Il braccialetto elettronico come strumento di prevenzione e contrasto

L’introduzione del braccialetto elettronico nel sistema penale italiano, ha segnato una svolta nelle misure di controllo e prevenzione.

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L’introduzione del braccialetto elettronico nel sistema penale italiano, avvenuta con il decreto legge 341/2000 (convertito nella legge 4/2001), ha segnato una svolta nelle misure di controllo e prevenzione. Da strumento accessorio, il dispositivo si è evoluto, diventando un elemento cruciale in diversi contesti giudiziari, con applicazioni che spaziano dagli arresti domiciliari alla tutela contro la violenza di genere. Sull’applicazione della misura, consigliamo i volumi Manuale operativo di Pubblica Sicurezza, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e Manuale operativo delle misure cautelari personali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Indice

1. Le principali aree di impiego


L’uso del braccialetto elettronico è rigorosamente disciplinato dal Codice di Procedura Penale (art. 275-bis) e da norme specifiche (artt. 47-ter e 285-bis), trovando impiego in quattro contesti fondamentali:

  • Arresti Domiciliari e Detenzione Domiciliare: Il dispositivo è comunemente usato per rafforzare il controllo sui soggetti agli arresti domiciliari – sia in attesa di giudizio, sia come alternativa alla detenzione carceraria per condanne brevi (fino a tre anni). Allo stesso modo, i detenuti nella fase finale della pena possono usufruire della detenzione domiciliare, a patto che accettino l’uso del braccialetto.
  • Divieto di Avvicinamento (Stalking e Violenza di Genere): In questi casi, il braccialetto è uno strumento di tutela fondamentale per le vittime. Viene imposto al reo per garantire che rispetti le distanze minime e il divieto di frequentare i luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, rafforzando la misura dell’allontanamento dalla casa familiare.
  • Misure di Prevenzione Speciale: Con le recenti modifiche normative, in particolare la legge 168/2023 che ha aggiornato l’art. 6, comma 3-ter, del d.lgs. n. 159/2011, l’applicazione del braccialetto si estende ai soggetti indiziati di gravi reati, soprattutto in materia di sicurezza pubblica, maltrattamenti, atti persecutori (stalking), omicidio stradale e violenza sessuale.

N.B. Questa tecnologia opera come un sistema di allerta bidirezionale: quando il soggetto munito di braccialetto supera la distanza minima stabilita dal giudice (che deve essere non inferiore a cinquecento metri) dalla vittima o dai luoghi da lei frequentati, scatta un segnale d’allarme immediato sia alla vittima (attraverso un dispositivo di ricezione) sia alle Forze dell’Ordine. Sull’applicazione della misura, consigliamo i volumi Manuale operativo di Pubblica Sicurezza, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e Manuale operativo delle misure cautelari personali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Sorveglianza speciale e controllo elettronico: il nodo del consenso


Le nuove disposizioni per la sorveglianza speciale nei confronti degli indiziati di reati specifici (soprattutto in ambito familiare e di violenza di genere) introducono una disciplina speciale. Il braccialetto elettronico può essere imposto solo a due condizioni essenziali:
1. Consenso dell’Interessato: Il soggetto deve accettare l’adozione delle modalità di controllo elettronico.
2. Fattibilità Tecnica: Deve essere accertata la concreta possibilità tecnica di applicare il dispositivo.

3. Le conseguenze del diniego o della non fattibilità tecnica


In assenza del consenso o in caso di accertata non fattibilità tecnica, la legge prevede precise contromisure che inaspriscono la misura:

CircostanzaDurata Minima della MisuraObblighi Aggiuntivi Imposti dal Tribunale
Diniego del ConsensoNon inferiore a tre anniObbligo di presentarsi all’autorità di P.S. almeno bisettimanalmente + Imposizione del Divieto/Obbligo di Soggiorno (salvo diversa valutazione).
Non Fattibilità TecnicaNon specificataObbligo di presentarsi all’autorità di P.S. almeno bisettimanalmente + Imposizione del Divieto/Obbligo di Soggiorno (salvo diversa valutazione).

Attenzione alla Manomissione: In caso di manomissione dei mezzi elettronici o degli strumenti tecnici di controllo (art. 275-bis c.p.p.), la durata minima della sorveglianza speciale applicata con tali modalità non può essere inferiore a quattro anni.


4. Misure anti-stalking e l’ampio potere del tribunale


L’articolo 8 del d.lgs. 159/2011 conferisce al Tribunale un ampio potere discrezionale nell’imporre le prescrizioni necessarie per la difesa sociale.
Per i soggetti indiziati di maltrattamenti in famiglia o stalking, il Tribunale è obbligato a imporre:

  • Il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati dalle persone cui prestare protezione.
  • L’obbligo di mantenere una distanza minima (non inferiore a cinquecento metri) da tali luoghi e persone.

Se la frequentazione è necessaria per lavoro o comprovate esigenze, il Tribunale ne stabilisce le modalità, potendo imporre ulteriori limitazioni.

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5. Applicazione provvisoria e sanzioni d’urgenza


L’articolo 9 prevede la possibilità, in casi di particolare gravità, che il Presidente del Tribunale disponga in via provvisoria e d’urgenza il divieto di avvicinamento e l’obbligo di distanza, anche in questo caso attraverso il braccialetto elettronico (previa verifica di fattibilità tecnica). In caso di mancato consenso o non fattibilità tecnica, viene imposto l’obbligo di presentazione all’autorità di P.S. con cadenza almeno bisettimanale.
 
N.B. La violazione di queste misure imposte con provvedimenti d’urgenza (art. 75-bis) non è un semplice illecito, ma un reato: il contravventore è punito con la reclusione da uno a cinque anni, ed è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

6. Il braccialetto elettronico è finalmente un obbligo, non una scelta


Il panorama normativo italiano in materia di violenza e protezione delle vittime sta vivendo una trasformazione epocale, e a mio avviso, profondamente necessaria. L’evoluzione recente, cementata da interventi legislativi mirati come il cosiddetto Codice Rosso, manifesta finalmente una volontà chiara e ferma di massima salvaguardia per chi subisce violenza, allineandosi a una sensibilità sociale che non tollera più incertezze.
In questo contesto di riforma, assistiamo a un cambiamento radicale nella percezione e nell’utilizzo di uno strumento fondamentale: il braccialetto elettronico. Questo dispositivo, troppo a lungo percepito come un mero strumento di controllo per l’indagato, assurge ora a perno centrale di un sistema di prevenzione potenziato. Il focus non è più solo sulla sorveglianza, ma si sposta prepotentemente sulla sicurezza pubblica e, in modo preminente, sulla tutela immediata delle vittime.
Uno degli ostacoli storici che ne limitava l’efficacia era il tanto discusso “nodo del consenso” del destinatario. La nuova impostazione normativa ha avuto il coraggio di superare questa difficoltà con una mossa che ritengo moralmente e legalmente ineccepibile. L’accettazione del dispositivo si tramuta, di fatto, in un obbligo non negoziabile di cooperazione. La resistenza o, peggio, il rifiuto, vengono giustamente equiparati a una mancata adesione al percorso di rieducazione e controllo, legittimando l’immediata adozione di misure più afflittive. È un segnale forte: la tutela della vittima viene prima delle pretese individuali di chi è sottoposto a indagine per reati di violenza. La sicurezza non è un accessorio, ma l’essenza stessa della disciplina.
Un altro punto cruciale del dibattito è sempre stato la rigidità della distanza minima di 500 metri. Non sono mancate le questioni di legittimità costituzionale, sollevando il dubbio che tale vincolo potesse limitare eccessivamente la libertà personale dell’indagato (Art. 13 Cost.), specialmente in centri urbani piccoli.
Tuttavia, la recente Sentenza n. 173 del 2024 della Corte Costituzionale ha messo un punto fermo, dichiarando le questioni non fondate. La Corte ha saggiamente bilanciato gli interessi in gioco, ritenendo che il sacrificio imposto all’indagato sia sostenibile a fronte della necessità impellente di salvaguardare l’incolumità della vittima. È un principio di buon senso: il rischio di progressione del reato non può essere soppesato contro una mera comodità logistica.
Inoltre, la Corte ha riconosciuto che l’Art. 282-ter c.p.p. permette già al giudice di mantenere una necessaria flessibilità e proporzionalità, consentendo di adattare l’esecuzione del divieto a specifiche esigenze (lavorative, abitative).
In conclusione, il dibattito sulla distanza (che resta ancorata al minimo di 500 metri estendibili dal giudice, non innalzata generalisticamente a 1000) si è concentrato sull’equilibrio tra massima tutela e garanzie. Ebbene, l’orientamento della giurisprudenza e della Consulta ci dice chiaramente che questo equilibrio è stato raggiunto e rispettato. La riforma in atto non è un passo indietro sulle garanzie, ma un deciso e atteso passo in avanti sulla priorità irrinunciabile della sicurezza delle vittime.

7. Note giurisprudenziali


Cass. pen., sez. V, ud. 26 novembre 2024 (dep. 3 gennaio 2025), n. 145. Un soggetto sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale con prescrizioni di divieto di avvicinamento alla persona offesa (con distanza minima di 500 metri) e applicazione del braccialetto elettronico impugna il decreto della Corte d’Appello deducendo: a) l’illegittimità dell’applicazione di normativa sopravvenuta (L. 168/2023) rispetto alla richiesta della Questura; b) l’irragionevolezza di prescrizioni più gravose rispetto a quelle previste per le misure cautelari; c) l’omessa verifica dell’attualità della pericolosità sociale da parte della Corte territoriale, che si era limitata a richiamare per relationem il provvedimento di primo grado. La Cassazione conferma la legittimità dell’applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta in tema di misure di prevenzione, la ragionevolezza della diversità di disciplina rispetto alle misure cautelari e l’adeguatezza della motivazione per relationem in assenza di specifiche censure.
 
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 173/2024, ha sottolineato che il braccialetto elettronico è un importante dispositivo funzionale alla tutela delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere, e che la distanza minima di 500 metri corrisponde alla finalità pratica del tracciamento di prossimità, quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla persona minacciata per trovare sicuro riparo e alle forze dell’ordine per intervenire in soccorso. «A un sacrificio relativamente sostenibile per l’indagato si contrappone l’impellente necessità di salvaguardare l’incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall’imponderabile e non rara progressione dal reato- spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue»

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Adolfo Antonio Bonforte

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