Certificazione di qualità (diversa dall’attestazione Soa): e’ onere della stazione appaltante verificare, eventualmente anche tramite l’accesso ai siti ufficiali degli organismi certificatori, l’effettiva vigenza degli attestati e dei documenti presentati

Lazzini Sonia 05/03/09
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Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo avverso un’ esclusione basata sull’asserzione che l’appellante non aveva rispettato il disposto di cui ai punti 7.1. e 8.1. del capitolato d’oneri, che imponeva, a ciascuna delle imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, di produrre, a pena di esclusione, copia fotostatica della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000. A giudizio della commissione di gara, infatti, la certificazione di qualità prodotta da una delle imprese facenti parti dell’ATI, rilasciata in data 17/2/2003, non poteva ritenersi idonea, essendo la validità della stessa espressamente subordinata al riesame completo del sistema con periodicità triennale?
 
L’appello, che contesta analiticamente la sentenza impugnata e ripropone i motivi disattesi dal tribunale, è fondato. L’appellante ha esattamente evidenziato che “i certificati di conformità alla normativa UNI EN ISO 9001:2000 vengono emessi in un’unica copia non ripetibile all’atto della certificazione del sistema di qualità aziendale; non riportano la data di scadenza poiché la loro validità è subordinata agli esiti della verifiche periodiche di mantenimento e di riesame del sistema: le aziende in possesso di certificato di conformità valido sono presenti nella banca dati sul sito www.dnv e sul sito SINCERT (www.sincert.it): se il certificato è ritirato non compare sui siti citati. Pertanto ai fini della dimostrazione di possesso del requisito di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 l’unico documento rilasciato da DNV è il certificato iniziale”.
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 756 del 10 febbraio 2009, emessa dal Consiglio di Stato ed in particolar modo il seguente passaggio:
Pertanto, e’ onere della stazione appaltante verificare, eventualmente anche tramite l’accesso ai siti ufficiali degli organismi certificatori, l’effettiva vigenza degli attestati e dei documenti presentati in sede di gara.
Nel caso di specie tali semplici verifiche non sono state compiute dalla stazione appaltante. Attraverso tale controllo avrebbe potuto essere accertato, senza equivoci, il possesso dei prescritti requisiti di qualificazione per la procedura selettiva in contestazione.
L’omissione della semplice verifica indicata rende illegittima l’impugnata esclusione.
Il collegio osserva, al riguardo, che il bando di gara richiedeva semplicemente la produzione di un valido certificato ISO 9000: 2000, senza compiere alcun riferimento al positivo superamento dell’attività di verifica e di revisione triennale, da dimostrare mediante apposito attestato o altra idonea documentazione.
Ma anche volendo ritenere insufficiente (sebbene non totalmente carente) la documentazione prodotta tempestivamente dall’interessata, l’amministrazione aveva l’onere di effettuare la necessaria attività istruttoria integrativa, richiedendo, se del caso, gli opportuni chiarimenti e la certificazione idonea a dimostrare, inequivocamente, la sussistenza del prescritto requisito soggettivo, già al momento della presentazione della domanda e, comunque, alla scadenza del termine previsto per la formulazione delle offerte.
In concreto, poi, la SINCERT ha effettuato una precisa dichiarazione, attestante la persistente validità della certificazione rilasciata all’impresa interessata.
D’altro canto, non assume alcuna rilevanza, nella presente fattispecie, la richiamata disciplina relativa alle qualificazioni SOA, riferita ad un’attività valutativa di tipo diverso da quella propria della certificazione di qualità.
 
In definitiva, quindi, l’appello deve essere accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado
 
A cura di *************
 
 
 
 
N. 756/09 REG.DEC
 
N. 10013 REG:RIC.
ANNO 2007
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale
Quinta  Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 10013/2007  del  20/12/2007 ,proposto da
alfa srl in pr. e nq capogruppo mandataria rti
alfadue soluzioni informatiche srl in pr. e nq. mandante rti
rappresentato e difeso da:
Avv. ***************** 
con domicilio eletto in Roma
Via Portuense 104 
presso
******************
contro
Ass. Agricoltura e riforma agro pastorale reg. Aut. Sardegna
rappresentato e difeso da:
Avv. ***************
Avv. *************
con domicilio  eletto in Roma 
  Via  Lucullo n. 24
presso
Regione Sardegna   ufficio rappresentanza Regione autonoma della Sardegna  rappresentato e difeso da:
Avv. ***************
Avv. *************
con domicilio  eletto in Roma 
  Via  Lucullo n. 24
presso
Regione Sardegna   ufficio ************** direttore gen.  Servizio att. Generali legali amm. Usi civici
rappresentato e difeso da:
Avv. ***************
Avv. *************
con domicilio  eletto in Roma 
  Via  ********** 24
presso
Regione Sardegna   Ufficio rappresentanza Commissione Di Gara (Determinazione 1123 Del 23/11/2006) non costituitosi;
Progetti Europa Beta Spa
non costituitosi;
Delta Italia soc. Coop agr. For.
rappresentato e difeso da:
Avv. *************************
Avv. ***********
con domicilio  eletto in Roma 
Via  Cosseria  N. 5
presso
***************   *********
per la riforma
     della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, 10 novembre 2007, n. 2047.
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
     Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
     Visti tutti gli atti di causa;
     Relatore alla pubblica udienza del 20 giugno 2008, il Consigliere ************;
     Uditi gli avv.ti *******, ***** e *********, come da verbale di udienza;
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
  1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’Associazione Temporanea di Imprese attuale appellante, per l’annullamento dei provvedimenti adottati dal la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato regionale dell’Agricoltura e ************ pastorale, concernenti l’esclusione dell’interessata dalla procedura aperta bandita per l’affidamento del servizio di accertamento ed eventuale inventario dei beni dei comuni sardi. L’esclusione era basata sull’asserzione che l’appellante non aveva rispettato il disposto di cui ai punti 7.1. e 8.1. del capitolato d’oneri, che imponeva, a ciascuna delle imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, di produrre, a pena di esclusione, copia fotostatica della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000. A giudizio della commissione di gara, infatti, la certificazione di qualità prodotta da una delle imprese facenti parti dell’ATI, la società ALFAdue, rilasciata in data 17/2/2003, non poteva ritenersi idonea, essendo la validità della stessa espressamente subordinata al riesame completo del sistema con periodicità triennale.
  2. L’appellante contesta la decisione di rigetto e ripropone le censure disattese dal tribunale. Le parti appellate resistono al gravame.
DIRITTO
  1. La sentenza appellata ha giudicato infondato il ricorso di primo grado, svolgendo la seguente motivazione.
      “Ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.P.R. 25/1/2000 n°34, la durata dell’efficacia dell’attestazione di qualità aziendale “è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all’articolo 15-bis”.
      Il quinto comma di quest’ultimo, a sua volta, dispone che “Dell’esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l’impresa e l’Autorità, inviando copia del nuovo attestato revisionato o comunicando l’eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l’attestato perde validità dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’Impresa. L’efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa”.
      Dalle ricordate norme emerge con sufficiente chiarezza che, conclusa con esito positivo la verifica triennale, l’ente accertatore rilascia all’impresa apposito attestato.
      Ne consegue, che decorso il triennio dalla data di rilascio del certificato di qualità aziendale, quest’ultimo può ritenersi valido ed efficace, soltanto se accompagnato dall’ulteriore attestato di compiuta verifica con esito positivo.
      Nella fattispecie, dato che il certificato di qualità prodotto in gara dalla ALFAdue Soluzioni Informatiche era stato rilasciato in data 17/2/2003, avrebbe dovuto essere accompagnato, per poter essere considerato tuttora valido ed efficace, dal suddetto attestato di positiva verifica.
      Poiché, invece, com’è pacifico, tale attestato non è stato allegato ai documenti di gara (e, peraltro, nemmeno agli atti del processo), correttamente la commissione aggiudicatrice ha rilevato che la certificazione di qualità presentata dalla ALFAdue Soluzioni Informatiche non era valida e, quindi, tenuto conto che la stessa era richiesta a pena di esclusione, ne ha disposto la non ammissione alle ulteriori fasi della procedura.
      Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non può, del resto, ipotizzarsi, in capo alla stazione appaltante, alcun onere di compiere autonomi accertamenti sulla validità delle certificazioni di qualità prodotte dai concorrenti, incombendo su costoro il dovere di allegare alla domanda di partecipazione documenti idonei a dimostrare la sussistenza del requisito.
      Né la rilevata carenza documentale poteva essere sanata attraverso un’integrazione postuma, configurandosi l’attestato mancante come documento essenziale a dimostrare la perdurante validità del certificato di qualità prodotto in gara.”
  1. L’appello, che contesta analiticamente la sentenza impugnata e ripropone i motivi disattesi dal tribunale, è fondato.
     L’appellante ha esattamente evidenziato che “i certificati di conformità alla normativa UNI EN ISO 9001:2000 vengono emessi in un’unica copia non ripetibile all’atto della certificazione del sistema di qualità aziendale; non riportano la data di scadenza poiché la loro validità è subordinata agli esiti della verifiche periodiche di mantenimento e di riesame del sistema: le aziende in possesso di certificato di conformità valido sono presenti nella banca dati sul sito www.dnv e sul sito SINCERT (www.sincert.it): se il certificato è ritirato non compare sui siti citati. Pertanto ai fini della dimostrazione di possesso del requisito di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 l’unico documento rilasciato da DNV è il certificato iniziale”.
     Pertanto, e’ onere della stazione appaltante verificare, eventualmente anche tramite l’accesso ai siti ufficiali degli organismi certificatori, l’effettiva vigenza degli attestati e dei documenti presentati in sede di gara.
     Nel caso di specie tali semplici verifiche non sono state compiute dalla stazione appaltante. Attraverso tale controllo avrebbe potuto essere accertato, senza equivoci, il possesso dei prescritti requisiti di qualificazione per la procedura selettiva in contestazione.
     L’omissione della semplice verifica indicata rende illegittima l’impugnata esclusione.
  1. Il collegio osserva, al riguardo, che il bando di gara richiedeva semplicemente la produzione di un valido certificato ISO 9000: 2000, senza compiere alcun riferimento al positivo superamento dell’attività di verifica e di revisione triennale, da dimostrare mediante apposito attestato o altra idonea documentazione.
  2. Ma anche volendo ritenere insufficiente (sebbene non totalmente carente) la documentazione prodotta tempestivamente dall’interessata, l’amministrazione aveva l’onere di effettuare la necessaria attività istruttoria integrativa, richiedendo, se del caso, gli opportuni chiarimenti e la certificazione idonea a dimostrare, inequivocamente, la sussistenza del prescritto requisito soggettivo, già al momento della presentazione della domanda e, comunque, alla scadenza del termine previsto per la formulazione delle offerte.
     In concreto, poi, la SINCERT ha effettuato una precisa dichiarazione, attestante la persistente validità della certificazione rilasciata all’impresa interessata.
  1. D’altro canto, non assume alcuna rilevanza, nella presente fattispecie, la richiamata disciplina relativa alle qualificazioni SOA, riferita ad un’attività valutativa di tipo diverso da quella propria della certificazione di qualità.
  2. In definitiva, quindi, l’appello deve essere accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado.
     Le spese dei due gradi seguono la soccombenza delle amministrazioni appellate e sono liquidate in dispositivo. Possono essere compensate, invece, nei riguardi delle altre parti, che non si sono costituite in giudizio.
Per Questi Motivi
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello;
     per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati;
     Condanna le amministrazioni appellate a rimborsare all’appellante le spese di lite, liquidandole in euro 8.000.
     ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 giugno 2008, con l’intervento dei signori:
     ****************   – Presidente
     Filoreto D’********    – Consigliere
     ********************   – Consigliere
     ************   – Consigliere Estensore
     ********************   – Consigliere
L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE
      f.to ************      f.to ****************
IL SEGRETARIO
f.to ********************* 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il…………….10/02/09…………
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
IL  DIRIGENTE
f.to ******************** 
N°. RIC. 10013-07

Lazzini Sonia

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