La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, del 9 luglio 2025 (depositata il 2 settembre 2025) affronta un tema classico del diritto penale-tributario – il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto – ma si segnala per un passaggio di rilievo ulteriore: la considerazione della procedura di composizione negoziata della crisi quale elemento idoneo ad escludere il periculum in mora.
In un contesto in cui la giurisprudenza tende a mantenere la misura reale come presidio anticipatorio della futura confisca, il riferimento esplicito agli effetti protettivi della composizione negoziata merita un’attenta riflessione. Per approfondire l’argomento, consigliamo il volume Composizione negoziata della crisi – Guida pratica per l’esperto con casistica giurisprudenziale, modelli, strumenti e prassi applicativa, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il volume Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Abbiamo anche organizzato il corso Crisi d’impresa e composizione negoziata 2025
Indice
1. I fatti processuali
Il Tribunale del riesame di Modena aveva annullato un sequestro preventivo disposto per oltre 13 milioni di euro nei confronti di una società e del suo legale rappresentante, indagati per reati ex d.lgs. 74/2000 e per illecito amministrativo ex d.lgs. 231/2001.
Secondo il Tribunale, mancava il periculum in mora, poiché la società:
- era stata ammessa alla composizione negoziata incontinuità aziendale;
- aveva ottenuto, in sede giudiziaria, la conferma delle misure protettive chieste al momento del deposito dell’istanza;
- aveva registrato risultati economici positivi, come rilevato dall’esperto nominato;
Il Procuratore ricorreva in Cassazione, denunciando violazione di legge (art. 321 c.p.p., art. 12-bis d.lgs. 74/2000), sostenendo che tali elementi fossero inconferenti rispetto al pericolo di dispersione.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando che l’ordinanza di merito aveva fornito una motivazione congrua e non meramente apparente. Per approfondire l’argomento, consigliamo il volume Composizione negoziata della crisi – Guida pratica per l’esperto con casistica giurisprudenziale, modelli, strumenti e prassi applicativa, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il volume Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La centralità della composizione negoziata
Il dato di rilievo è la valorizzazione giudiziale della composizione negoziata come fattore di stabilizzazione. La Cassazione richiama:
- la funzione della procedura come strumento di continuità e conservazione del valore,
- il controllo esercitato dall’esperto e dal tribunale,
- la capacità di neutralizzare il rischio di dispersione patrimoniale.
In tal senso, la decisione sembra leggere la composizione negoziata non solo come istituto civilistico, ma anche come variabile rilevante nella prognosi cautelare penale.
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3. Un segnale in linea con la prassi applicativa
La pronuncia si colloca in un contesto di crescente fiducia nell’istituto. La VII Relazione semestrale dell’Osservatorio sulla crisi (maggio 2025) segnala infatti un incremento significativo delle procedure avviate, con percentuali in crescita rispetto al 2023 e al 2024.
Il dato quantitativo conferma che le imprese utilizzano sempre di più la composizione negoziata, e la giurisprudenza, anche penale, inizia a percepirla come indice di responsabilità e di presidio del patrimonio aziendale.
Non mancano, tuttavia, spunti problematici:
- il rischio che la composizione negoziata sia letta in modo eccessivamente “protettivo”, tralasciando la valutazione concreta della destinazione dei beni;
- la possibile disomogeneità degli orientamenti tra sezioni penali e tribunali della crisi;
- la necessità di distinguere tra casi di effettiva continuità aziendale e ipotesi in cui la procedura si riveli solo dilatoria.
4. Conclusioni
La sentenza in commento sembra consolidare un clima giurisprudenziale positivo nei confronti della composizione negoziata, valorizzata come fattore idoneo a escludere il periculum in mora nelle misure reali.
Si tratta di un segnale importante: l’istituto viene progressivamente riconosciuto come meccanismo serio di gestione della crisi, non solo per il diritto concorsuale, ma anche nel dialogo con il diritto penale.
Il trend crescente delle procedure, documentato dall’Osservatorio della crisi, rafforza questa linea interpretativa: la composizione negoziata si impone sempre più come punto di equilibrio tra esigenze di risanamento dell’impresa e tutela degli interessi pubblici e creditori.
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