Cittadino extracomunitario e diritti previdenziali (Cass. n. 10460/2013)

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CASSA INTEGRAZIONE E LICENZIAMENTO
DOPO LA RIFORMA

Maggioli Editore – Novità Febbraio 2013

 

 

 

 

 

 

Massima

Il cittadino straniero anche se titolare del solo permesso di soggiorno ha il diritto di vedersi attribuire l’indennità di accompagnamento, la pensione d’inabilità e l’assegno d’invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n. 11 del 2009 e n. 187 del 2010, l’ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l’erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perchè ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani

 

1. Questione

La Corte d’appello rigettava la domanda del cittadino extracomunitario nei confronti dell’Inps, per ottenere l’assegno di sociale di cui all’art. 3 comma 6 legge 335/95, richiesto con domanda amministrativa. La Corte territoriale, premesso che il ricorrente era titolare della carta di soggiorno a tempo indeterminato, affermava che per gli stranieri la prestazione richiesta ha come presupposto la effettiva e stabile dimora in Italia, non essendo quello in esame stato incluso, dalla normativa europea, tra i benefici esportabili. Aggiungeva la Corte che questi elementi, nonché il possesso della residenza a Novara, presso la casa del figlio, non era sufficienti a configurare il requisito della stabile dimora in Italia prima della domanda amministrativa, risultando lungamente assente dall’Italia tra il 2003 e il 2007, ed anche successivamente, il che portava a ritenere che di fatto avesse mantenuto la residenza in Marocco, dove godeva di pensione ed aveva la moglie era proprietaria di una casa. Citavano poi i Giudici d’appello l’art. 20 comma 10 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008, il quale stabilisce che dal 1.1.2009 l’assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che gli stessi abbiano soggiornato nel territorio nazionale in via continuativa per almeno dieci anni. Avverso detta sentenza il soccombente ricorre insistendo nell’affermare la prova della stabile residenza in Italia; il ricorso è stato accolto.

 

2. Corte Costituzionale e diritti previdenziali dei cittadini extracomunitari

La Corte Costituzionale con tre sentenze ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della L. 388/2000, (Legge finanziaria 2001) e dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 286/1998, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – come modificato dall’art. 9, comma 1, della L. 189/2002 e poi sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 3/2007, (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) – nella parte in cui dette norme escludono, rispettivamente, che l’indennità di accompagnamento (Corte cost. sent. n.306 del 2008), la pensione di inabilità di cui all’art. 12 della L. 118/1971 (Corte cost. sent. n. 11 del 2009)) e l’assegno di invalidità previsto dall’art. 13 della L. 118/1971, poi sostituito ad opera dell’art. 1, comma 35, della L. 247/2007, (Corte cost. sent. n. 187 del 2010) siano attribuibili agli stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato soltanto perchè non in possesso della carta di soggiorno (ora, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). L’intervento del giudice delle leggi fa seguito alla scelta legislativa, espressa nelle norme sottoposte a scrutinio di costituzionalità, di circoscrivere la platea dei fruitori delle prestazioni sociali da riconoscere in favore dei cittadini extracomunitari, intervenendo direttamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali e individuandone, per l’effetto, i beneficiari solamente nei cittadini extracomunitari titolari della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE); così, in sostanza, facendo venir meno, quanto ai soggetti legittimati a fruire di trattamenti assistenziali, la equiparazione, precedentemente esistente, fra i cittadini italiani e gli stranieri extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno.

La Corte costituzionale ha giustificato il proprio intervento additivo osservando come sia da ritenere manifestamente irragionevole subordinare, quanto ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, l’attribuzione delle prestazioni assistenziali sopra indicate al possesso di un titolo di legittimazione che (come la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno CE) richiede, per il rilascio, tra l’altro, la titolarità di un reddito in un determinato ammontare e il regolare soggiorno nello Stato da un certo numero di anni (attualmente, cinque). Invero, nell’ordinamento giuridico nazionale, l’indennità di accompagnamento è concessa dalla L. 18/1980 ai soggetti totalmente inabili per il solo fatto della minorazione, senza che le condizioni reddituali vengano in alcun modo in rilievo; mentre l’assegnazione della pensione di inabilità e, rispettivamente, dell’assegno di invalidità civile richiede la dimostrazione delle disagiate condizioni reddituali espressamente e specificamente stabilite per detti benefici assistenziali dall’artt. 12 e 13 della L. 118/1971 (norma, quest’ultima, da leggersi, oggi, nel testo sostituito, come già detto, dall’art. 1, comma 35, della L. 247/2007). Tale manifesta irragionevolezza – ha sottolineato il giudice delle leggi – comporta che le norme sopra richiamate ed oggetto di censura costituzionale contrastano con l’art. 2 Cost. sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi possibili alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve importanza, nonchè con l’art. 3 Cost. e violano, altresì, l’art. 10 Cost., dal momento che tra le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall’appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato.

In definitiva, secondo le sentenze costituzionali in commento, se è consentito al legislatore subordinare l’erogazione di determinate prestazioni (purchè non inerenti a rimediare a gravi situazioni d’urgenza) alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, assume carattere discriminatorio nei confronti dei cittadini extracomunitari – e sono, perciò, costituzionalmente illegittime – le norme che stabiliscano, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini italiani.

 


Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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