Camera dei deputati , resoconto sommario della seduta del 23 febbraio 2010 delle COMMISSIONI 2ª e 8ª RIUNITE 2ª (Giustizia) 8ª (Ambiente)

Lazzini Sonia 04/03/10
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Federico PALOMBA (IdV) rilevando come il provvedimento in esame presenti numerose criticità, esprime sullo stesso un giudizio complessivamente negativo. In particolare, ritiene eccessiva la riduzione dei termini per l’impugnazione del lodo arbitrale ad un terzo. Se infatti è vero che la maggior parte dei lodi che vedono soccombente la pubblica amministrazione sono annullati in appello, riducendo in maniera così drastica i termini di impugnazione, si finisce per porre la stessa in una posizione molto pericolosa per l’erario. Inoltre, alla riaffermazione della centralità dell’arbitrato fra gli strumenti extragiudiziari per la soluzione delle controversie, non corrisponde nello schema di decreto legislativo alcuna concreta misura volta alla riduzione dei costi del giudizio arbitrale, come invece previsto dalla legge delega. Il criterio di delega che richiede la predetta riduzione di costi, infatti, non può che essere inteso come una riduzione ulteriore rispetto a quella prevista dal decreto «mille proroghe» dell’anno precedente. Rileva altresì come lo schema di decreto legislativo sia criticabile laddove attribuisce al giudice amministrativo il potere di sostituirsi nelle scelte discrezionali dell’amministrazione. Esprime inoltre un giudizio fortemente critico sull’articolo 12 dello schema di decreto legislativo, modificativo dell’articolo 246 del codice degli appalti pubblici, che introduce un aprioristico «interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera», sottratto alla valutazione del giudice.

Preannuncia quindi la presentazione di una articolata proposta di parere contrario sul provvedimento in esame.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva come lo schema di decreto legislativo in esame intervenga in un contesto, come quello italiano, caratterizzato da un elevato numero di stazioni appaltanti e da un sistema di tutela giurisdizionale che, per come strutturato, può creare forti ritardi ovvero paralizzare le procedure di appalto. Appare pertanto condivisibile l’introduzione di misure volte a prevenire il proliferare di contenziosi in sede giurisdizionale, a velocizzare le procedure di ricorso e a disciplinare le conseguenze dei provvedimento giurisdizionali.

Sottolinea peraltro come, al di là del dato tecnico-normativo, il provvedimento in esame appare destinato a produrre un forte impatto di tipo culturale. L’efficacia delle disposizioni in esso previste, infatti, sembra presupporre un «cambio di mentalità» sia da parte delle amministrazioni, nella veste di stazioni appaltanti, sia da parte della magistratura amministrativa. Da un lato, di fronte a segnalazioni di illegittimità del bando o dell’aggiudicazione, è necessario che l’amministrazione sia in grado di reagire prontamente, a tal fine essendo necessario dotarsi di un responsabile del procedimento con adeguata preparazione, poteri di intervento e correlative responsabilità. Dall’altro, la magistratura amministrativa deve essere altrettanto consapevole e pronta ad esercitare il potere, attribuito dal provvedimento ma già prefigurato nella direttiva, di compiere vere e proprie scelte amministrative. Sulle disposizioni attributive di tale potere e, in particolare, su quella dell’articolo 12 dello schema di decreto legislativo, esprime forti perplessità.

Con riferimento alle disposizioni riferite all’arbitrato, ritiene che sia stato opportuno prevedere che l’amministrazione debba dichiarare sin dall’inizio della gara se si potrà ricorrere o meno alla procedura arbitrale. Le spese dei procedimenti arbitrali, peraltro, dovrebbero essere ridotte al minimo e la riduzione potrebbe tenere conto, tra l’altro, anche della eventuale eccessiva durata della procedura medesima.

Esprime forti perplessità sulla disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) e, più in generale, dichiara la propria contrarietà alle disposizioni che limitano le possibilità dell’avvocatura di partecipare ai collegi arbitrali, salvo che non sussistano conflitti di interessi. Ritiene invece opportuno incentivare la costituzione di collegi arbitrali composti da avvocati ed altri professionisti esperti in specifiche materie, anche al fine di non distogliere eccessivamente i magistrati amministrativi dalle funzioni giurisdizionali.

Per quanto concerne, infine, le comunicazioni della stazione appaltante agli interessati, ritiene opportuno generalizzare l’obbligo dei partecipanti alla gara di fornire un indirizzo di posta elettronica ed eventualmente di eleggere domicilio nel comune nel quale si svolge la gara.

 

 

Lazzini Sonia

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI – XVI LEGISLATURA

Resoconto delle Commissioni riunite

II (Giustizia) e VIII (Ambiente)  

 

 

Commissioni Riunite II e VIII – Resoconto di martedì 23 febbraio 2010

 

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 febbraio 2010. – Presidenza del vicepresidente della VIII Commissione Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167.

(Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell’11 febbraio 2010.

 

 

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 febbraio 2010.

Audizione dei rappresentanti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell’AGI (Associazione imprese generali), dell’ANCE (Associazione nazionale costruttori edili), dell’ANCPL Legacoop (Associazione nazionale cooperative di produzione e lavoro), dell’Istituto superiore di studi sull’arbitrato, del Consiglio nazionale forense, del professore Vincenzo Cerulli Irelli, ordinario di diritto amministrativo, del consigliere Paolo Vittoria, Presidente della I sezione civile della Corte di Cassazione, e dei rappresentanti dell’Associazione nazionale magistrati amministrativi, dell’Associazione nazionale magistrati giustizia amministrativa, dell’Associazione nazionale magistrati Consiglio di Stato e del Consiglio nazionale magistrati amministrativi, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Atto n. 167.

L’audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 17.

 

Federico PALOMBA (IdV) rilevando come il provvedimento in esame presenti numerose criticità, esprime sullo stesso un giudizio complessivamente negativo. In particolare, ritiene eccessiva la riduzione dei termini per l’impugnazione del lodo arbitrale ad un terzo. Se infatti è vero che la maggior parte dei lodi che vedono soccombente la pubblica amministrazione sono annullati in appello, riducendo in maniera così drastica i termini di impugnazione, si finisce per porre la stessa in una posizione molto pericolosa per l’erario. Inoltre, alla riaffermazione della centralità dell’arbitrato fra gli strumenti extragiudiziari per la soluzione delle controversie, non corrisponde nello schema di decreto legislativo alcuna concreta misura volta alla riduzione dei costi del giudizio arbitrale, come invece previsto dalla legge delega. Il criterio di delega che richiede la predetta riduzione di costi, infatti, non può che essere inteso come una riduzione ulteriore rispetto a quella prevista dal decreto «mille proroghe» dell’anno precedente. Rileva altresì come lo schema di decreto legislativo sia criticabile laddove attribuisce al giudice amministrativo il potere di sostituirsi nelle scelte discrezionali dell’amministrazione. Esprime inoltre un giudizio fortemente critico sull’articolo 12 dello schema di decreto legislativo, modificativo dell’articolo 246 del codice degli appalti pubblici, che introduce un aprioristico «interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera», sottratto alla valutazione del giudice.

Preannuncia quindi la presentazione di una articolata proposta di parere contrario sul provvedimento in esame.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva come lo schema di decreto legislativo in esame intervenga in un contesto, come quello italiano, caratterizzato da un elevato numero di stazioni appaltanti e da un sistema di tutela giurisdizionale che, per come strutturato, può creare forti ritardi ovvero paralizzare le procedure di appalto. Appare pertanto condivisibile l’introduzione di misure volte a prevenire il proliferare di contenziosi in sede giurisdizionale, a velocizzare le procedure di ricorso e a disciplinare le conseguenze dei provvedimento giurisdizionali.

 

Sottolinea peraltro come, al di là del dato tecnico-normativo, il provvedimento in esame appare destinato a produrre un forte impatto di tipo culturale. L’efficacia delle disposizioni in esso previste, infatti, sembra presupporre un «cambio di mentalità» sia da parte delle amministrazioni, nella veste di stazioni appaltanti, sia da parte della magistratura amministrativa. Da un lato, di fronte a segnalazioni di illegittimità del bando o dell’aggiudicazione, è necessario che l’amministrazione sia in grado di reagire prontamente, a tal fine essendo necessario dotarsi di un responsabile del procedimento con adeguata preparazione, poteri di intervento e correlative responsabilità. Dall’altro, la magistratura amministrativa deve essere altrettanto consapevole e pronta ad esercitare il potere, attribuito dal provvedimento ma già prefigurato nella direttiva, di compiere vere e proprie scelte amministrative. Sulle disposizioni attributive di tale potere e, in particolare, su quella dell’articolo 12 dello schema di decreto legislativo, esprime forti perplessità.

Con riferimento alle disposizioni riferite all’arbitrato, ritiene che sia stato opportuno prevedere che l’amministrazione debba dichiarare sin dall’inizio della gara se si potrà ricorrere o meno alla procedura arbitrale. Le spese dei procedimenti arbitrali, peraltro, dovrebbero essere ridotte al minimo e la riduzione potrebbe tenere conto, tra l’altro, anche della eventuale eccessiva durata della procedura medesima.

 

Esprime forti perplessità sulla disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) e, più in generale, dichiara la propria contrarietà alle disposizioni che limitano le possibilità dell’avvocatura di partecipare ai collegi arbitrali, salvo che non sussistano conflitti di interessi. Ritiene invece opportuno incentivare la costituzione di collegi arbitrali composti da avvocati ed altri professionisti esperti in specifiche materie, anche al fine di non distogliere eccessivamente i magistrati amministrativi dalle funzioni giurisdizionali.

 

Per quanto concerne, infine, le comunicazioni della stazione appaltante agli interessati, ritiene opportuno generalizzare l’obbligo dei partecipanti alla gara di fornire un indirizzo di posta elettronica ed eventualmente di eleggere domicilio nel comune nel quale si svolge la gara.

Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

Lazzini Sonia

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