Codice crisi d’impresa: compliance alla Direttiva Insolvency

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Il Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, in esame definitivo al relativo decreto legislativo, ha disposto ulteriori modifiche al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), in attuazione della Direttiva UE 2019/1023 (cd. Insolvency)

     Indice

  1. (Ulteriore) modifica al Codice della Crisi
  2. La Direttiva sulla ristrutturazione e l’insolvenza
  3. La ristrutturazione
  4. I quadri di ristrutturazione preventiva
  5. Il parere del Consiglio di Stato
  6. Il parere della Commissione parlamentare del Senato

1. (Ulteriore) modifica al Codice della Crisi

Il Consiglio dei Ministri del 15 giugno, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che novella il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), in attuazione della direttiva UE 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza). Il testo del decreto tiene conto dei pareri espressi dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

2. La Direttiva sulla ristrutturazione e l’insolvenza

La Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) presenta i seguenti obiettivi:

  • contribuire al corretto funzionamento del mercato interno,
  • eliminare gli ostacoli all’esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni,
  • rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l’esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo,
  • conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata.

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3. La ristrutturazione

Secondo gli intenti della Direttiva, dovrebbe consentire ai debitori in difficoltà finanziarie di continuare a operare, in tutto o in parte, modificando la composizione, le condizioni o la struttura delle loro attività e delle loro passività o di una qualunque altra parte della loro struttura del capitale, anche attraverso la vendita di attività o parti dell’impresa o, se previsto dal diritto nazionale, dell’impresa nel suo complesso, come anche apportando cambiamenti operativi. Salvo specifica disposizione contraria del diritto nazionale, i cambiamenti operativi, come la risoluzione o la modifica dei contratti o la vendita o altro atto dispositivo delle attività, dovrebbero rispettare i requisiti generali previsti dal diritto civile e del lavoro nazionale per tali misure. Qualsiasi conversione del debito in capitale dovrebbe altresì rispettare le garanzie previste dal diritto nazionale. I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero:

  • permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l’insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane,
  • impedire la perdita di posti di lavoro nonché la perdita di conoscenze e competenze,
  • massimizzare il valore totale per i creditori, rispetto a quanto avrebbero ricevuto in ipotesi di liquidazione degli attivi della società o nel caso del migliore scenario alternativo possibile in mancanza di un piano, così come per i proprietari e per l’economia nel suo complesso.

4. I quadri di ristrutturazione preventiva

Sempre secondo le indicazioni della Direttiva, dovrebbero prevenire l’accumulo di crediti deteriorati. In dettaglio, la disponibilità di quadri efficaci di ristrutturazione preventiva assicurerebbe di poter intervenire prima che le società non siano più in grado di rimborsare i prestiti, contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di un deterioramento di questi ultimi nei periodi di congiuntura sfavorevole, nonché ad attenuare l’impatto negativo sul settore finanziario. Una percentuale significativa di imprese e di posti di lavoro potrebbe essere salvata se esistessero quadri di prevenzione in tutti gli Stati membri in cui sono ubicati i luoghi di stabilimento dell’impresa, le sue attività o i suoi creditori. Nei quadri di ristrutturazione i diritti delle parti coinvolte, compresi i lavoratori, dovrebbero essere tutelati in modo equilibrato. Nel contempo, le imprese non sane che non presentano prospettive di sopravvivenza dovrebbero essere liquidate il più presto possibile. Se un debitore che versa in difficoltà finanziarie non è sano, o non può tornare a esserlo in tempi rapidi, gli sforzi di ristrutturazione potrebbero comportare un’accelerazione e un accumulo delle perdite a danno dei creditori, dei lavoratori e di altri portatori di interessi, come anche dell’economia nel suo complesso.

5. Il parere del Consiglio di Stato

(https://www.diritto.it/consiglio-di-stato-parere-sulle-modifiche-al-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza/)

Il 13 maggio la Commissione speciale del Consiglio di Stato si era pronunciata sullo schema di decreto legislativo (in seguito approvato in esame definitivo dal Governo, il 15 giugno), evidenziando le criticità emergenti dall’impiego della tecnica di trasfusione integrale dei d.l. n. 118 e n. 152 del 2021, quindi rilevando che:

  • il consolidamento della legislazione emergenziale nel Codice della crisi avrebbe dovuto comportare anche l’impiego di una modalità di redazione tendenzialmente omogenea al Codice, nel rispetto dei criteri consolidati di qualità della regolazione, finalizzata a semplificazione, chiarezza, coerenza e certezza delle regole;
  • avrebbe potuto realizzare una effettiva semplificazione sostanziale delle regole attraverso il riassetto e la semplificazione normativa, ai sensi della legge delega;
  • la tecnica impiegata comporta articoli con molti commi, nonché commi composti da molti periodi, con contenuti eterogenei all’interno del singolo articolo e all’interno del singolo comma, come anche illogicità nell’ordine di successione degli articoli che compongono il Titolo II, con conseguente difficoltà dell’interprete nel cogliere la portata precettiva della singola disposizione e nello stabilire i collegamenti tra disposizioni, anche collegate tra loro.

Per l’effetto, la Commissione speciale aveva invitato il Governo a provvedere ad alcune riformulazioni ritenute necessarie per favorire la portata precettiva delle disposizioni, prospettando una possibile diversa sistematica.

6. Il parere della Commissione parlamentare del Senato

Tra gli altri temi, la Commissione parlamentare del Senato aveva richiamato il Governo sulla verifica di convenienza per il credito dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori della previdenza che non avessero approvato la proposta dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del piano di concordato in continuità.

Avv. Biarella Laura

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