CCNL accademie e conservatori 16 febbraio 2005 – Art. 19

Normativa 02/10/08
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Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell’ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare una afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino alla ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.
 
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20.9.01, riconoscono la necessità di avviare adeguate e opportune iniziative al fine di contrastare l’evenienza di tali comportamenti; viene pertanto istituito, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente contratto, uno specifico Comitato paritetico presso ciascuna Amministrazione con i seguenti compiti:
(a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;
(b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica della esistenza di   condizioni   di   lavoro   o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
(c) proposte di azioni positive in ordine   alla   prevenzione delle situazioni che possano favorire l’insorgere del mobbing;
(d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
 
3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate alle Amministrazioni per i connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto nell’ambito delle strutture   esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
 
4. In relazione alla attività di prevenzione del fenomeno, i Comitati valutano l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
(a) affermare una cultura organizzativa che   comporti   una maggiore     consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
(b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e della affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.
 
5. I Comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti della Amministrazione. Il presidente del Comitato viene alternativamente designato tra i rappresentanti della Amministrazione e il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente  effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due Organismi.
 
6. Le Amministrazioni favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti   gli   strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale sulla attività svolta.
 
7. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un sola volta.

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