In caso di decesso di un parente, gli eredi in alcune situazioni possono ritrovarsi a dover pagare cifre molto alte ad Equitalia oppure allAgenzia delle Entrate in quanto, con la successione ereditaria, passano ai parenti del soggetto deceduto non soltanto il patrimonio di questultimo, ma anche i debiti che lo stesso ha eventualmente contratto con il Fisco.
Come evitare tutto ciò? È possibile farlo sia rinunciando alleredità che chiedendo il beneficio di inventario.
Di seguito si illustrano le modalità con cui gli eredi possono evitare di pagare i debiti contratti dal soggetto defunto.
Debiti ed eredità: quando si devono pagare
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Dalle cartelle di Equitalia, alle multe stradali, ai debiti contratti con lINPS: tutti i debiti della persona defunta nei confronti del Fisco passano automaticamente agli eredi. Quindi, nel caso in cui il parente deceduto debba delle somme di denaro allamministrazione finanziaria, queste ultime devono obbligatoriamente essere pagate da chi ne eredita il patrimonio.
Con il conseguente rischio che laccettazione delleredità cagioni per lerede un danno economico maggiore dei benefici che derivano dalleffettivo patrimonio ereditato.
Le sanzioni sul debito si possono ereditare?
Per quanto riguarda, invece, le sanzioni eventualmente maturate sul debito non possono essere ereditate: dal calcolo delle somme da pagare, quindi, è sempre necessario eliminare le sanzioni che il parente defunto ha accumulato nel corso degli anni.
Come ottenere la riduzione dalla cartella esattoriale?
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Al fine di beneficiare di questa riduzione dalla cartella esattoriale lerede deve presentare una domanda in autotutela da trasmettere sia ad Equitalia che allente verso il quale il credito è effettivamente dovuto (il Comune, la Regione, lAgenzia delle Entrate o altro ente responsabile).
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Per quanto riguarda le modalità di notifica della cartella esattoriale ai familiari del defunto, va precisato come la stessa debba essere notificata agli eredi impersonalmente, presso lultimo domicilio della persona defunta.
Tuttavia, trascorso un anno dal decesso del contribuente, la notifica dovrà essere fatta personalmente agli eredi e al rispettivo indirizzo. Nel caso, infatti, la notifica dovesse avvenire in qualsiasi altra modalità, la cartella esattoriale è automaticamente nulla.
Inoltre, nel caso gli eredi, anche prima del termine di un anno dal decesso del parente, comunichino levento allAgente della riscossione e allAgenzia delle Entrate, la notifica della cartella dovrà essere effettuata in ogni caso personalmente e al loro indirizzo.
Eredità e debiti: come tutelarsi
Il solo modo per mettersi al riparo dai debiti del defunto è la rinuncia alleredità. Attenzione, però, perché in questo caso la rinuncia può avvenire esclusivamente di fronte ad un notaio, non potendo poi essere parziale.
Se si sceglie di accettare leredità, tale decisione, va detto, non può essere revocata in un secondo. Tuttavia, prima di decidere se accettare o meno leredità o meno, si può eseguire un accertamento sulla situazione debitoria del defunto, anche chiedendo lestratto di ruolo ad Equitalia.
Infine, è bene sapere che la rinuncia alleredità può essere effettuata fino ad un massimo di 10 anni dal decesso del parente.
E se lerede è già in possesso dei beni del defunto
Le cose cambiano, però, se lerede già è entrato in possesso dei beni del defunto, ad esempio perché convivente nella medesima abitazione. In tale circostanza il beneficiario, entro 3 mesi dallapertura della successione, è tenuto a redigere linventario e decidere se accettare o rifiutare leredità entro i successivi 40 giorni.
Accettazione con beneficio di inventario: come funziona?
Resta, infine, lopzione della cosiddetta accettazione delleredità con beneficio di inventario: vale a dire che il patrimonio e i debiti del defunto vengono ereditati però sono tenuti separati dai beni che già lerede possiede.
I creditori, quindi, in caso di mancato pagamento potranno pignorare soltanto i beni ereditati e non il patrimonio personale dellerede. Per quanto riguarda laccettazione con beneficio di inventario va detto, infine, che i termini di decorso sono gli stessi della rinuncia alleredità.
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