Carta di circolazione, il grande bluff

Redazione 03/11/14
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Sicuri di (non) essere in regola?

Tratto da www.lagazzettadeglientilocali.it

Il grande bluff è servito: parte ufficialmente oggi la (finta) rivoluzione della carta di circolazione. Tutti lì a chiederci se siamo in regola con patente e libretto non guidando la ‘nostra’ auto – o un’auto non intestata a noi – ma, nella grande maggioranza dei casi, non dovremo fare nulla. In una piccola percentuale, invece, rischiano per la carta di circolazione non aggiornata fino a 705 euro di multa. Ma questa è una storia diversa, vediamo chi coinvolge e chi no.

In primis, ricordate bene due-tre cose fondamentali su questa storia della carta di circolazione: 1) i casi di mezzi affidati all’uso di famigliari conviventi saranno esenti dalla disposizione; 2) le novità in questione non avranno effetto retroattivo, dunque si applicheranno solo alle cessioni senza intestazione avvenute a partire da lunedì 3 novembre.

Detto questo, vediamo cosa ‘recita’ la novità inserita nel Codice della Strada dalla legge 120/2010 ed il regolamento era stato adottato con d.P.R. 198/2012, in vigore ufficialmente da oggi con l’attivazione delle necessarie procedure informatiche (si leggano in merito  le circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 15513 del 10.7.2014 e n. 23743 del 27.10.2014).

In caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, o della denominazione dell’ente intestatario della carta di circolazione, nel caso in cui si verifichi la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato a soggetto terzo (ad esempio, a titolo di comodato, affidamento in custodia giudiziale o locazione senza conducente), il soggetto interessato (l’avente causa) deve richiedere all’ufficio del Dipartimento per i trasporti l’aggiornamento della carta di circolazione. In caso di mancato rispetto dell’obbligo, scatterà una sanzione che parte da un minimo di 705 euro.

Aggiornamento carta di circolazione: decorrenza

Molto importante: l’obbligo di richiesta di aggiornamento riguarda gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014 e solo da quel giorno scatteranno le sanzioni nei confronti dell’aventecausa (comodatario, affidatario in custodia giudiziale, locatario o sublocatario in caso di locazione senza conducente, erede in caso di veicolo ancora intestato al de cuius nelle more dell’acquisizione della titolarità del bene da parte dell’erede stesso, utilizzatore con contratto di rent to buy).

Sono da ritenere comunque legittimamente assolti gli obblighi qualora la comunicazione sia effettuata dal dante causa (l’intestatario) su delega scritta dell’avente causa.

Il soggetto che, invece, in forza di un atto posto in essere prima del 3 novembre 2014, usa già un veicolo non proprio o ha un’intestazione non aggiornata non dovrà far nulla; se lo vorrà, comunque, potrà effettuare lo stesso la registrazione, ma si tratta appunto di una facoltà e non di un obbligo sanzionabile, come lo sarebbe invece per gli atti posti in essere dopo il 3 novembre.

Aggiornamento carta di circolazione: esenzioni

Per ora le procedure informatiche predisposte non si applicano ai veicoli la cui disponibilità sia assoggetta al possesso di titoli autorizzativi, cioè quei veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:

  • iscrizione al REN (Registro elettronico nazionale) o all’albo degli autotrasportatori;
  • licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
  • autorizzazione al trasporto di presone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (es.: taxi o noleggio con conducente).

Per tali tipi di veicoli, infatti, verranno emanate apposite disposizioni.

Uso familiare

La norma NON si applica quando si verifica che la coincidenza tra intestazione auto e utilizzatore quando l’auto è ad uso familiare, cioè quando l’auto è utilizzata da coniuge, figli, genitori, tra fratelli/sorelle facenti parte dello stesso nucleo familiare (si applica quando il figlio ad esempio lascia la casa familiare o costituisce un nuovo nucleo familiare).

L’obbligo di coincidenza tra intestatario del veicolo e utilizzatore vale però per gli eredi nel caso in cui dopo la morte del proprietario vogliano continuare ad utilizzare l’auto, prima della conclusione delle pratiche per la successione.

Redazione

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