L’utilizzo dell’AI nel lavoro giuridico è ormai sempre più diffuso, soprattutto come strumento di supporto nella ricerca giurisprudenziale e nella redazione degli atti. Tuttavia, il suo impiego nei procedimenti giudiziari pone questioni rilevanti sul piano probatorio e processuale. Un’interessante presa di posizione sul tema arriva dal Tribunale di Ferrara, che con ordinanza del 20 febbraio 2026 ha affrontato direttamente il problema della produzione in giudizio di una conversazione con ChatGPT.
Nel provvedimento il giudice ha chiarito che il contenuto di un chatbot non può essere utilizzato come prova nel processo civile. L’ordinanza rappresenta uno dei primi interventi espliciti della giurisprudenza italiana sul valore processuale delle risposte generate da sistemi di AI. In materia, il volume La prova digitale nel processo civile – Fonti, tecniche di acquisizione e giurisprudenza, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, che offre un’analisi sistematica e aggiornata della materia, con un approccio che coniuga rigore normativo, attenzione alla prassi giudiziaria e competenze tecniche di digital forensics.
Indice
- 1. Il caso: una conversazione con ChatGPT prodotta in giudizio
- 2. ChatGPT non è documento né prova atipica
- 3. Il problema delle “allucinazioni” dell’intelligenza artificiale
- 4. AI come supporto, non come fonte di prova
- 5. Il richiamo all’AI Act e alla responsabilità dei professionisti
- 6. Un orientamento sull’uso dell’AI nei processi
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1. Il caso: una conversazione con ChatGPT prodotta in giudizio
La questione emerge nell’ambito di un procedimento instaurato ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., relativo alla richiesta di una consulenza tecnica preventiva per accertare la dinamica di un incidente stradale mortale.
Tra i documenti depositati dalla parte ricorrente vi era anche un file indicato come “conversazione con ChatGPT”, utilizzato per sostenere alcune argomentazioni giuridiche.
Il giudice ha tuttavia rilevato che il documento presentava diversi problemi di attendibilità: mancava il quesito originariamente posto al chatbot, non era chiaro il contesto della richiesta e i riferimenti giurisprudenziali citati risultavano non pertinenti al caso concreto.
Secondo il tribunale, tale produzione non consentiva quindi alcuna verifica sulla correttezza delle informazioni riportate. In materia, il volume La prova digitale nel processo civile – Fonti, tecniche di acquisizione e giurisprudenza, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, che offre un’analisi sistematica e aggiornata della materia, con un approccio che coniuga rigore normativo, attenzione alla prassi giudiziaria e competenze tecniche di digital forensics.
La prova digitale nel processo civile
Nelle aule di tribunale e nei laboratori di analisi forense vengono quotidianamente raccolte, analizzate, prodotte e valutate prove generate da messaggi istantanei, screenshot di conversazioni, e-mail, file digitali, registrazioni audio e video. In questo quadro già complesso si inserisce l’intelligenza artificiale, che introduce nuovi interrogativi: come valutare l’affidabilità di analisi prodotte da sistemi di AI? Come garantire trasparenza, verificabilità e contraddittorio?Il presente volume offre un quadro completo e aggiornato della materia, analizzando le fonti, la natura e l’efficacia probatoria della prova digitale nel processo civile, le tecniche di acquisizione, conservazione e produzione in giudizio, i limiti di ammissibilità e utilizzabilità e le procedure di contestazione e disconoscimento. Ampio spazio è dedicato ai giudizi speciali (processo di famiglia, procedimento ex art. 700 c.p.c., procedimento monitorio e dinanzi al giudice di pace), con un’attenzione particolare alla prassi dei tribunali e al ruolo del consulente tecnico.L’opera comprende la casistica più significativa e un’ampia selezione di giurisprudenza recente, fornendo gli orientamenti applicativi e le soluzioni argomentative più utili ad avvocati, magistrati, consulenti tecnici, professionisti della digital forensics e a tutti gli operatori del diritto coinvolti.Angela AllegriaAvvocato del Foro di Ragusa mediatore familiare, civile e commerciale. Direttore della rivista Nuove Frontiere del Diritto, è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche.Federica FedericiAvvocato del Foro di Roma e docente a contratto di diritto penale, delle nuove tecnologie e costituzionale. Autrice di numerose pubblicazioni, è relatrice e organizzatrice di convegni sul territorio nazionale.
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2. ChatGPT non è documento né prova atipica
Il passaggio più significativo dell’ordinanza riguarda la qualificazione processuale della conversazione con l’AI.
Il giudice afferma che un documento di questo tipo non può essere considerato un documento in senso processuale e non è neppure idoneo a costituire una prova atipica.
La produzione è stata quindi considerata tamquam non esset, ossia come se non esistesse ai fini del giudizio, poiché priva di reale utilità probatoria.
In particolare, il tribunale sottolinea che l’assenza del quesito posto al sistema di AI impedisce di comprendere il contesto della risposta e quindi di valutarne l’affidabilità.
3. Il problema delle “allucinazioni” dell’intelligenza artificiale
Un ulteriore elemento evidenziato dal giudice riguarda il fenomeno delle cosiddette “allucinazioni” dell’AI.
Secondo l’ordinanza, i sistemi di AI generativa possono talvolta produrre:
- riferimenti giurisprudenziali inesistenti
- precedenti non pertinenti
- ricostruzioni apparentemente plausibili ma non verificabili.
Per questo motivo il tribunale richiama la necessità di un controllo umano accurato sulle informazioni generate da questi strumenti, soprattutto quando vengono utilizzate in contesti professionali o processuali.
4. AI come supporto, non come fonte di prova
L’ordinanza chiarisce anche quale possa essere il ruolo legittimo dell’AI nell’attività forense.
La giurisprudenza più recente tende ad ammettere l’uso di sistemi di AI come strumenti di supporto alla redazione degli atti difensivi o alla ricerca giuridica, ma non come fonti autonome di prova.
Il giudice richiama inoltre alcune decisioni in cui l’uso improprio di sistemi di AI è stato desunto dalla scarsa qualità degli atti difensivi e dalla mancanza di pertinenza delle argomentazioni giuridiche.
In altre parole, l’AI può assistere il professionista, ma non può sostituire il suo lavoro di verifica e di selezione delle fonti.
5. Il richiamo all’AI Act e alla responsabilità dei professionisti
L’ordinanza collega poi il tema all’evoluzione normativa europea, richiamando il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) e i principi di human oversight e responsible AI.
Secondo il tribunale, tali principi impongono un utilizzo consapevole e controllato delle tecnologie di AI, anche nell’ambito delle professioni intellettuali.
Ne consegue che l’avvocato che utilizza strumenti di AI resta comunque responsabile della verifica delle informazioni e della correttezza delle fonti citate.
6. Un orientamento sull’uso dell’AI nei processi
La decisione del Tribunale di Ferrara rappresenta un segnale importante nel dibattito sull’utilizzo dell’AI nel processo civile.
Il principio espresso dal giudice è chiaro: le risposte generate da un chatbot non possono essere considerate prova in giudizio, né possono essere utilizzate per dimostrare la fondatezza di una pretesa.
Almeno allo stato attuale della tecnologia, l’AI resta uno strumento di supporto al lavoro umano, che richiede sempre un controllo critico da parte del professionista.
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