Classificazione e causa del contratto: dottrina e giurisprudenza comparata su intenzione, accordo, oggetto, funzione e forma

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??Secondo la tradizione inglese, i contratti possono essere classificati, a seconda della forma, in contracts of record (derivanti da una sentenza di una Court of Record), contracts under seal (costituiti da una o più promesse scritte) e simple (or parol) contracts (contratti ordinari a forma libera).

Possono distinguersi, a seconda dell’assunzione delle obbligazioni, tra unilaterali e bilaterali; a seconda del modo in cui viene esternata la volontà, tra express ed implied contracts e quasi-contracts (indebito ed ingiustificato arricchimento); a base individuale (presunzione di eguaglianza sostanziale tra le parti) e per adesione (una parte ha predisposto il formulario); a seconda se le obbligazioni sono state già interamente o parzialmente eseguite o sono ancora ineseguite, executed ed executory contracts; transactions (istantanei) e relations (di durata). Vi sono, poi, particolari tipi di contratti (James).

Altra questione dibattuta anche nella letteratura inglese è la causa: essa è, infatti, strumento logico e tecnico ed appare connaturale all’atto giuridico. La stessa promessa si intende derivata da una sussistente causa (G. Basevi).

La causa è stata definita, in un’alternarsi di identificazione oggettiva e soggettiva, in più modi, come “la giustificazione del fenomeno stesso del diritto” (Vedel), “formula magica” (R. Wietholter), “il fine che si propongono le parti nel conseguire la causa oggettiva del negozio” (Diez-Picazo), “esistente nella natura delle cose” (D. Guggenheim), “motivo giuridicamente sufficiente” (Zachariae), “elemento identificato con l’interesse perseguito dalle parti” (Carbonnier).

Diversamente, è stata definita come poco utile e recante gravi confusioni (M. E. Storme), concetto equivoco, polivalente, pericolosamente indeterminato (E. Redenti, S. Pugliatti, E. Ferrara), un punto molto discusso (M. Albaladejo), uno strumento oscuro (Ghestin): le formule dottrinali della causa sarebbero, cioè, imprecise (J. Maury) e la causa non sarebbe una nozione unitaria (J. Ghestin) in quanto può riferirsi si alle intenzioni dei contraenti che alla funzione e/o all’equilibrio del contratto.

Alcuni ordinamenti hanno codificato la definizione di causa (codice spagnolo del 1889), altri l’hanno menzionata come causa dell’obbligazione (codice svizzero del 1911), altri ordinamenti l’hanno inglobata in altri istituti (codice napoleonico, codice austriaco del 1811 e portoghese del 1966), l’hanno ignorata (codice tedesco) o disciplinata nell’ambito del contratto in generale e sottesa alla regolamentazione di altri istituti (codice italiano). Più in partiocolare, la causa non è stata codificata come elemento essenziale del contratto nei sistemi scandinavi, nel codice del Quebec e nel sistema tedesco.

Vi sarebbero, peraltro, differenti tipologie di causa: causa del negozio, dell’attribuzione patrimoniale, solvendi, credendi, donandi, onerosa, gratuita, remuneratoria.

Secondo la tradizione francese, per esempio, la causa è stata vista nell’ambito della struttura ovvero delle condizioni di formazioni del contratto (J. Carbonnier) in un duplice concetto astratto ed oggettivo (attinente all’esistenza), soggettivo e concreto (sulla liceità): da altri, identificata con la funzione giuridica tipica di un dato schema negoziale (Pugliatti), con la forma (Gorla) o con la stessa funzione del contratto (Scognamiglio) e, cioè, con l’oggetto, con il contenuto, con la sostanza o con il tipo.

In dottrina italiana, la causa è stata interpretata come strumento di controllo delle pattuizioni private (Betti), come strumento di selezione del consenso (Gorla), come la ragione pratica del contratto ovvero l’interesse (oggettivo) che l’operazione contrattuale è diretta a soddisfare e, cioè, causa in concreto dell’affare concluso (Bianca), come funzione (utilità) economica sociale (Betti, Cass. 29-01-1983 n. 826) o economico-individuale (G.B. Ferri) dell’atto di volontà (Galgano), come essenza del contratto (Scognamiglio), per distinguere le operazioni lecite da quelle illecite, per escludere od includere rischi dell’area contrattuale (a seconda se trattasi di scopo estraneo o intrinseco alla causa del contratto) e, secondo la teoria classica dell’economia liberista del 1800, come corrispettività (nei contratti sinallagmatici), prestazione (c. reali) o intento liberale (donazioni).

La causa è, contemporaneamente, ragione giustificatrice (fondamento) dell’atto, funzione economica del negozio (fondamento dell’attribuzione patrimoniale) ed intento pratico delle parti (Pacchioni): è, cioè, criterio interpretativo del contratto, di qualificazione e di adeguamento (Bessone, Redenti).

In giurisprudenza, la causa consisterebbe “nello scopo tipico che le parti si propongono di conseguire” e costituirebbe “la ragione ultima della loro determinazione volitiva” ed avrebbe “una propria configurazione giuridica rispetto ai motivi soggettivi delle parti” (Cass. 11-08-1980 n. 4921). L’intento, pur se collegato alla causa, sarebbe, cioè, concettualmente da essa: ne deriva, così, una diversa concezione di importanza dell’inadempimento e, cioè, da intendersi non in relazione alla valutazione che il creditore abbia potuto fare del proprio interesse violato bensì in relazione all’attitudine dell’inadempimento a turbare l’equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa e sul comune intento negoziale.

Così: una determinata prestazione eseguita risulta compatibile con la causa di un tipo di contratto, anche se estranea alla sua causa propria; le prestazioni accessorie non implicano una modificazione della causa del contratto; la nullità del contratto non esclude il diritto, in quanto il requisito soggettivo non rientra nella causa del contratto.

Si è, sostanzialmente, sostenuta una tesi atomistica della causa ma anche la tesi opposta di unitarietà (le due promesse che danno luogo al contratto non sono autonome bensì interdipendenti) ed addirittura di distinzione (con necessaria stretta connessione) tra causa e principio causalistico.

I controlli da effettuare sulla causa riguardano la sua esistenza in concreto, la rilevanza giuridica e la liceità: così, la rescissione pone la causa sotto forma di difetto genetico, l’impossibilità sopravvenuta o l’eccessiva onerosità sotto forma di difetto funzionale.

La causa, comunque, sarebbe presupposta anche quando non menzionata mentre, in senso opposto, è stato sostenuto che l’uso della causa sarebbe non necessario in quanto abbinato ovvero implicito all’illiceità dell’oggetto, alla violazione delle norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume.

Bibliografia generale

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G. ALPA, M. BESSONE, V. ZENO-ZENCOVICH, I fatti illeciti, in P. Rescigno, Trattato di diritto privato, Torino, 1995.

C.M. BIANCA, Diritto civile, 5, La responsabilità, Milano, 1994.

F. DE SIMONE, Profili introduttivi di diritto civile comparato, Napoli, 1995.

A. GAMBARO- R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, Torino, 2002.

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P. LEGRAND, Sen set non sens d’un Code civil europeen, in Rev. intr. Dr. comp., 1996, pp. 779 e segg.

Prof. Avv. Basso Alessandro Michele

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