CNF, non commette illecito disciplinare il professionista che mette a disposizione presso il proprio studio le somme da restituire al cliente

Redazione 27/06/13
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Lilla Laseruta

Non ricade nell’illecito disciplinare previsto all’art. 44 (Compensazione) del codice deontologico forense l’avvocato che, anziché direttamente restituire al proprio cliente la somma riscossa per suo conto, si limiti a mettergliela a disposizione presso il proprio studio, affinché la possa ritirare unitamente alla documentazione della sua pratica. Lo ha chiarito il Consiglio nazionale forense (CNF) nella newsletter del 26 giugno in relazione alla sentenza n. 54 del 10 aprile 2013.

Nel caso di specie, il cliente aveva chiesto all’avvocato la restituzione della somma di un’offerta reale che la controparte aveva respinto. Il professionista invitava quindi espressamente il cliente a ritirare detta somma presso il proprio studio, unitamente a tutta la documentazione relativa agli incarichi conferitigli. Su esposto disciplinare del cliente che non ritirava quanto di sua spettanza, il Consiglio territoriale sanzionava il professionista, con la misura disciplinare della sospensione per tre mesi. In applicazione del principio di cui sopra, il CNF ha accolto l’impugnazione e, dunque, annullato il provvedimento di sospensione.

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