Chi paga il consulente di parte?

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 Tra gli argomenti più dibattuti che riguardano la difesa del non abbiente vi è anche quello che riguarda la posizione del consulente tecnico di parte.

Si dà il caso che il consulente di parte addirittura non venga retribuito per le sue prestazioni dal momento che alcune Corti non lo ritengono coperto dal beneficio.

Consta poi che alcuni consulenti si rivolgano direttamente alla parte non abbiente e questa spesso in buona fede versa dapprima l’acconto e poi, al momento del saldo, si ricorda di chiedere spiegazioni sul da farsi.

Consta inoltre che alcuni consulenti si rivolgono ad un legale per richiedere il pagamento della parcella alla parte a suo tempo ammessa al beneficio e, quindi, la somma richiesta lievita non di poco.

E’ il difensore del non abbiente che deve dare il giusto indirizzo fin dal momento in cui avviene la nomina dell’esperto di parte.

E’ allora utile rammentare che il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282 stabiliva che l’ammissione al gratuito patrocinio, tanto negli affari civili di competenza delle giurisdizioni amministrative quanto nei penali, produceva l’effetto della difesa gratuita per la causa o per l’affare a riguardo del quale aveva avuto luogo l’ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili, e nelle cause penali dove vi era stata costituzione di parte civile (art. 11) e la Corte Costituzionale con sentenza n. 149 del 1983 ebbe a dichiarare l’illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non prevedeva che il beneficio del gratuito patrocinio si estendesse alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici.

La Legge 30 luglio 1990 n. 217 istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nel processo penale soltanto con la legge n. 134/2001, ha riconosciuto la possibilità di nominare un consulente tecnico.

Infatti, questa ultima legge del 29 marzo 2001, all’art. 9, ha disposto che dopo l’articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 fosse inserito l’art. 9-bis (Nomina di consulenti, sostituti e investigatori) riconoscendo a chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato la possibilità di nominare un consulente tecnico residente nel distretto di corte d’appello nel quale pende il procedimento.

La stessa legge del 2001, com’è noto, ha inserito la normativa che estende il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche alla materia civile e amministrativa. In particolare l’art. 15-sexies prevedeva tra gli effetti dell’ammissione che …………. i pubblici ufficiali, il cui ministero fosse allo scopo richiesto, i notai e i consulenti tecnici dovevano prestare la loro opera. Gli onorari e le indennità ad essi al riguardo dovuti venivano, a loro domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite, ove non ne era possibile la ripetizione dalla parte condannata al pagamento delle spese processuali, o anche dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora, per vittoria della causa o per altre circostanze, la suddetta ammissione fosse stata revocata.

Il trattamento per il difensore è, come noto, differente (privilegiato) nel senso che gli onorari e le indennità dovuti all’avvocato sono, a sua domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite (art. 15-septies).

La norma rispecchia fedelmente quanto dettato dal R.D. n.3282/1923 laddove l’art. 40 recitava che “nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio, gli onorari e le indennità dovute al procuratore, all’avvocato o al patrocinatore nominato d’ufficio saranno, a sua domanda, iscritte nel registro delle spese a debito e riscosse nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite”.

Orbene, per venire ai nostri giorni, il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, premesso che l’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del testo stesso (art. 83 ivi), riconosce la possibilità di nominare il consulente tecnico di parte sia nel processo penale (art. 102 ivi: la Corte Costituzionale con sentenza n. 254 del 20 giugno 2007 pubbl. 6 luglio 2007, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo nella parte in cui non prevede la nomina da parte dello straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato dell’interprete) e sia negli altri procedimenti (art. 129 ivi) “nei casi previsti dalla legge”.

Ebbene, l’art. 131 t.u. nel disporre per gli effetti dell’ammissione al beneficio, mentre stabilisce che sono spese anticipate dall’erario gli onorari e le spese dovuti all’avvocato, inserisce tra le spese prenotate a debito gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione.

Può concludersi che il consulente dovrà fare domanda di emissione di decreto di pagamento per le sue spese solo a condizione che sia impossibile riscuoterle o dalla parte che è stata condannata alle spese del processo o dalla parte ammessa al beneficio riuscita vittoriosa ovvero se il beneficio le è stato revocato.

Appare utile infine rammentare le severe disposizioni dell’art.134 t.u. secondo cui se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.

La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.

Quando il giudizio è estinto o rinunciato l’attore o l’impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell’articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.

 

Avv Nicola Ianniello

Ianniello Nicola

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