Breve analisi della cd. V Direttiva Antiriciclaggio

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In data 19 giugno 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la cd. V Direttiva Antiriciclaggio 2018/843 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. Essa dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 10 gennaio 2020.

Modifiche introdotte e consideranda

Le modifiche introdotte sono precedute da un elevato numero di consideranda. Il Parlamento europeo e il consiglio dell’Unione europea sembrano essere ben consapevoli dell’opportunità di adottare misure che garantiscano la trasparenza del contesto economico e finanziario dell’Unione per migliorare il livello di prevenzione fissato per contrastare il finanziamento del terrorismo. Questo fenomeno, che secondo l’ONU, l’Interpol e l’Europol sembra convergere sempre più con la criminalità organizzata, sembra servirsi recentemente di varie operazioni a fini di riciclaggio e finanziamenti. L’obiettivo della presente direttiva è la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l’individuazione e l’indagine del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nel rispetto del principio di proporzionalità. Trasparenza e integrità sono i cardini di questo intervento normativo.

Un primo scopo è ravvisato nel monitorare l’anonimato delle valute virtuali che sicuramente ne incentiva un uso improprio per scopi criminali. Per fare ciò, si propone di associare gli indirizzi della valuta virtuale all’identità del proprietario di tale valuta. La battaglia all’anonimato si combatte anche su altri fronti, quale quello delle carte prepagate anonime. In particolare, quelle emesse in paesi terzi non sempre esiste questa limitazione. È quindi importante assicurare che le carte prepagate anonime emesse al di fuori dell’Unione possano essere utilizzate nell’Unione solo laddove possano essere ritenute conformi a requisiti equivalenti a quelli stabiliti dal diritto dell’Unione.

Inoltre, si legge che dovrebbero essere limitati i rapporti d’affari o le operazioni che coinvolgono i paesi terzi ad alto rischio, o per lo meno, è necessario migliorare l’efficacia dell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio istituito dalla Commissione prevedendo un trattamento uniforme di tali paesi a livello di Unione. Tale approccio armonizzato dovrebbe concentrarsi principalmente sulle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, laddove misure di questo tipo non siano già richieste conformemente al diritto nazionale.

Diversi consideranda sono poi dedicati alle unità di informazione finanziaria (FIU), le autorità centrali antiriciclaggio, che svolgono un ruolo importante nell’individuare le operazioni finanziarie delle reti terroristiche, soprattutto quelle transfrontaliere, e i loro finanziatori. Si sottolinea l’importanza che esse ottengano da qualsiasi soggetto obbligato tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni, per garantire il corretto traccia­ mento dei flussi di denaro e l’individuazione precoce di reti e flussi illegali. Si ribadisce che la finalità̀ delle FIU è quella di raccogliere e analizzare le informazioni ricevute, allo scopo di individuare le connessioni tra le operazioni sospette e l’attività̀ criminosa sottostante per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nonché́ di comunicare alle autorità̀ competenti i risultati delle loro analisi e qualsiasi altra informazione, qualora vi siano motivi di sospettare attività̀ di riciclaggio, reati presupposto associati o attività̀ di finanziamento del terrorismo. È anche sottolineata l’opportunità che le FIU dei vari Stati membri collaborino tra loro proprio per facilitare lo scambio reciproco di informazioni. È presente un coerente divieto di adottare restrizioni a riguardo. La raccolta dei dati deve avvenire nel rispetto della privacy e della protezione dei dati personali. Pertanto, i dati minimi necessari per lo svolgimento delle indagini AML/CFT dovrebbero essere conservati in meccanismi centralizzati automatizzati per i conti bancari e di pagamento, quali registri o sistemi per il recupero dei dati.

Nell’odierna normativa antiriciclaggio sono stati inclusi i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Oltre alle molteplici modifiche intervenute soprattutto sulla direttiva (UE) 2015/849, alcuni articoli sono stati inseriti ex novo, come l’articolo 20 bis, riguardante l’elenco delle cariche pubbliche importanti ai fini dell’articolo 3, punto 9; l’articolo 31 bis rubricato “Atti di esecuzione”, con i quali la Commissione adotta le specifiche tecniche e le procedure necessarie a provvedere all’interconnessione dei registri centrali degli Stati membri; l’articolo 32 bis. Esso prevede l’istituzione di meccanismi centralizzati automatici che consentano l’identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento, conti bancari identificati dall’IBAN, garantendo che le informazioni siano direttamente accessibili in modo immediato e non filtrato, elencando anche il meccanismo grazie al quale le informazioni possono essere consultate.

Sono state inserite la sottosezione II bis, “Cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri” e la sottosezione III bis, “Cooperazione tra le autorità competenti che vigilano sugli enti creditizi, gli istituti finanziari e altre autorità vincolare dal segreto professionale”. Ai sensi dell’articolo 50 bis, gli Stati membri non possono vietare lo scambio di informazioni o di assistenza tra le autorità̀ competenti, né imporre condizioni irragionevoli o indebitamente restrittive in materia ai fini della presente direttiva. In particolare, sono elencati i motivi per i quali le autorità competenti non possono respingere le richieste di assistenza. Gli Stati membri devono vigilare sul loro operato.

Per concludere, si può osservare che sicuramente la direttiva esprime la volontà del legislatore europeo di intervenire per ostacolare in quanti più modi possibili l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Questo denota l’intento di far fronte comune nei confronti delle nuove tendenze emerse dagli attacchi che minacciano la sicurezza dell’Unione europea.

Dott.ssa Maggese Giuditta

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