Brevi riflessioni su una frequente distorsione della prassi giudiziaria in tema di remissione tacita di querela

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SOMMARIO: 1. Premessa. La rilevanza pratica della questione. – 2. I difformi orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità. – 3. Conclusioni.
 
1. Premessa. La rilevanza pratica della questione. – Il decisum della Suprema Corte (CORTE DI CASSAZIONE sez. V, 14 marzo 2007, n. 10729, riportata in calce) “smaschera”, con notevoli implicazioni pratiche, una delle più ricorrenti distorsioni intercorrenti tra la prassi giudiziaria e la rigorosa applicazione delle norme di diritto penale sostanziale e processuale.
Costituisce, infatti, una pratica assai diffusa in tutto il territorio nazionale, specie in relazione ai giudizi di competenza del Giudice di Pace, quella di “sanzionare” l’omessa comparizione in udienza della persona offesa con l’avvertimento – documentato dal verbale d’udienza, successivamente notificato allo stesso querelante – che “l’eventuale ulteriore assenza sarebbe considerata quale tacita remissione di querela, con ogni ulteriore conseguenza di Legge”.
Tanto si verificava, in effetti, anche nel caso specifico, laddove il Giudice di merito, previa la regolare notifica del verbale d’udienza contenente il predetto avvertimento, puntualmente dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata per l’intervenuta tacita remissione di querela ai sensi dell’art. 152 c.p..
La diffusione di questa prassi, prevalentemente fondata su ragioni pratiche e di economia processuale, e la conseguente rilevanza delle questioni di diritto ad essa sottese impongono, tuttavia, di soffermarsi brevemente su di essa allo scopo di valutarne la legittimità.
In generale il diritto di proporre querela è un diritto disponibile della persona: può, cioè, non essere esercitato o non essere coltivato dopo il suo esercizio.
E’ noto che alla prima opzione corrisponde l’istituto della rinuncia alla querela (art. 124 c.p., nonché 339 c.p.p.), mentre alla seconda corrisponde la remissione della stessa (art. 152 c.p., nonché 340 c.p.p.).
Le forme di manifestazione di quest’ultima sono varie: essa, infatti, può essere processuale (ovvero, avvenire nel corso del giudizio) o extraprocessuale e, in quest’ultimo caso, deve essere espressa o tacitamente manifestata attraverso il compimento di atti incompatibili con la volontà di persistere nella già proposta istanza punitiva (art. 152, comma 2, c.p.).
 
2. I difformi orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità. – Questa breve premessa normativa rappresenta la chiave di volta per la risoluzione della quaestio iuris evocata dal caso di specie.
Pare, infatti, allo scrivente che la questione concernente l’idoneità della mancata comparizione in udienza della persona offesa (quand’anche questa fosse stata preventivamente avvertita ai sensi dell’art. 152 c.p.) ad integrare tacita remissione di querela possa agevolmente  risolversi attraverso la letterale interpretazione ed applicazione della normativa sopra richiamata.
L’interrogativo, tuttavia, ha dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali.
Invero, è possibile rilevare sul punto una netta contrapposizione fra la giurisprudenza di merito e quella di legittimità.
Anche all’interno di quest’ultima, tuttavia, non mancano arresti divergenti.
E’ opportuno, pertanto, premettere alla trattazione della questione una breve disamina delle ragioni poste a fondamento di ciascun configgente orientamento ermeneutico.
L’opinione per cui: “l’omessa comparizione in udienza del querelante costituisce remissione tacita di querela nella ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall’avvertimento, formulato dal giudice, che la sua assenza all’udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal modo” risulta fondata in prevalenza su ragioni di economia e speditezza processuale.
E’ frequente, infatti, nonché logico e conforme all’id quod plerumque accidit, che il disinteresse in tal modo manifestato dal querelante rispetto alla vicenda processuale conseguente alla propria istanza punitiva dissimuli la già intervenuta tacitazione del danno da parte dell’imputato, ovvero il raggiungimento di un accordo transattivo con quest’ultimo, oppure lo scambio di significative dichiarazioni extraprocessuali liberatorie con lo stesso, ossia qualunque fatto incompatibile con la volontà di mantenimento della querela.
In presenza di siffatta situazione, pertanto, la prosecuzione del processo con la conseguente rinnovazione della citazione della persona offesa si porrebbe in evidente e stridente contrasto sia con ragioni di economia processuale che con l’interesse dello stesso querelante.
Le ragioni pratiche poste a sostegno di questa opzione interpretativa da parte della giurisprudenza di merito hanno trovato recentemente conforto anche nella giurisprudenza di legittimità.
Con sentenza n. 31963 del 25 giugno 2001 (1), infatti, la quinta sezione della Suprema Corte, nel decidere il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze avverso la sentenza di non doversi procedere pronunciata dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, lo rigettava perché “nella fattispecie concreta (era) stata interpretata come remissione tacita della querela non già, di per se sola, la ripetuta mancata presentazione del querelante al dibattimento, quanto piuttosto e soprattutto la circostanza che, sebbene esplicitamente preavvertita delle conseguenze che si sarebbero tratte da un perdurante atteggiamento di massima inerzia e quindi ben posta in grado di valutarle appieno, la persona offesa (aveva) ciononostante preferito di non assicurare la propria reclamata presenza in giudizio: comportamento ritenuto avere, nel suo complesso, sicuro carattere di contraddizione logica alla volontà di ottenere la punizione dell’imputato manifestata con la querela”.
Quest’ultimo indirizzo interpretativo ha determinato una frattura rispetto alla precedente e consolidata giurisprudenza di legittimità, per cui invece: “la remissione tacita della querela ha natura extraprocessuale e deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con il persistere dell’intenzione del querelante di ottenere la punizione del querelato. Ne consegue che l’omessa comparizione del querelante all’udienza non integra gli estremi della remissione tacita anche se essa sia successiva all’avviso del pretore, notificato alle parti, per renderle edotte che la mancata comparizione del querelante all’udienza successiva avrebbe comportato la remissione della querela” (2).
Esso, però, non ha ricevuto alcun ulteriore seguito presso la stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.
In più recenti occasioni, anzi, Quest’ultima ha riaffermato il principio per cui: “in tema di querela, la remissione tacita è ravvisabile solo in presenza di fatti univocamente incompatibili con la volontà di persistere nella querela; ne consegue che tale assoluta incompatibilità non ricorre allorché la persona offesa semplicemente ometta di comparire in giudizio, potendo tale evento essere determinato da svariate ragioni, del tutto indipendenti da una volizione a che venga meno la perseguibilità del fatto denunziato, e ciò anche quando la mancata comparizione sia successiva all’invito a comparire, notificato alle parti con l’avviso che l’assenza verrà intesa come tacita remissione dell’istanza punitiva” (3).
 
3. Conclusioni. – Quest’orientamento, espressamente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione anche con la commentata sentenza, obbiettivamente risulta, de iure condito, quello più corretto e maggiormente aderente al tessuto normativo di riferimento.
L’opposto convincimento, infatti, “presupporrebbe che fosse consentito al giudice del dibattimento di dotare l’invito a comparire di un elemento comunicatorio con effetti inammissibilmente decisori del procedimento, in applicazione di un “potere processuale” non previsto da alcuna norma giuridica (il codice di rito riconosce “avvertimenti”, ed eventuali provvedimenti coercitivi in tutt’altre ipotesi ed unicamente per finalità probatorie, v. articoli 132, 133, 210, 376, 377, e del tutto eccentriche rispetto al tema di perseguibilità del reato” (4).
Dirimente, sempre a tal proposito, è inoltre la stessa lettera dell’art. 152, comma 2, c.p., ai sensi del quale “solo la remissione extraprocessuale può essere, oltre che espressa, anche tacita” (5).
Sicché, nella fase del giudizio, ai fini della remissione della querela, è necessario, “per le conseguenze della scelta, ottenere dall’interessato presente una esplicita manifestazione di volontà al riguardo” (6).
Un solido argomento a sostegno di questa conclusione può infine desumersi – a contrario – anche dall’art. 30 D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, nella parte in cui soltanto per l’ipotesi di “udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa” eccezionalmente prevede che: “La mancata comparizione all’udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale non dovuta ad impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore determina l’improcedibilità del ricorso, salvo che l’imputato o la persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio”.
 
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(1)     Cass., sez. V, 25.6.2001 – 27.8.2001, n. 31963, Pompei, in Cass. Pen., 2002, 1415.
 
(2)    Cass., sez. V, 8.3.2000 – 19.7.2000, n. 8372, in Cass. Pen., 2001, 2101; in senso conforme Cass., sez. V, 27.10.1999 – 13.1.2000, n. 5191, in Cass. Pen., 2001, 519; Cass., 4.12.1985, **********, in Cass. Pen., 1987, 1987.
 
(3)    Cass., sez. V, 4.2.2005 – 2.3.2005, n. 8046, in D. & G., 2005, f. 16, p. 45; Cass., sez. V, 23.9.2005, n. 34089, in Riv. Pen., 2006, n. 10, p. 1090.
 
(4)    Cass., sez. V, 4.2.2005 – 2.3.2005, n. 8046, cit..
 
(5)    Cass., 20.12.1952, ********, in Giust. Pen., 1953, II, 420.
 
(6)    Cass., sez. VI, 15.12.1993 – 7.4.1994, n. 4033, in Cass. Pen., 1995, 2155.

 
 
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CORTE DI CASSAZIONE
sez. V, 14 marzo 2007, n. 10729 (ud. 15 febbraio 2007).
Pres. Foscarini – Est. ******* – ************ (conf.) – Ric. P.M. in proc. c/ B. R.
 
Querela – Remissione tacita – Mancata comparizione del querelante nonostante specifico avvertimento del giudice – Inidoneità .
 
Per aversi remissione tacita della querela è necessario che il querelante assuma un comportamento univoco che sia incompatibile con la volontà di persistere nella istanza punitiva; tale carattere non possiede la mancata comparizione all’udienza della parte offesa – querelante; e ciò anche nella ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall’avvertimento, formulato dal giudice, che la sua assenza alla udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal modo. (C.p., art. 152; c.p.p. art. 340).
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. – Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento per remissione tacita della querela emessa nei confronti di B. R., imputata dei reati di cui agli articoli 594 e 612 c.p. in danno di ******** , dal Giudice di Pace di Taranto il 27 settembre 2005.
Il ricorrente ha dedotto la inosservanza degli articoli 152 c.p. e 340 c.p.p., ponendo in evidenza, peraltro, che la persona offesa era presente in aula e che l’imputata non aveva mai accettato la remissione.
I motivi di ricorso sono fondati.
in primo luogo è necessario rilevare in punto di fatto che, a quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata, la citazione a giudizio non è avvenuta su ricorso della parte privata e che all’udienza del 27 settembre 2005 il querelante era presente, come affermato dal Pubblico Ministero e come risulta dal verbale di udienza.
Se è così non risulta applicabile nel caso di specie la particolare ipotesi prevista dall’art. 30 del decreto legislativo n. 274/2000 che prevede la sanzione della improcedibilità in caso di mancata comparizione della parte lesa – querelante che abbia introdotto il giudizio dinanzi al Giudice di pace con ricorso.
Tra l’altro siffatta disposizione non muta il quadro complessivo in materia di remissione, dal momento che tale particolare improcedibilità è stata dal legislatore introdotta esclusivamente per la ipotesi in cui vi sia stata soltanto una iniziativa privata, tanto è vero che nella ipotesi prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 274/2000 – giudizio promosso da ufficiale di PG e non dal privato – la sanzione della improcedibilità per mancata comparizione è stata esclusa, vigendo in tal caso le regole ordinarie e generali previste dall’art. 152 c.p..
Ebbene la Suprema Corte, con giurisprudenza assolutamente costante, ha sempre ritenuto che la mancata comparizione, anche ripetuta, del querelante all’udienza non costituisce un fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, potendo essa dipendere anche da una causa indipendente dalla volontà dell’offeso e comunque da ragioni che nulla hanno a che vedere con la rinuncia alla punizione del querelato.
Sicché tale mancata comparizione non possiede il carattere della necessaria contraddizione logica alla volontà di ottenere la punizione dell’imputato manifestata con la querela.
Tale orientamento appare corretto perché fondato su una precisa lettura dell’art. 152 c.p., secondo il quale la remissione della querela può essere processuale o extraprocessuale e quest’ultima può essere espressa o tacita.
Per aversi remissione tacita della querela è necessario che il querelante assuma un comportamento univoco che sia incompatibile con la volontà di persistere nella istanza punitiva; tale carattere di univocità non possiede, come già si è detto, la mancata comparizione all’udienza della parte offesa – querelante.
E’ certo vero che una sentenza abbastanza recente (Cass. 27 agosto 2001, sentenza n. 31963) ha sostenuto che la mancata comparizione in udienza del querelante costituisce remissione tacita di querela nella ipotesi in cui essa sia stata precedeuta dall’avvertimento, formulato dal giudice, che la sua assenza alla udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal modo.
Ma il principio enunciato, che è contraddetto da un indirizzo giurisprudenziale nettamente prevalente sempre della Suprema Corte (vedi ad esempio Cass. 19 luglio 2000, sentenza n. 8372), non appare fondato proprio perché l’assenza del querelante all’udienza, come si è già detto, non assume un significato univoco.
Infine non appare fuor di luogo considerare che la mancata comparizione del querelante all’udienza ben difficilmente potrebbe essere considerata un fatto extraprocessuale; è davvero superfluo ricordare che ai sensi dell’art. 152 c.p. soltanto la remissione extraprocessuale può essere anche tacita.
Le ragioni indicate impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti al Giudice di pace di Taranto per un nuovo giudizio, non essendo previsto il grado di appello per le sentenza del Giudice di pace che non contengano anche una condanna al risarcimento dei danni alla parte civile.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Taranto per nuovo giudizio.
 

Avv. Garzone Francesco Paolo

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