Che cosa deve fare una Stazione appaltante nel caso in cui il certificato della Camera di Commercio di una partecipante non evidenzi l’attestazione dell’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto?

Lazzini Sonia 10/04/08
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Riscontrata la difformità fra oggetto sociale ed oggetto della fornitura da appaltare, la determinazione di esclusione rappresenta un’attività vincolata e doverosa, tenuto conto che, in presenza di una clausola del bando la cui osservanza è prescritta a pena di esclusione, il criterio teleologico deve recedere a fronte dell’applicazione del criterio letterale, da osservare in conformità ai principi di trasparenza e di par condicio che presidiano l’attività di svolgimento delle gare pubbliche.
 
Merita di essere segnalata la fattispecie decisa con la sentenza numero 670 del 9 febbraio 2008 emessa dal Tar Campania, Napoli
 
< L’articolo 4 del bando di gara prevede, a pena di esclusione dalla gara, che all’esterno delle buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica fosse allegato il certificato della Camera di Commercio, da cui si evidenziasse, fra l’altro, l’attestazione dell’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto.
 
La Commissione di gara, valutato l’oggetto sociale descritto nel certificato camerale di ALFA e di ALFA BIS, ha riscontrato la mancanza della specifica indicazione dei materiali oggetti del contratto di appalto, e ne ha disposto l’esclusione in adesione alla prescrizione del bando menzionata.
 
La valutazione operata dalla Commissione di gara appare immune da vizi: il materiale oggetto della fornitura (ed in particolare le apparecchiatura ed i prodotti radiografici) risulta onotologicamente e commercialmente distinto dall’oggettistica elettronica ed informatica, che rappresenta l’oggetto sociale delle società escluse; diversità avvalorata dalla classificazione Atecori, la quale assume valenza corroborativa della valutazione espressa dalla Commissione di gara.>
 
 
Ma vi è di più
 
< La legittimità dell’esclusione dell’a.t.i. ricorrente elide ogni interesse a dolersi della modalità di apertura delle buste e dei plichi, vizi denunziati con l’ultimo motivo di ricorso.>
 
 
A cura di *************
 
n. 670/08 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Napoli
Prima Sezione
composto dai Signori:
*******          Guida                         Presidente
*****               ********                      Componente
*******           Buonauro                    Componente est.
ha pronunziato la seguente
 
S E N T E N Z A
Visto il ricorso n.  5363/2006  proposto da:
 
ALFA,rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto in NAPOLI, viale Gramsci n. 16;  
contro
A.S.L. CASERTA 2, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. **************, con domicilio eletto in Napoli, via Palepoli n. 20;
e
M.I. BETA s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. **************, con domicilio eletto in Napoli, via Po n. 1 presso lo studio Sorgente.
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
 
-del verbale di aggiudicazione del 7 luglio 2006 della fornitura quinquennale di pellicole e materiale radiografico;
– della nota 10 luglio 2006 di comunicazione dell’esclusione della ricorrente dalla gara, e di ogni altro atto connesso.
Visto il ricorso principale, le memorie difensive  ed i relativi allegati;
letti tutti gli atti di causa;
relatore alla pubblica udienza del 9 gennaio 2008, il ref. ****************;
uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale d’udienza;
F A T T O
La ricorrente è insorta avverso gli esiti della gara indetta dall’amministrazione sanitaria intimata per la fornitura quinquennale di pellicole e materiale radiografico.
Impugna l’atto di esclusione della propria offerta, per erroneità della motivazione e travisamento dei presupposti, nonché tutti i conseguenti atti della gara terminata con l’aggiudicazione in favore di M.I. BETA s.r.l..
Respinta la richiesta cautelare, all’udienza di discussione del 9 gennaio 2008 la causa veniva trattenuta per la decisione.
M O T I V I   D E L L A   D E C I S I O N E
Parte ricorrente, offerente in a.t.i. con ALFA BIS Italia, si duole dell’esclusione dalla gara, motivata dalla commissione sul rilievo che l’oggetto del certificato della camera di commercio delle due imprese non risultano conferenti con l’oggetto dell’appalto, consistente nella fornitura di pellicole e materiale radiografico di consumo corrente e nel noleggio di sistemi PAC/RIS, C.R., Workstation e sistemi di stampa a secco.
Le doglianze sono prive di pregio.
L’articolo 4 del bando di gara prevede, a pena di esclusione dalla gara, che all’esterno delle buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica fosse allegato il certificato della Camera di Commercio, da cui si evidenziasse, fra l’altro, l’attestazione dell’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto.
La Commissione di gara, valutato l’oggetto sociale descritto nel certificato camerale di ALFA e di ALFA BIS, ha riscontrato la mancanza della specifica indicazione dei materiali oggetti del contratto di appalto, e ne ha disposto l’esclusione in adesione alla prescrizione del bando menzionata.
La valutazione operata dalla Commissione di gara appare immune da vizi: il materiale oggetto della fornitura (ed in particolare le apparecchiatura ed i prodotti radiografici) risulta onotologicamente e commercialmente distinto dall’oggettistica elettronica ed informatica, che rappresenta l’oggetto sociale delle società escluse; diversità avvalorata dalla classificazione Atecori, la quale assume valenza corroborativa della valutazione espressa dalla Commissione di gara.
Riscontrata la difformità fra oggetto sociale ed oggetto della fornitura da appaltare, la determinazione di escludere l’ati ALFA – ALFA BIS rappresenta un’attività vincolata e doverosa, tenuto conto che, in presenza di una clausola del bando la cui osservanza è prescritta a pena di esclusione, il criterio teleologico deve recedere a fronte dell’applicazione del criterio letterale, da osservare in conformità ai principi di trasparenza e di par condicio  che presidiano l’attività di svolgimento delle gare pubbliche.
La legittimità dell’esclusione dell’a.t.i. ricorrente elide ogni interesse a dolersi della modalità di apertura delle buste e dei plichi, vizi denunziati con l’ultimo motivo di ricorso.
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente ALFA s.p.a. al pagamento delle spese processuali sostenute dall’amministrazione ASL Caserta 2 e dalla controinteressata M.I. BETA s.r.l., che si liquidano in complessivi euro mille in favore di ciascuna parte processuale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2008.
*************                      Presidente
****************                  Estensore
 

Lazzini Sonia

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