Certificati e dichiarazioni sostitutive: nuovi adempimenti per la pubblica amministrazione

Redazione 28/12/11
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di Biancamaria Consales

Con direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011, rivolta alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha disposto gli adempimenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), che dal 1° gennaio 2012 entrano in vigore.

Scopo della disposizione è la completa “decertificazione” nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati soprattutto per l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Le nuove previsioni operano nel solco tracciato dal D.P.R. 445/2000, in forza del quale le pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.: tali disposizioni devono essere osservate dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l’utenza.

Queste le principali novità introdotte con la nuova normativa:

a) le certificazioni rilasciate dalle amministrazioni pubbliche in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 74, comma 2, lett. a), del D.P.R. 445/2000;

b) sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”; le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l’assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. c-bis del comma 2 dell’art. 74, del D.P.R. 445/2000, introdotta dall’articolo 15 della legge n. 183/2011;

c) le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti;

d) le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio responsabile, devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l’efficiente e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.

Il Dipartimento provvederà, anche tramite il proprio Ispettorato, a monitorare l’attuazione ed a seguire gli sviluppi applicativi delle disposizioni suesposte.

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