Braccialetto elettronico e automatismi: la Consulta su art. 282-bis

La Consulta dichiara legittimo l’art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare con braccialetto elettronico)

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La Consulta dichiara non illegittimo costituzionalmente l’art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, cod. proc. pen. (Allontanamento dalla casa familiare con il braccialetto elettronico): vediamo il perché. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte costituzionale – sentenza n. 217 del 4-11-2025

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Indice

1. Il caso: allontanamento dalla casa familiare senza controllo elettronico


Il Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame, era chiamato a pronunciarsi su di un appello proposto dal pubblico ministero avverso un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Benevento, con la quale era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa senza applicazione dei dispositivi elettronici di cui all’art. 275-bis del codice di procedura penale. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Le ordinanze di rimessione: presunzione assoluta e profili di incostituzionalità


Alla luce della situazione giudiziaria suesposta, il Tribunale del riesame di Benevento sollevava, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, di tale codice, come modificato dall’art. 12, comma 1, lettera c), numero 3), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), nella parte in cui, disciplinando la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, stabilisce che, qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo elettronico, «il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi», senza prevedere la possibilità di valutare e motivare la non necessità di ulteriori misure «in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto».
In particolare, in punto di rilevanza delle questioni, il rimettente premetteva che entrambi i motivi dell’appello del pubblico ministero risultavano essere fondati dato che, quanto alla scelta della misura, trattandosi di una fattispecie di maltrattamenti intrafamiliari, l’allontanamento dalla casa familiare deve ritenersi adeguato a salvaguardare le esigenze cautelari; quanto alla mancata applicazione dei dispositivi di controllo elettronico, l’art. 282-ter, comma 1, cod. proc. pen., in seguito alla modifica introdotta dalla legge n. 168 del 2023, avrebbe introdotto un automatismo, poiché la congiunzione «anche» («anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis») è stata soppressa.
Tanto premesso, il giudice a quo riteneva oltre tutto di dover applicare, all’esito del giudizio di appello cautelare, la misura dell’allontanamento dalla casa familiare di cui all’art. 282-bis cod. proc. pen., rafforzato dalle prescrizioni accessorie del divieto di avvicinamento alle persone offese e dall’applicazione dei sistemi di controllo elettronico di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen..
Nella fattispecie concreta al suo esame, sosteneva il giudice a quo, non ricorrerebbe tuttavia un’esigenza cautelare così pressante da pretendere anche l’applicazione della sorveglianza elettronica (il cosiddetto braccialetto elettronico), considerando che la condotta violenta dell’indagato era stata circoscritta a un solo episodio, che questi stesse rispettando la misura del divieto di avvicinamento e che aveva presentato ricorso per la separazione giudiziale dalla moglie.
Ciò posto, la questione sarebbe stata inoltre «attualmente» rilevante, sebbene il rimettente «nulla sappia in ordine alla “non fattibilità tecnica” della sorveglianza elettronica», in quanto, non essendo possibile una verifica preventiva, l’eventuale «non fattibilità tecnica» del dispositivo emergerebbe soltanto nella successiva fase dell’esecuzione della misura, allorquando il giudice della cautela sarebbe sprovvisto della possibilità di sollevare la questione.
D’altro canto, l’univoco tenore della norma renderebbe non praticabile una sua interpretazione costituzionalmente orientata, poiché, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 168 del 2023, detta norma stabilisce testualmente e inderogabilmente l’impiego del dispositivo di controllo elettronico, senza lasciare al giudice alcun margine di discrezionalità.
Chiarito ciò, quanto invece alla non manifesta infondatezza, il rimettente riteneva come la norma di cui all’art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, cod. proc. pen. contrastasse con gli artt. 3, 13 e 27 Cost., osservandosi a tal riguardo che, nel caso in cui l’indagato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo elettronico, la disposizione censurata prevede una presunzione assoluta di sopravvenuta inadeguatezza della misura originariamente disposta, imponendo «l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave», tenuto conto altresì del fatto che un’identica forma di aggravamento è prevista anche per la diversa ipotesi, non imputabile all’indagato, dell’accertamento, da parte dell’organo delegato per l’esecuzione, della «non fattibilità tecnica» delle modalità di controllo a distanza.
Del resto, sempre per il giudice a quo, è nei confronti di questa seconda presunzione che sono rivolte le censure visto che l’uso dell’indicativo «impone» deporrebbe per la configurabilità di un obbligo per il giudice di adottare misure cumulative («ulteriori misure cautelari») o sostitutive («anche più gravi») e, dunque, per l’ipotesi di «non fattibilità tecnica», il legislatore avrebbe presunto che l’ordine di allontanamento di cui all’art. 282-bis cod. proc. pen., anche se rafforzato dal divieto di avvicinamento, sarebbe sempre inidoneo a salvaguardare le esigenze cautelari, dovendo essere applicata altresì la sorveglianza elettronica.
Ciò posto, il rimettente, richiamata la giurisprudenza costituzionale che avrebbe sovente dichiarato costituzionalmente illegittime le presunzioni assolute di adeguatezza in materia cautelare personale, sia pur con particolare riferimento ai casi di custodia in carcere (vengono richiamate le sentenze n. 48 del 2015, n. 265 e n. 139 del 2010), stimava tra l’altro che, per l’ipotesi di «non fattibilità tecnica» della sorveglianza elettronica, la presunzione assoluta di adeguatezza di un regime cautelare più severo della sola misura dell’allontanamento dalla casa familiare sia arbitraria e irrazionale, difettando «un dato di esperienza generalizzante» idoneo a fondare una presunzione di pericolosità.
La norma censurata, sottraendo al giudice «il potere di adeguare la misura al caso concreto», integrerebbe quindi, per il Tribunale beneventano, una violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., per l’«appiattimento» su un’identica risposta cautelare a situazioni oggettivamente e soggettivamente diverse, nonché degli artt. 13, primo comma e 27, secondo comma, Cost., per il carattere assoluto, e non relativo, della presunzione di adeguatezza.
Detta norma sarebbe dunque costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede la possibilità di non applicare le ulteriori misure, pur ove ritenute non necessarie a salvaguardare le concrete esigenze cautelari fermo restando che, a corroborare l’argomento, del resto, era altresì richiamata la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, 28 aprile-19 maggio 2016, n. 20769, che, sia pure con riferimento alla misura degli arresti domiciliari, ha escluso ogni automatismo nell’ipotesi di indisponibilità – ipotesi cui andrebbe equiparata la «non fattibilità tecnica» – dello strumento di controllo, affermando che all’accertata indisponibilità del congegno elettronico non può conseguire alcuna automatica applicazione né della custodia cautelare in carcere né degli arresti domiciliari tradizionali.

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3. La decisione della Corte: questioni inammissibili per difetto di rilevanza


La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione – rilevava d’ufficio un profilo di inammissibilità delle questioni sollevate per difetto di rilevanza, emergendo dalla stessa motivazione dell’ordinanza di rimessione la loro natura (considerata) meramente ipotetica ed eventuale.
In particolare, si addiveniva a siffatto esito decisorio, osservandosi prima di tutto come la giurisprudenza costituzionale ritenga manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto premature e ipotetiche (ex plurimis, sentenza n. 217 del 2019; ordinanze n. 210 del 2020 e n. 259 del 2016), le questioni vertenti su norme delle quali il rimettente non sia chiamato a fare applicazione. Tanto, ai sensi dell’art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).
Ciò posto, pur notandosi che le questioni sollevate concernevano esclusivamente l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi, nell’ipotesi di non praticabilità tecnica del controllo elettronico, tuttavia, prescindendo dal rilievo, attinente al merito, che le questioni fossero pressoché sovrapponibili a quella già decisa dalla sentenza n. 173 del 2024 in riferimento alla medesima previsione dettata dal comma 1 dell’art. 282-ter cod. proc. pen., se, nel caso in esame, la questione era stata prospettata dal Tribunale, in sede di appello cautelare, sul presupposto che, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero appellante, dovesse essere applicata la misura dell’allontanamento dalla casa familiare – anziché soltanto quella, già disposta dal giudice per le indagini preliminari, del divieto di avvicinamento –, con la prescrizione del cosiddetto braccialetto elettronico, tuttavia lo stesso giudice a quo ebbe modo di rilevare che la questione sarebbe inoltre «“attualmente” rilevante», sebbene il rimettente «nulla sappia in ordine alla “non fattibilità tecnica” della sorveglianza elettronica» in quanto, non essendo possibile una verifica preventiva, l’eventuale «non fattibilità tecnica» del dispositivo emergerebbe soltanto nella successiva fase dell’esecuzione della misura, allorquando il giudice della cautela sarebbe sprovvisto della possibilità di sollevare la questione.
Orbene, tale essendo la prospettazione dell’ordinanza, si osservava che, in sede di accoglimento dell’appello cautelare, il rimettente non ha il potere di disporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, essendogli precluso l’accertamento preventivo della fattibilità tecnica delle modalità di controllo elettronico, deducendosi a tal riguardo quella giurisprudenza di legittimità che, sia pur con riferimento all’ipotesi di indisponibilità del braccialetto elettronico (evidentemente estensibile – in prospettiva teleologica – all’ipotesi della “non fattibilità tecnica”), ha delineato una doppia fase accertativo-valutativa, articolata, appunto, in un preventivo accertamento della disponibilità del dispositivo e, in caso di esito negativo del medesimo, nella successiva valutazione della misura più adeguata (Cass., sez. un. pen., n. 20769 del 2016; nello stesso senso, di recente, Corte di Cassazione, Seconda sezione penale, sentenza 23-31 marzo 2023, n. 13735).
Pertanto, per il Giudice delle leggi, l’accertamento della non fattibilità tecnica deve ritenersi momento successivo alla fase attualmente in corso, nella quale il Tribunale cosiddetto “della libertà”, stando allo stesso apparato argomentativo dell’ordinanza di rimessione, dovrebbe limitarsi a disporre la misura cautelare conformemente all’appello del pubblico ministero, fermo restando che, solo successivamente, qualora si accertasse la non fattibilità tecnica, la competenza a valutare l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari competerebbe, ai sensi della norma generale di cui all’art. 279 cod. proc. pen., al «giudice che procede», il quale, prima dell’esercizio dell’azione penale, è individuato nel giudice per le indagini preliminari.
Del resto, a detta della Corte, a orientare nel senso della scissione, logica e cronologica, tra il momento dell’accertamento della “fattibilità tecnica” e quello della valutazione della misura più adeguata – quest’ultima di competenza non del Tribunale in sede cautelare, ma eventualmente del giudice che procede, dunque del giudice per le indagini preliminari – depone ora anche il tenore del comma 2 dell’art. 97-ter del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) (introdotto dall’art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante «Misure urgenti in materia di giustizia», convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 2025, n. 4), ai sensi del quale «[l]a polizia giudiziaria trasmette, senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all’autorità giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi».
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, dunque, per i giudici di legittimità costituzionale, pur accogliendo l’appello cautelare, il rimettente non avrebbe dovuto fare applicazione del frammento di norma oggetto di censura, tanto meno nella scansione procedimentale in cui aveva sollevato le questioni qui in esame, fondate su un’argomentazione congetturale e ipotetica in merito alla non fattibilità tecnica della sorveglianza elettronica, in assenza di un previo accertamento.
Anche qualora dovesse ritenersi preferibile la (meno convincente) tesi che individua il «giudice che procede» in quello che ha adottato la misura cautelare (sia pur in sede di appello e in parziale riforma del provvedimento genetico), quindi, nella specie, nel Tribunale del riesame, per la Consulta, tale giudice dovrebbe nondimeno differire la valutazione dell’applicazione congiunta delle misure alla fase successiva all’accertamento della non fattibilità tecnica.
Quale che sia la prospettazione interpretativa dalla quale si prendono le mosse, dunque, ad avviso della Corte costituzionale, difetta l’attualità delle questioni e – con essa – la loro rilevanza, facendosene conseguire da ciò l’inammissibilità delle suddette questioni per difetto di rilevanza.

4. Implicazioni operative: accertamento tecnico e margini del giudice cautelare


Fermo restando che l’art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, cod. proc. pen., com’è noto, stabilisce che, qualora “l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi”, con la pronuncia qui in commento, tale precetto normativo è stato ritenuto non in contrasto con la Costituzione (e segnatamente in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, della Costituzione), sebbene per difetto di rilevanza, nella parte in cui, disciplinando la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, stabilisce che, qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo elettronico, «il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi», senza prevedere la possibilità di valutare e motivare la non necessità di ulteriori misure «in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto».
Di conseguenza, alla luce di quanto statuito in codesta sentenza, ai fini dell’applicazione di siffatta norma di legge, non è prevista per il giudice una valutazione, con contestuale motivazione, di questo genere.
Questa è dunque in sostanza la novità che connota il provvedimento qui in commento.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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