Class action consumatori: nuove tutele interessi collettivi

Scarica PDF Stampa

Il d.lgs. n. 28/2023 attua la direttiva UE che promuove la fiducia dei consumatori nel mercato interno, offrendo una tutela uniforme dei diritti riconosciuti dalla normativa Ue per evitare eventuali distorsioni della concorrenza. Il Codice del Consumo di arricchisce di definizioni.

Indice

1. Evoluzione della tutela consumeristica


Sulla G.U. del 23 marzo è stato pubblicato il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 28, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE”, che entra quindi in vigore il 07 aprile 2023. In ambito protezione dei consumatori, è stato pubblicato anche il d.lgs. n. 26/2023, che recepisce la direttiva UE 2019/2161 denominata “Direttiva Omnibus”, preordinata a rafforzare la tutela consumeristiche nelle fattispecie di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale, comunicazioni commerciali non veritiere.

2. Come cambia il Codice del Consumo


Il d.lgs. n. 28/2023 ha introdotto nel Titolo II.1 della parte V del Codice del consumo (d. lgs. n. 206/2005, art. 140 ter e seguenti) dal titolo come “Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori”, talune disposizioni che afferiscono alle definizioni e all’ambito di applicazione. Ad esempio:

  • interessi collettivi dei consumatori, vengono identificati come gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies;
  • ente legittimato, identificato come uno degli enti   disciplinati   dall’articolo 140-quater, nonché gli enti iscritti nell’elenco elaborato   e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020;

Potrebbero interessarti anche

3. La distinzione tra le azioni rappresentative


Il provvedimento va a precisare i confini delle svariate azioni rappresentative:

  • azione rappresentativa è un’azione per la tutela   degli interessi collettivi dei consumatori promossa, nelle materie di cui all’allegato II-septies, da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo;
  • azione rappresentativa nazionale è un’azione rappresentativa promossa, nelle materie di cui all’allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da un’associazione dei consumatori e degli utenti inserita nell’elenco di cui all’articolo 137 ovvero da organismi pubblici indipendenti nazionali;
  • azione    rappresentativa    transfrontaliera è un’azione rappresentativa  promossa,  nelle   materie   di   cui   all’allegato II-septies,  innanzi  al  giudice  italiano  da  uno  o   più   enti legittimati di altri Stati membri  ed  inseriti  nell’elenco  di  cui all’articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE)  2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre  2020,  ovvero un’azione rappresentativa intentata in un altro Stato  membro  da  un ente  legittimato  ai  sensi   dell’articolo   140-quinquies, anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri;

La distinzione tra provvedimenti
Quanto ai provvedimenti, il nuovo testo distingue:

  • provvedimento compensativo, cioè una misura rivolta a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, secondo quanto   previsto   dalle   disposizioni   di   cui all’allegato II-septies;
  • provvedimento inibitorio, cioè un provvedimento con il  quale  il giudice ordina la cessazione  o  il  divieto  di  reiterazione  della condotta omissiva o commissiva posta in essere  in  violazione  delle disposizioni di cui all’allegato II-septies e ordina la pubblicazione del provvedimento, integralmente  o  per  estratto,  su  uno  o  più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica.

4. Operatività dal 25 giugno 2023


Le disposizioni del d.lgs. n. 28/2023 si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023. L’articolo 140-duodecies del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005, introdotto dal decreto in disamina) si applica alle azioni volte a ottenere provvedimenti compensativi relative a violazioni  verificatesi a  partire  dal  25 giugno 2023. L’articolo 4 del documento specifica, inoltre, che ogni rinvio all’elenco di cui  all’articolo  137 del Codice del Consumo, effettuato da norme di rango primario  e secondario, deve intendersi esteso alla  sezione  speciale  istituita dall’articolo 140-quinquies, comma 1, del medesimo Codice solo  se espressamente previsto.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento