Tale termine (che sì viene riportato anche nella stessa cartella) è previsto in via generale dal primo comma dell’art. 22, legge 689/81 (Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell’articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento).
In realtà vi altre ipotesi, non previste normativamente, ma disciplinate da interventi della Corte di Cassazione, in cui la cartella può essere opposta nel maggior termine …
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