COA Roma sul diritto di difesa: la vicenda del GIP di Roma

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Con un comunicato del 20 febbraio 2023 pubblicato sul website dell’Ordine degli Avvocati di Roma, viene denunciata una vicenda di presunta violazione del diritto di difesa tecnica da parte di un Giudice capitolino.

Indice

1. La vicenda di un GIP di Roma riportata sul website dell’Ordine degli Avvocati capitolino

Attraverso il comunicato titolato “TRIBUNALE DI ROMA, L’AVVOCATO È INUTILE. DURA PROTESTA DELL’ORDINE FORENSE: LA DIFESA DIRITTO INVIOLABILE” editato sul sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Rima, il relativo COA fa sapere di un’iniziativa imputata, dalla stessa nota, a un Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, il quale in un avviso di fissazione d’udienza, relativo a un procedimento camerale per la richiesta di archiviazione, avrebbe avvisato l’indagato di poter bypassare dell’operato del difensore d’ufficio.

2. Il testo comparso nell’avviso di fissazione dell’udienza

Questo il testo del GIP redatto nell’avviso di fissazione udienza: “La persona indagata che, come suo diritto, non voglia comparire all’udienza e voglia limitarsi ad attendere la decisione del Giudice senza trovarsi nella condizione di dover retribuire il Difensore d’ufficio, contatti quindi il Difensore come sopra nominatole e lo inviti espressamente e formalmente, a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata A.R. o in altro documentato modo, a non comparire all’udienza fissata ed in generale a non svolgere alcuna attività difensiva”. 

3. Il commento di Paolo Nesta, Presidente COA di Roma

“Il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato e grado del giudizio e non può certamente essere il Giudice ad interferire, in modo diretto o indiretto, invitando l’indagato a eludere tale diritto costituzionalmente riconosciuto. È davvero sconcertante che il Giudice abbia posto in essere tale condotta in un atto giudiziario notificato all’indagato , che in tal modo può essere indotto a pensare che la presenza del difensore sia inutile. Il Giudice, in questo modo, svilisce la funzione difensiva, quasi ritenendola superflua, come dire all’indagato che è meglio risparmiare. Un comportamento che l’Ordine degli Avvocati non può tollerare e che ci induce a indirizzare una formale segnalazione al Presidente del Tribunale Reali, che certamente saprà inter-venire come si conviene. Va evidenziato che l’indagato e l’imputato non hanno la facoltà di rinunciare al difensore d’ufficio, il quale, pertanto, è obbligato comunque a svolgere la funzione difensiva, incorrendo in violazioni di legge e deontologiche in caso di mancato adempimento al detto obbligo. E ancora: sono assicurati ai non abbienti , con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, come ben sanno gli operatori della Giustizia”.

Avv. Biarella Laura

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