Chiarimenti rottamazione bis

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OPERAZIONE COMPLIANCE 2018: GLI ESCLUSI DALLA ROTTAMAZIONE BIS POTRANNO TORNARE AI VECCHI PIANI DI DILAZIONE
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha annunciato che nelle prossime settimane partirà una operazione compliance con cui verrà riconosciuta ai contribuenti la possibilità di rientrare nei vecchi piani di rateizzazione, anche laddove sia stato perso definitivamente il treno della rottamazione.
Dopo le lettere di compliance “preventive” del 2017 che invitano i contribuenti ad aderire alla sanatoria con sconti su sanzioni e interessi, ora l’Agenzia delle Entrate ha deciso di contattare anche chi, pur avendo richiesto di poter rottamare le proprie cartelle, non si è messo in regola con i pagamenti, anche dopo la proroga concessa dal decreto Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2018.
In buona sostanza, gli oltre 60mila contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli, ma che poi non si sono messi in regola con i pagamenti delle prime 3 rate entro il 7 dicembre 2017 (perdendo così in modo definitivo il diritto alla rottamazione), potranno rientrare nei vecchi piani di rateizzazione.
Invero, con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018, sono stati riammessi alla rottamazione i soggetti che, pur avendo presentato la domanda entro il 21 aprile scorso, non avevano versato la prima rata o entrambe le rate scadute rispettivamente il 31 luglio e il 30 settembre. La riammissione era condizionata al versamento delle rate non versate entro il 7 dicembre 2017. Ebbene, è proprio a questi soggetti che è rivolta l’operazione compliance voluta dal presidente di Agenzia entrate-Riscossione, Ernesto Maria Ruffini.
Pertanto, chi aveva un piano di rateazione in corso alla data di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata dei ruoli, potrà rientrare in quel meccanismo di pagamento scaglionato, diluendo nel tempo il debito fino a un massimo di 72 rate (sei anni) o addirittura 120 (10 anni) nei casi di comprovata difficoltà economica in cui sia comunque garantita la solvibilità.

Più precisamente, l’amministrazione finanziaria invierà circa 60mila lettere (ma il numero non è ancora definitivo) per spiegare ai contribuenti coinvolti che potranno riprendere i vecchi piani di rateizzazione delle cartelle pendenti nonostante abbiano aderito alla rottamazione e non abbiano pagato la prima o unica rata in scadenza lo scorso 7 dicembre 2017.
Nelle lettere, l’Agenzia comunicherà:
– il debito residuo delle cartelle esattoriali;
– le nuove scadenze per il pagamento delle rate.
La procedura non comporterà oneri aggiuntivi. Per fare un esempio, il contribuente che con un piano ancora attivo di 20 rate prima di aderire alla rottamazione aveva saldato 5 pagamenti, sarà avvisato con la lettera che dovrà saldare ancora 15 mensilità prima di estinguere del tutto il suo debito, naturalmente al netto degli importi già pagati.
È certamente evidente che la strategia della compliance, rispetto alla rottamazione, sia meno conveniente, perché non comporta lo sconto su sanzioni e interessi, ma è pur sempre una nuova chance che viene concessa al contribuente, posto che gli viene riservata la possibilità di frazionare il pagamento fino a un massimo di 72 rate (e se ci si trova in uno stato di particolare difficoltà economica e viene garantita la solvibilità, si può arrivare sino a 120 rate). D’altro canto, però non può ignorarsi il fatto che questa stessa strategia rientra in un piano di lotta all’evasione e di recupero del gettito fiscale chiara e definita. Tanto è, infatti, emerso ieri a Roma durante Telefisco 2018, dove lo stesso direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha dichiarato che gli incassi derivanti dalle lettere di compliance inviate ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate sono saliti a 1,3 miliardi, con un balzo del 160% rispetto all’anno precedente.

Ciò posto, per i decaduti l’invito a risalire sul treno della rateazione costituisce, certamente, l’ultima possibilità per chiudere il proprio debito con l’Agenzia della Entrate-riscossione, prima che essa stessa possa avviare misure cautelari e procedimenti esecutivi.
Di riflesso, a questi soggetti sarà, però, del tutto preclusa la possibilità di aderire alla rottamazione bis, la quale varrà solo per i contribuenti:
 con ruoli datati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
 con carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2016. La sola eccezione riguarderà i cosiddetti “esclusi” che avevano inviato la richiesta di adesione, ma non erano in regola con tutti i requisiti.

Chi può aderire alla tottamazione bis

a) i contribuenti che sono stati esclusi dalla prima rottamazione, perché al 31 dicembre 2016 non erano in regola con i pagamenti dei piani di dilazione;
b) i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2016 che non hanno presentato domanda per la prima rottamazione. Invero, Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a) del Dl 148/2017, possono essere estinti i debiti relativi ai «carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell’articolo 6» del Dl 193/2016. Pertanto, la facoltà di definizione prevista da tale disposizione non può essere esercitata per i carichi affidati nel periodo 2000-2016 ricompresi in una precedente dichiarazione di adesione.
c) i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

VANTAGGI
Se si presentano subito le domande di adesione alla definizione agevolata, si bloccano le nuove azioni esecutive come i pignoramenti e le iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, ma restano quelli già avviati.
Inoltre, l’agente della riscossione non può proseguire le azioni di recupero coattivo del credito già avviate a condizione che:
– non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo;
– non sia stata presentata istanza di assegnazione;
– non sia stato già emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Sul punto, durante Telefisco 2018 è stato precisato che tanto è previsto anche in caso di pignoramenti presso terzi. Invero, l’articolo 6, comma 5 del Dl 193/2016 (applicabile anche alla definizioni agevolate di cui all’articolo 1 del Dl 148/2017 in virtù di quanto disposto dal comma 10, lettera b), dello stesso articolo 1) stabilisce che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive e cautelari sui carichi definibili che ne sono oggetto, né proseguite le procedure di recupero coattivo iniziate in precedenza, a condizione che non si sia tenuto l’incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Ebbene, tale disposizione si applica anche ai pignoramenti presso terzi.
Ciò premesso, in tutti i casi in cui, ai sensi della norma citata, la presentazione della dichiarazione non possa determinare la sospensione della procedura esecutiva a causa dello stato avanzato in cui si trova la procedura stessa, le somme successivamente versate dal terzo saranno prioritariamente imputate a quanto dovuto a titolo di definizione, e, pertanto, utilizzate ai fini del pagamento delle somme da versare a tale titolo.
Ne deriva che il contribuente otterrà la restituzione dell’eccedenza. Ciò, sempre che, naturalmente, lo stesso non sia debitore anche di carichi, diversi da quelli oggetto di definizione agevolata, ricompresi tra i crediti per i quali era stato eseguito il pignoramento. In quest’ultimo caso, infatti, l’eccedenza sarà acquisita a copertura dei debiti non saldati relativi ai carichi non definiti.
In buona sostanza, l’Agenzia ha voluto chiarire che anche con il pignoramento presso terzi in stato avanzato, la rottamazione continuerà a produrre i suoi effetti. Pertanto, quanto pignorato sarà confrontato con gli importi dovuti per la definizione agevolata, producendo l’eventuale rimborso delle somme eccedenti per effetto della rottamazione.

 

MODULO DI ADESIONE
Il modello di adesione alla rottamazione bis, entro il 15 maggio 2018, potrà essere:
– inviato (unitamente alla copia del documento di identità) alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento;
– depositato, alternativamente, presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia);
– o, inviato attraverso un apposito form online disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il servizio è attivo dal 6 novembre 2017, si chiama “Fai D.A. te” e rappresenta una corsia preferenziale per risparmiare tempo e avere a disposizione gli strumenti per aderire alla cosiddetta rottamazione-bis delle cartelle.
In particolare, collegandosi al portale https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/ sarà possibile richiedere la comunicazione delle somme dovute al fine di verificare con facilità quali siano le cartelle “rottamabili” e inoltrare il modulo di adesione.
Ad ogni modo, si precisa che come già avvenuto per la definizione agevolata regolata dall’articolo 6 del Dl n. 193/2016, si ritiene possibile la revoca della dichiarazione di adesione alla rottamazione bis fino alla stessa data (15 maggio 2018) entro la quale tale dichiarazione può essere presentata.

RATE
Il numero di rate massimo, mediante il quale può essere dilazionato il pagamento è 5, aventi le seguenti scadenze:
– Luglio 2018;
– Settembre 2018;
– Ottobre 2018;
– Novembre 2018;
– Febbraio 2019.
Si ritiene che (come già avvenuto per la definizione agevolata regolata dall’articolo 6 del Dl 193 del 2016) la dichiarazione di adesione sia modificabile o integrabile, anche con riferimento alla scelta del numero di rate, fino all’ultimo giorno utile per la presentazione (15 maggio 2018). Pertanto, tale scelta non sarà modificabile dopo la ricezione della comunicazione dell’agente della riscossione relativa alle somme da pagare.

 

Avv. Villani Maurizio

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