Bonus bebè: spetta anche agli stranieri privi di permesso di soggiorno di lungo periodo. La tutela del legislatore comunitario

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L’assegno di natalità (c.d. “bonus bebè”),  legge n. 190/2015 art. 1 e il DPCM 27.02.2015,  è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Tra i requisiti soggettivi, tra loro alternativi, previsti dal legislatore nazionale e richiamati dall’I.N.P.S. nella circolare n. 93 del 8/5/2015 – richiesti per l’ottenimento del beneficio in discussione, compare: A) il possesso della cittadinanza italiana; B) lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (di cui all’art 27 del D.lgs. n. 251 del 2007); C) il possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, (di cui all’art 9 delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); D) il possesso di carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno stato membro, (di cui all’art 10 del D.lgs. n. 30 del 2007); E) il possesso di carta di soggiorno permanente per famigliari non aventi la cittadinanza di uno stato membro (di cui all’art 17 del D.lgs. n. 30 del 2007).

Dall’impianto normativo analizzato consegue l’esclusione dalla fruizione del beneficio assistenziale per tutti i cittadini extra-comunitari privi di permesso di soggiorno permanente e di lungo periodo dal beneficio assistenziale.

Il contrasto con la disciplina comunitaria

Tale esclusione risulterebbe, però, in contrasto con l’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE con la quale il legislatore comunitario stabiliva il principio per cui: i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro per fini diversi dall’attività lavorativa, ai quali è comunque consentito lavorare, beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale, come definiti dal Reg. CE 883/2004.

La direttiva comunitaria appare precisa ed incondizionata e destinata, dunque, ad avere efficacia nei cd. “rapporti verticali” trovando -pertanto- ingresso nell’ordinamento italiano a prescindere dal (mancato) recepimento con legge nazionale e determinando la disapplicazione immediata della legge nazionale posta – con la stessa – in contrasto.

La  legge  n. 190/2015 art. 1 e il DPCM 27.02.2015, nella misura in cui subordinano la concessione del cd. “bonus bebè” ai soli cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, creano un’insanabile disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, ponendosi, quindi, in contrasto con la citata direttiva comunitaria.

In particolare, secondo il dettato normativo nazionale, il cittadino comunitario può beneficiare dell’assegno di natalità indipendentemente dalla durata del suo soggiorno nello stato italiano, mentre, all’extra-comunitario è richiesto, necessariamente, il possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 D.lgs. n. 286/1998 o, ancora, di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del D.lgs. n. 30/2007.

Tale assunto normativo crea un’evidente ed insanabile disparità di trattamento, tale da porsi in contrasto con la direttiva europea 2011/98/UE.

Anche la giurisprudenza di merito appare concorde nell’affermare la natura discriminatoria della legge  n. 190/2015 art. 1 e il DPCM 27.02.2015.

 

La giusrisprudenza di merito

In tal senso, si riportano -ex multis-  le sentenze n. 1003/2017 e 2171/2019 della Corte d’Appello di Milano, con le quali la Corte ha stabilito che: “La norma sovranazionale, laddove prevede che i lavoratori di cui a l paragrafo 1 lett. b) e c) (quale pacificamente è l’odierna appellante) “beneficiano dello stesso trattamento” riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, appare all’evidenza chiara ed incondizionata, risultando pertanto dotata di efficacia diretta e di portata autoesecutiva nel senso che trova ingresso nell’ordinamento interno senza necessità di alcuna norma di recepimento e si colloca, per la gerarchia delle fonti normative, al di sopra della legislazione nazionale imponendone la disapplicazione in caso di contrasto. Ne consegue che la disposizione nazionale la quale ponga lo straniero lavoratore in una posizione di svantaggio rispetto al cittadino italiano riveste un’illegittima portata discriminatoria, la quale si estende agli atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni che ne fanno attuazione, quali INPS nel caso di specie” Anche il Tribunale Milano, sez. lav., con sentenza del 28/02/2018, statuiva che: “È discriminatoria la condotta dell’INPS che neghi l’assegno di natalità ex art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 sulla base dell’assenza del requisito del possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Se così fosse, la norma dell’ordinamento interno istitutiva degli assegni familiari (art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190) si porrebbe in contrasto con l’art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/98/UE, poiché la prima, nel subordinare il riconoscimento della prestazione in favore dei cittadini di Stati extra UE al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, viola la parità di trattamento tra lavoratori nei settori di sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004; l’art. 12, paragrafo 1, della direttiva, infatti, riconosce parità di trattamento ai cittadini dei paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi (o ai quali comunque è consentito di lavorare), senza distinzioni inerenti al titolo di soggiorno nel territorio di tale Stato”. Allo stesso modo si è pronunciato anche il Tribunale Bergamo, sez. lav.,  con sentenza del 02/03/2018, (ud. 01/03/2018, dep.02/03/2018) disponendo che: “è discriminatoria la condotta dell’INPS consistita nell’avere negato ai cittadini stranieri titolari di permesso unico di lavoro, ma non di permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998, l’assegno di natalità ex art. 1 comma 125 l. 190/2014”

 

In conclusione

Conclusivamente,  l’esclusione dalla fruizione del beneficio assistenziale dell’assegno di natalità  operata dalla legge n. 190/2015 art. 1 e il DPCM 27.02.2015 nei confronti di tutti i cittadini extra-comunitari privi di permesso di soggiorno permanente e di lungo periodo risulta in aperto contrasto con la direttiva europea 2011/98/UE.

Tale insanabile contrasto deve determinare necessariamente la disapplicazione immediata delle normative appena richiamate posta l’efficacia diretta della direttiva europea 2011/98/UE nell’ordinamento italiano.

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Dott. Nicola Ambrosetti

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