Cittadini differenti davanti alle cartelle di pagamento

Redazione 10/11/16
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La definizione agevolata delle cartelle è consentita solo ai contribuenti dei Comune con carichi inclusi in ruoli affidati agli Agenti della riscossione, mentre è preclusa per i contribuenti di Comuni che gestiscono in proprio la riscossione (o tramite società in house oppure tramite le società iscritte all’albo ministeriale).
L’obbligo di aderire alla definizione agevolata creerà problemi ai Comuni che perdono sanzioni ed interessi di mora. E’ opportuno che il Parlamento, in sede di conversione del Decreto, corregga la disparità di trattamento e regolamenti i rapporti con i Comuni.
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CITTADINI DIFFERENTI DAVANTI ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO
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Il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, nel determinare le regole per estinguere i debiti delle cartelle di pagamento emesse negli anni dal 2000 al 2015, sancisce, all’articolo 6, che la definizione agevolata si applica relativamente ai carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione.
Il ruolo: strumento utilizzabile solo da parte di Equitalia
Il ruolo, però, è uno strumento utilizzabile solo da parte di Equitalia (con le sue varie articolazioni) e da parte di Riscossioni Sicilia, per la riscossione coattiva delle multe e dei tributi locali.
Il Comune, se non vuole ricorrere all’Agente nazionale, può effettuare la riscossione in proprio, tramite società in house o tramite una delle società private iscritte all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. N. 446/1997.
In tutte le soluzioni alternative, l’esecuzione avviene sulla base dell’ingiunzione fiscale potenziata e non sussistono carichi inclusi in ruoli.
Cosa possono fare i Comuni?
Il Decreto non concede ai Comuni, che hanno utilizzano l’ingiunzione fiscale, di potere prevedere forme di definizione agevolazione dei provvedimenti di riscossione relativi agli anni dal 2000 al 2015.
La scelta su come effettuare la riscossione coattiva non dipendente dai cittadini che ne subiscono, però, le conseguenze.
Cosa riguarda l’agevolazione?
L’agevolazione riguarda la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora. Per le multe, evidentemente, l’agevolazione non potrà riguardare le sanzioni (cuore stesso della cartella) ma riguarderà solo gli interessi, sia quelli di mora (dovuti su base semestrale per il periodo dopo lo spirare del sessantesimo giorno) che la maggiorazione voluta dall’art. 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, su tutte le sanzioni amministrative (un decimo per ogni semestre compiuto).
Sono, evidentemente, escluse da qualsiasi definizione agevolata le violazioni di carattere penale.
Mentre un contribuente di un Comune che si è affidato ad Equitalia può ricorrere alla definizione agevolata risparmiando sanzioni ed interessi di mora, un contribuente di un Comune che gestisce in proprio la riscossione (o tramite società in house oppure tramite società iscritta all’albo ministeriale) è costretto a pagare per intero il proprio debito nei confronti dell’ente locale.
Una disparità di trattamento
Una disparità di trattamento che potrebbe configurare un’illegittimità costituzionale.
In effetti, non coerente con l’autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali è anche l’imposizione ai Comuni di applicare la rottamazione delle cartelle.
Più logica sembrava l’ipotesi iniziale, che rimetteva ad una deliberazione di ciascun Consiglio comunale l’adesione o meno alla “sanatoria”, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge.

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La cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora (mentre permangono gli aggi) creerà problemi ai Comuni anche rispetto ai loro bilanci. Ad oggi non è prevista nessuna forma di compensazione o di regolazione nei rapporti tra lo Stato e gli Enti locali.
Sarebbe opportuno che, in sede di conversione del Decreto, il Parlamento disciplini tali criticità.
Qui il File per calcolare il risparmio derivante dalla ‘rottamazione cartelle’

Redazione

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