Codice appalti: il Consiglio di Stato sul danno da mancata aggiudicazione

Redazione 13/04/17
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Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 1364 del 27 marzo 2017, si è pronunciato sulla natura del danno da mancata aggiudicazione, sui presupposti per la responsabilità precontrattuale della P.A., prendendo come termine di paragone talune disposizioni del Codice Civile.
In base a quanto riportato nella sentenza in esame, si evince come «E’ illegittima, per vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., una sentenza del G.A. che ha disposto la condanna della P.A. al risarcimento del danno in favore di una ditta concorrente ad una gara di appalto, a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., piuttosto che ex art. 2043 c.c., ove la ditta stessa abbia chiesto la condanna dell’Amministrazione appaltante esclusivamente a titolo di risarcimento del danno sofferto in conseguenza della mancata aggiudicazione della medesima gara»
Il Consiglio di Stato, rifacendosi a quanto già riportato in una sentenza della Corte di Giustizia, C-314/09 del 30 settembre 2010, hanno acclarato come la responsabilità della stazione appaltante da mancata aggiudicazione può essere qualificata come responsabilità ex art. 2043 c.c. Proprio in questa disposizione del Codice Civile, trova un risvolto il tema del risarcimento dei danni derivanti dalla non corretta attività procedimentale e, tra l’altro, dall’emissione di provvedimenti illegittimi da parte dell’Amministrazione. Tuttavia, in simile circostanza, non è necessaria la prova dell’elemento soggettivo.
Il Consiglio di Stato ha altresì affermato come «affinché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale della P.A., è necessario che le trattative siano giunte ad uno stadio avanzato ed idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che, inoltre, la controparte pubblica cui si addebita la responsabilità le abbia interrotte senza un giustificato motivo; e infine che pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto»
Ricordiamo come la responsabilità pre-contrattuale sia quella sancita dall’art. 1337 c.c. e riconducibile a condotte contrarie ai principi di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.

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