soprattutto nelle fasi iniziali di applicazione della norma.

L’Agente della riscossione ritiene invece l’inadempimento rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del codice, limitatamente ai crediti autodichiarati o definitivamente accertati (come espressamente previsto dalla legge delega) e scaduti da oltre novanta giorni, superi, per le imprese individuali la soglia di euro 500.000 euro e, per le imprese collettive la soglia di 1.000.000 euro.

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