Che cosa succede se alle dichiarazioni del direttore tecnico della mandataria di un’Ati non viene allegata la copia la copia fotostatica del documento di identità di quest’ultimo?

Lazzini Sonia 11/09/08
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Circa le conseguenze della difettosa procedura di autodichiarazione prevista dall’articolo 38 del DPR 445/2000 il collegio condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale il quale esclude l’ammissibilità di alcuna forma equipollente alla previsione di semplificazione amministrativa in questione; ne deriva che la difformità della singola dichiarazione dalle modalità sopradescritte determina a carico della ditta responsabile conseguenze espulsive dalla competizione, con particolare riguardo al caso di specie ove tali conseguenze erano state peraltro esplicitamente preannunciate nel disciplinare di gara, rimasto sul punto illegittimamente disapplicato.
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 930 del 22 luglio 2008, emessa dal Tar Abruzzo, Aquila
 
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 75 comma 1 del DPR 554/1999 relativo alla dimostrazione dei requisiti di moralità professionale, emerge dalla documentazione di gara che alla dichiarazione resa dal direttore tecnico della mandataria controinteressata soc. GAMMA non è stata allegata la copia fotostatica del documento di identità di quest’ultimo, secondo quanto invece prescritto a pena di esclusione dall’art. 5 del disciplinare di gara in conformità all’articolo 38 del DPR 445/2000, nel caso in cui (come quello di specie) il dichiarante non abbia inteso sottoscrivere la dichiarazione dinanzi al dipendente addetto della PA.
 
Le parti resistenti hanno ex adverso sostenuto che tale copia fotostatica si sarebbe probabilmente smarrita dopo le operazioni di gara e che comunque si tratterebbe di doglianza inammissibile per mancata proposizione di querela di falso, in relazione a quanto diversamente attestato nel verbale di gara (da equiparare all’atto pubblico ex art. 2100 c.c.).
 
In contrario, parte ricorrente ha peraltro correttamente osservato che nel predetto verbale non risulta affatto una esplicita attestazione del pubblico ufficiale dichiarante circa l’avvenuta produzione del documento di cui si discute, per cui nell’acclarata mancanza di quest’ultimo, sarebbe stato onere delle controparti ex art. 2697 c.c. dare a loro volta elementi di prova circa l’avvenuta produzione della fotocopia agli atti di gara da parte del direttore tecnico della soc. GAMMA.
 
Circa le conseguenze della difettosa procedura di autodichiarazione prevista dall’articolo 38 del DPR 445/2000 il collegio condivide la giurisprudenza indicata nel ricorso, con riferimento alla pronuncia n. 52/06 della V sezione del Consiglio di Stato, che ha escluso l’ammissibilità di alcuna forma equipollente alla previsione di semplificazione amministrativa in questione; ne deriva che la difformità della singola dichiarazione dalle modalità sopradescritte determina a carico della ditta responsabile conseguenze espulsive dalla competizione, con particolare riguardo al caso di specie ove tali conseguenze erano state peraltro esplicitamente preannunciate nel disciplinare di gara, rimasto sul punto illegittimamente disapplicato.
 
 
A cura di *************
 
N. 00930/2008 REG.SEN.
 
N. 00150/2006 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso numero di registro generale 150 del 2006, proposto da:
ALFA – Consorzio Sardo, rappresentato e difeso dagli avv. ******************, *************, con domicilio eletto presso ***********. ***** in L’Aquila, via S. Francesco di ***** 19; ALFABIS S.r.l.;
 
 
contro
 
Comune di L’Aquila, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso – Ufficio Legale Comune in L’Aquila, piazza Palazzo 19;
 
 
nei confronti di
 
S.R.L. BETA, rappresentato e difeso dagli avv. ********************, *****************, *******************, con domicilio eletto presso *********. Quadruccio in L’Aquila, corso ********************9; BETABIS S.r.l., S.R.L. *******;
 
 
per l’annullamento
 
previa sospensione dell’efficacia,
 
degli atti di gara relativi all’appalto indetto dal Comune di L’Aquila per l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione ed ampliamento del Palazzo di Giustizia (1^ lotto esecutivo), con particolare riguardo:
 
-al verbale di gara in data 15.12.05 con il quale l’ATI costituenda tra le s.r.l. BETA. BETABIS e ******* è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria;
 
-alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del 22.5.05;
 
 
 
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di L’Aquila;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di S.R.L. BETA;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti tutti gli atti della causa;
 
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28/05/2008 il dott. ************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
 
 
 
FATTO
 
Con il ricorso in epigrafe, il ALFA –Consorzio ***** tra cooperative di produzione e lavoro ha impugnato gli atti di gara relativi all’appalto indetto dal Comune di L’Aquila per l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione ed ampliamento del Palazzo di Giustizia (1^ lotto esecutivo), con particolare riguardo:
 
-al verbale di gara in data 15.12.05 con il quale l’ATI costituenda tra le s.r.l. BETA. BETABIS e ******* è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria, nonché
 
– alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del 22.5.05 (la società ricorrente si è classificata seconda per un totale di 56 imprese partecipanti).
 
Le doglianze possono essere così riassunte:
 
-la polizza fideiussoria depositata dall’ati aggiudicataria sarebbe incompleta perché –contrariamente a quanto espressamente previsto dal disciplinare di gara a pena di esclusione- mancherebbe la formale dichiarazione di impegno da parte della soc. Fondiaria-Sai “a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
 
-la mandataria s.r.l. GAMMA avrebbe omesso di allegare alla dichiarazione resa dal direttore tecnico sig. ******** la copia fotostatica del documento di identità di quest’ultimo, incorrendo nella violazione dell’art. 38 del DPR 445/2000;
 
-difetterebbe in capo alla mandataria s.r.l. GAMMA il necessario requisito (ex art. 95 comma 2 del DPR 554/1999) del possesso in misura maggioritaria dei requisiti relativi alla categoria prevalente OG1.
 
Si sono costituiti in giudizio il Comune dell’Aquila nonché le società capogruppo e mandanti dell’Ati contro interessata, i quali hanno contrastato le avverse pretese sostenendo l’irricevibilità del gravame e comunque la sua infondatezza nel merito.
 
Alla pubblica udienza del 28.5.08 la causa è stata riservata a sentenza
 
DIRITTO
 
Va preliminarmente respinta l’eccezione di tardività del ricorso, notificato il 28 febbraio 2008.
 
Secondo le parti resistenti, i termini di impugnativa sarebbero iniziati a decorrere dalla data del verbale di aggiudicazione provvisoria in data 15.12.05, ovvero al più tardi dalla data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva (22.12.05)-
 
In contrario va rilevato che l’aggiudicazione provvisoria non fa decorrere alcun termine decadenziale (trattandosi di mera facoltà impugnatoria), mentre per ciò che concerne l’aggiudicazione definitiva, quest’ultima è divenuta esecutiva –e quindi in concreto lesiva- con l’attestazione di regolarità contabile da parte del competente Settore Bilancio dell’ente civico, secondo conforme previsione dello stesso decreto dirigenziale di “convalida” dell’aggiudicazione provvisoria. Poiché tale attestazione è intervenuta in data 30.12.2005, la notificazione del gravame avvenuta il 28.12.2008 deve intendersi tempestiva.
 
Nel merito il ricorso è fondato per l’assorbente fondatezza del secondo e del terzo motivo.
 
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 75 comma 1 del DPR 554/1999 relativo alla dimostrazione dei requisiti di moralità professionale, emerge dalla documentazione di gara che alla dichiarazione resa dal direttore tecnico della mandataria controinteressata soc. GAMMA non è stata allegata la copia fotostatica del documento di identità di quest’ultimo, secondo quanto invece prescritto a pena di esclusione dall’art. 5 del disciplinare di gara in conformità all’articolo 38 del DPR 445/2000, nel caso in cui (come quello di specie) il dichiarante non abbia inteso sottoscrivere la dichiarazione dinanzi al dipendente addetto della PA.
 
Le parti resistenti hanno ex adverso sostenuto che tale copia fotostatica si sarebbe probabilmente smarrita dopo le operazioni di gara e che comunque si tratterebbe di doglianza inammissibile per mancata proposizione di querela di falso, in relazione a quanto diversamente attestato nel verbale di gara (da equiparare all’atto pubblico ex art. 2100 c.c.).
 
In contrario, parte ricorrente ha peraltro correttamente osservato che nel predetto verbale non risulta affatto una esplicita attestazione del pubblico ufficiale dichiarante circa l’avvenuta produzione del documento di cui si discute, per cui nell’acclarata mancanza di quest’ultimo, sarebbe stato onere delle controparti ex art. 2697 c.c. dare a loro volta elementi di prova circa l’avvenuta produzione della fotocopia agli atti di gara da parte del direttore tecnico della soc. GAMMA.
 
Circa le conseguenze della difettosa procedura di autodichiarazione prevista dall’articolo 38 del DPR 445/2000 il collegio condivide la giurisprudenza indicata nel ricorso, con riferimento alla pronuncia n. 52/06 della V sezione del Consiglio di Stato, che ha escluso l’ammissibilità di alcuna forma equipollente alla previsione di semplificazione amministrativa in questione; ne deriva che la difformità della singola dichiarazione dalle modalità sopradescritte determina a carico della ditta responsabile conseguenze espulsive dalla competizione, con particolare riguardo al caso di specie ove tali conseguenze erano state peraltro esplicitamente preannunciate nel disciplinare di gara, rimasto sul punto illegittimamente disapplicato.
 
Anche il terzo motivo di gravame è fondato perché nell’ati mista controinteressata è la mandante soc. SEC e non la mandataria soc. GAMMA a possedere i requisiti in misura maggioritaria nella categoria prevalente, in violazione dell’art. 95 comma 2 del DPR 554/1999 (sul punto, Consiglio di Stato, V 19.2.07 n. 832).
 
La controinteressata nelle sue difese giudiziali ha sostenuto che nell’Ati costituenda la mandante soc. SEC avrebbe in realtà partecipato solo in associazione verticale per l’esecuzione della categoria speciale scorporabile. A dimostrazione di ciò l’ATI ha prodotto in giudizio un documento sottoscritto dalle imprese controinteressate per disciplinare i propri rapporti nel raggruppamento costituendo. Come in modo ineccepibile osservato dal ricorrente patrocinio nelle sue memorie difensive, tuttavia, trova rilievo ai fini del decidere quanto dichiarato dalla SEC in sede di domanda di partecipazione, ove si è espressamente riservata la facoltà di subappaltare i lavori di cui alla categoria OG1, oltre che di quelli di cui alla categoria OS21.
 
Sia la GAMMA sia la BETABIS possedevano pertanto la qualificazione nella predetta categoria prevalente OG1 per la classifica III, che consente l’esecuzione dei lavori sino alla concorrenza di euro 1.032.913, la soc. SEC vantava invece la qualificazione per la classifica V, che consente l’esecuzione di lavori solo fino a concorrenza di euro 5.164.569. Da qui l’assenza nel caso di specie dei prescritti requisiti maggioritari in capo alla mandataria, circostanza che avrebbe dovuto determinare l’esclusione di tale raggruppamento (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, V 19.2.07 n. 832).
 
In conclusione, il ricorso va accolto per i delineati profili, assorbito ogni altro motivo.
 
Le spese sono poste a carico delle parti controinteressati nella misura indicata in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Accoglie il ricorso in epigrafe.
 
Spese a favore del ricorrente liquidate nella complessiva misura di €. 5.000,00 (cinquemila), oltre agli accessori di legge, da porre in parti uguali a carico dell’Amministrazione e della controinteressata costituita.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 28/05/2008 con l’intervento dei Magistrati:
 
 
 
**************, Presidente
 
*************, ***********, Estensore
 
****************, Consigliere
   
   
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 22/07/2008
 
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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