Caso Catania Calcio: qui il provvedimento del Tribunale amministrativo regionale della sicilia, Sezione Staccata di Catania- sez. 4, Decreto Presideniale n. 401 del 4.4.07

sentenza 05/04/07
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale amministrativo regionale della Sicilia
Sezione Staccata di Catania- sez. 4
IL PRESIDENTE
ha pronunciato il seguente
DECRETO
sul ricorso n. 729/2007, proposto dal sig. ****+ 81, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Vincenzo Vitale e Danila Grasso, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Catania, via G. Leopardi, n. 7;
contro
-il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I.; -la Federazione Italiana Gioco Calcio; -la Lega Nazionale Professionisti Serie A;
-il Giudice sportivo di primo grado, domiciliato per la carica presso la F.I.G.C.;
-la Commissione Disciplinare della F.I.G.C.;
-La Commissione di Appello Federale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
e nei confronti della
-SOCIETA’ MESSINA Calcio s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento n. 67 del Giudice sportivo della F.I.G.C., di cui al comunicato ufficiale n. 227 del 14 febbraio 2007, e di ogni atto presupposto, derivato, conseguente e/o direttamente od indirettamente connesso ed, in particolare, dei provvedimenti confermativi pronunciati dalla Commissione Disciplinare della F.I.G.C.(Federazione Italiana Gioco Calcio) e dalla C.A.F. (Commissione Appello Federale) e, per quanto occorra, degli arti. 9, 11 e 14 del vigente "codice di giustizia sportiva" della F.I.G.C.;
nonché
per il rimborso ed il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai ricorrenti;
Vista la contestuale domanda cautelare;
Vista l’ulteriore istanza del difensore, formulata contestualmente alla predetta domanda cautelare, con la quale si chiede che il Presidente, prima della trattazione della domanda cautelare, disponga, con decreto motivato (anche in assenza di contraddittorio), ai sensi dell’art. 21, 9° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, introdotto dall’art. 3, 1° comma, della legge 21.7.2000, n. 205, misure cautelari provvisorie, in quanto sussisterebbe, in relazione alla fattispecie dedotta, lo specifico requisito della estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio", prescritto da tale disposizione di legge;
Ritenuto che, ad una prima delibazione sommaria, i motivi dedotti a sostegno del ricorso si appalesano assistiti da sufficiente `fumus boni juris";
Considerato che non possono essere posti in dubbio l’interesse sostanziale e la legittimazione ad agire dei ricorrenti, tutti dotati di "abbonamento" per assistere allo svolgimento delle partite "casalinghe" della squadra di calcio del Catania, relativamente al campionato di Serie A, anno 2006/2007, per cui tale interesse sostanziale si appalesa come personale, diretto e concreto;
Considerato che, per quanto concerne la competenza territoriale, non si applica -per il caso di specie- il disposto di cui al D.L. 19.8.2003, n. 220, convertito nella legge 7.10.2003, n. 280 che, all’art. 3, comma 2, devolve la competenza di primo grado, in via esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al T.A.R. del Lazio, con sede in Roma, atteso che tale competenza esclusiva appare dettata unicamente per i soggetti interni al mondo sportivo, nei cui confronti si pone la necessità della previa formazione della c.d. "pregiudiziale sportiva", ossia l’esaurimento dei gradi della Giustizia Sportiva come condizione d’ammissibilità della successione azione avanti al Giudice Amministrativo, nell’ottica di garantire la omogeneità del complessivo sistema;
Ritenuto che appaiono, sempre ad un primo esame, fondati:
a)il motivo di gravame con il quale si deduce la violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 1, del codice di giustizia sportiva, atteso che i tragici fatti del 2 febbraio 2007, nonostante si siano svolti in un momento successivo allo svolgimento della gara Catania-Palermo e, soprattutto, all’esterno dell’impianto sportivo, hanno dato luogo sostanzialmente ad una sorta di responsabilità automatica per la società calcistica etnea (ipotesi prevista soltanto per l’ipotesi in cui i disordini si verifichino all’interno dell’impianto), con conseguente violazione del succitato art. 10 il quale, in relazione ad eventuali incidenti ricadenti al di fuori dell’impianto, impone che la relativa responsabilità venga pronunciata quantomeno attraverso la prova che la società interessata abbia contribuito al loro accadimento "con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori";
b)il secondo, collegato motivo di censura, con il quale si deduce la violazione dell’art. 11, comma 1°, ultimo inciso, che così recita: "la responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara", atteso che i gravi incidenti in questione non appaiono conseguenti ad alcun episodio relativo allo svolgimento della gara (di solito, l’aggressione alle Forze dell’ordine rappresenta l’estensione di una protesta indirizzata, in primo luogo ai protagonisti dell’evento calcistico; soprattutto, il direttore di gara);
c)il terzo motivo di censura, con i quali si deduce che i provvedimenti sanzionatori impugnati omettono completamente di valutare l’effettiva collaborazione prestata dalla Società Catania Calcio nell’identificazione dei tragici episodi, come imposto, invece, dall’art. 11, comma 6, del più volte menzionato codice di giustizia sportiva;
d)il quarto motivo, con cui si sottolinea la carenza e la contraddittorietà della motivazione, atteso che, mentre da un lato si riconosce l’estraneità dei tragici fatti alle vicende di gioco, subito dopo si ritiene in equivoca la responsabilità della Società;
e) i vari motivi di gravame con i quali si sottolinea l’evidente contrasto tra i provvedimenti impugnati e gli inderogabili principi dell’ordinamento, consacrati in apposite norme di rango costituzionale (art. 2 e 27, comma 1, della Costituzione) o di legge ordinaria (artt. 1 e 134, ultimo comma, T.U.L.P.S. ), palesandosi, in particolare, il principio della responsabilità oggettiva, specie alla luce della rigida applicazione che ne viene praticata, come contrario ai principi dell’ordinamento giuridico vigente.
Visto il recentissimo orientamento in sede comunitaria: il Tribunale Amministrativo di Parigi, adito dalla locale squadra di calcio del Paris Saint Germain, con decisione del 16 marzo 2007, ha annullato la sanzione della squalifica del campo di gioco, comminata alla squadra medesima da tutti gli Organi di giustizia sportiva della Federazione francese, statuendo che "la responsabilità oggettiva di cui all’art. 129, c.1 del regolamento federale francese viola il principio costituzionale della personalità della pena".
Ritenuto, altresì, che, sempre ad un primo esame, si confgura, nella specie, il predetto specifico requisito del danno e della correlata o conseguente urgenza della tutela cautelare monocratica, prescritto dal menzionato art. 21, 9° comma, della legge n. 1034/1971, introdotto dall’art. 3, 1° comma, della legge n. 205/2000, tenuto conto del danno patrimoniale, consistente nell’impossibilità, per i ricorrenti, di continuare ad utilizzare l’abbonamento alle partite "casalinghe" del campionato, in relazione a tutti gli incontri (ben otto), ancora da disputarsi dopo il 2 febbraio 2007, e tenuto conto, altresì, del danno non patrimoniale, nel duplice aspetto del danno esistenziale (categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi di ingiusta lesione di un valore inerente alla persona umana, costituzionalmente protetto, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica), e del danno all’immagine, all’onore ed al decoro.
P.Q.M.
1)ACCOGLIE la suindicata domanda di misure cautelari provvisorie, così come previsto espressamente dal menzionato art. 21, 9° comma, della legge n. 1034/1971, introdotto dal menzionato art. 3, 1 ° comma, della legge n. 205/2000, e , per l’effetto, sospende, con effetto immediato, tutti gli atti impugnati.
La sospensione dei provvedimenti medesimi ha efficacia erga omnes, configurandosi i predetti come atti generali, la cui applicazione, o non applicazione, ha carattere collettivo e non scindibile.
Pertanto, la sospensione che viene disposta con il presente decreto si applica non soltanto agli 82 abbonati, che hanno proposto il ricorso in oggetto, ma a tutti gli abbonati e a chiunque voglia assistere alle prossime partite.
Pertanto, viene ordinato a tutte le Autorità di pubblica sicurezza, a tutti gli Enti pubblici ed ai soggetti privati addetti all’organizzazione delle partite di calcio di Serie A, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di consentire a quanti ne facciano regolare richiesta, l’accesso agli impianti sportivi su tutto il territorio nazionale ove si svolgeranno le partite casalinghe del Catania Calcio, già a far data del 7 aprile prossimo venturo.Ovviamente, tutti i soggetti menzionati sono tenuti ad attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni, vecchie e nuove, introdotte per un’efficace tutela dell’ordine pubblico.
2) FISSA la camera di consiglio del 13 aprile 2007, attesa l’urgenza, a mente del 3° comma dell’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, per la sottoposizione del presente decreto presidenziale cautelare al Collegio; 3)DISPONE che la notifica del presente decreto alle Amministrazioni intimate venga effettuata dai ricorrenti anche soltanto a mezzo telefax, come espressamente previsto dall’arte 12 della predetta legge n. 205/2000 e, genericamente, dall’art. 151 del c.p.c.;
4)ORDINA che il presente decreto venga immediatamente eseguito dalle Amministrazioni intimate.
Il presente decreto viene depositato presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne immediata comunicazione alle parti.
Catania, 4 aprile 2007.
Il Presidente
dott. Biagio Campanella
 
Depositato il 4.4.07

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