Chi è colpevole di comportamenti violenti può riconoscere i figli? 

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Spesso si sente dire che anziché avere un pessimo padre è meglio non averlo.
Crescere ed educare un figlio rappresenta per i genitori una grande responsabilità e per coloro che sono inadatti a un simile ruolo il compito diventa anche più gravoso.
L’esperienza insegna che le persone possono cambiare e diventare padri può essere un’occasione per dimostrare maturità, anche se in precedenza la propria vita aveva preso un’errata direzione.
A questo proposito ci si chiede se un soggetto pericoloso possa riconoscere un figlio minore.
In simili casi, si deve avere considerazione del ruolo della madre, che si potrebbe opporre alla domanda di paternità, per evitare di essere affiancata da un genitore scomodo, sgradito e in alcuni casi anche violento.
In simili situazioni contano in primo luogo gli interessi del figlio.
La Costituzione impone ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole anche se i figli dovessero essere nati fuori dal matrimonio.
Il documento normativo nel prevedere questo preciso dovere, affianca anche il relativo diritto di esercitarlo, e per questo l’ultima sentenza della Corte di Cassazione sull’argomento (Cass. sent. n. 24718 del 14/09/2021) ha affermato che anche un soggetto pericoloso può riconoscere un figlio.
Il caso era relativo a un uomo gravato da numerosi precedenti penali, compresa una condanna definitiva per violenza sessuale, con pena espiata e proficuo percorso di reinserimento sociale.
In questa vicenda quello che conta di più, è che l’uomo era riuscito a fare quello che più conta in simili situazioni, i aveva instaurando un rapporto affettivo con il figlio.

Indice:

I figli nati fuori dal matrimonio e il loro riconoscimento

La legge considera uguali sia i figli legittimi sia i figli naturali, anche se la presunzione di paternità si può avere esclusivamente per i primi.

Quando un figlio viene generato nel matrimonio, il rapporto di filiazione con entrambi i genitori sorge in modo automatico, mentre per il figlio che nasce dall’unione di un uomo e di una donna non sposati, si deve procedere al riconoscimento del figlio naturale (vedi anche “Le modalità da seguire nel riconoscimento dei figli” e “Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio”).

Mentre la madre ha il diritto di effettuare il parto in modo anonimo e di tenere segreta la sua identità per sempre, per il padre è diverso.

Il riconoscimento spontaneo del figlio può essere fatto dal padre nell’atto di nascita, o in una successiva dichiarazione resa all’Ufficiale di stato civile o davanti al notaio, o in un testamento.

Se il padre non vuole riconoscere il figlio naturale in modo spontaneo, è prevista un’apposita azione rivolta al suo ottenimento, vale a dire, la “dichiarazione giudiziale di paternità” (art. 269 c.c.), che si intraprende proponendo un ricorso al Tribunale Civile.

Possono agire la madre e il figlio stesso, se diventato maggiorenne, mentre se ha compiuto 14 anni, è necessario il suo consenso alla procedura instaurata dalla madre.

Il test del Dna

Il giudice allo scopo di accertare la paternità dispone dei consueti mezzi di prova, di conseguenza si possono utilizzare le testimonianze e i documenti.

Nella pratica la prova più significativa è il test del Dna, che fornisce risultati sicuri.

Non è obbligatorio sottoporsi allo stesso, ma se il presunto padre si sottrae all’esame il giudice trarrà dal rifiuto “argomenti di prova”e potrà lo stesso dichiarare la paternità con sentenza.

Riconoscimento e conseguenze

A partire dal momento del riconoscimento il padre si dovrà assumere gli obblighi di assistenza materiale e morale verso i figli, con effetto retroattivo dal momento della nascita.

Se il riconoscimento è tardivo, dovrà rimborsare alla madre le spese che la stessa aveva sostenuto per il suo mantenimento e potrebbe essere chiamato a rispondere del risarcimento dei danni da mancato riconoscimento del figlio, detto anche “danno da illecito endofamiliare”, come quando il figlio abbia sofferto moralmente per l’ingiustificata privazione della figura paterna

Negazione del riconoscimento del figlio da parte del giudice

Nonostante le prove acquisite in giudizio atte a dimostrare il rapporto di filiazione, il giudice può negare il riconoscimento dello stesso quando riscontra nel padre comportamenti gravi, come l’alcolismo, la tossicodipendenza o comportamenti violenti che costituiscono reato.

In simili casi si ritiene che lo stesso non sia in grado di esercitare in modo corretto i poteri e i doveri genitoriali.

Le sentenze più recenti dimostrano un’apertura, come quella emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, menzionata nell’introduzione, e si deve compiere un bilanciamento dei diritti in gioco, che confronta gli elementi di disappunto riscontrati nella figura paterna, con il sacrificio del suo diritto alla genitorialità, e al diritto del figlio, se non gli nuoce, di avere un padre riconosciuto legalmente.

I Supremi Giudici hanno annullato la decisione dei giudici di merito che, sia in primo sia in secondo grado, avevano respinto la richiesta di riconoscimento del figlio avanzata da un padre gravato da numerosi precedenti penali.

Il genitore aveva dimostrato sempre interesse nei confronti del figlio durante il periodo di espiazione della pena carceraria ed è riuscito a convincere i Giudici della Suprema Corte che il riconoscimento di paternità non avrebbe causato nessun danno al minore.

Il Collegio ha precisato che tra i metodi da considerare per negare il riconoscimento, si evidenziano il disinteresse nei confronti del figlio e un comportamento gravemente violento o immaturo del padre, elementi che, in caso di riconoscimento, potrebbero creare un grave pregiudizio alla crescita del minore.

Nella sentenza si legge che il diritto del bambino di avere un padre che lo riconosce e, quello relativo, del padre di avere un figlio riconosciuto, può essere sacrificato se ci dovessero essere motivi gravi e irreversibili, da fare ravvisare la possibilità di una compromissione dello sviluppo psicofisico del minore.

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