Indebolimento principio di solidarietà e nuove norme bonus barriere architettoniche

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La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 167/99 ha osservato come la legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche abbia configurato la possibilità di agevole accesso agli immobili anche da parte di persone con ridotta capacità motoria, come requisito oggettivo essenziale degli edifici privati di nuova costruzione, a prescindere dalla concreta appartenenza degli stessi a soggetti portatori di handicap.
Successivamente si è cominciato ad affermare che il principio di solidarietà condominiale, che presuppone la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato e implica il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali si deve includere anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche (Cass. civ., sez. II, 25/10/2012, n. 18334).

Indice

1. Il principio di solidarietà

Esaminando i principi espressi dalla giurisprudenza negli ultimi dieci/dodici anni, si nota una vera evoluzione diretta a tutelare in misura sempre maggiore il diritto dei disabili o comunque delle persone in difficoltà come gli anziani, a godere della propria abitazione per renderla accessibile laddove posta in piani elevati non raggiunti da ascensori o impianti similari.
Così, la Suprema Corte ha evidenziato che l’ascensore, oltre che il servoscala o altre strutture mobili e facilmente rimovibili, deve essere considerato come un impianto indispensabile non solo in favore del portatore di handicap ma altresì di un invalido civile non portatore di handicap o di un soggetto ultrasessantacinquenne e comunque di tutti i condomini o loro parenti che a causa ed in conseguenza del loro stato di salute ne abbiano imprescindibile bisogno per condurre la loro vita in modo libero e dignitoso (Cass. civ., sez. II, 28/03/2017, n. 7938). È stato evidenziato poi che l’ascensore – impianto indispensabile ai fini di una reale abitabilità dell’appartamento – può essere installato nelle parti comuni tenendo conto dei limiti dell’articolo 1102 c.c., anche senza rispettare le distanze legali, comprese quelle dalle vedute dei balconi (Cass. civ., sez. II, 26/11/2019, n. 30838).
Nono solo. I giudici supremi hanno precisato che i divieti del regolamento condominiale ulteriori rispetto ai generali limiti stabiliti dall’art.1102 c.c. non possono operare rispetto all’ipotesi di realizzazione di opere, quale ampliamento delle scale ed adeguamento dell’ascensore, che devono ritenersi indispensabili ai fini di un’effettiva abitabilità dell’immobile, intesa nel senso di una condizione abitativa che rispetti l’evoluzione delle esigenze generali dei condomini, o di chi comunque utilizza il condominio, ed il rispetto del benessere abitativo e di piena utilizzazione della propria abitazione (Cass. civ., sez. II, 28/03/2017, n. 7938). In quest’ottica l’art. 10 della L. n. 120/20, comma 3, stabilisce che alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice civile.

2. Questioni fiscali: l’indebolimento del principio di solidarietà

Il D.L. 29/12/2023, n. 212 (recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” e in vigore dal 30/12/2023), allo scopo di evitare ogni possibilità di comportamenti opportunistici, ha ridimensionato la portata del Bonus barriere architettoniche (valido fino al dicembre 2025 e che resta al 75% fino al 2025). In particolare, tale Bonus è stato limitato agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Inoltre dal 1 gennaio 2024 lo sconto in fattura e la cessione del credito sono stati consentiti soltanto per le parti comuni dei condomini con uso abitativo e alle persone fisiche con redditi inferiori a 15 mila € (il limite reddituale non si applica nel caso in cui nel nucleo sia presente una persona con disabilità – legge 104/1992, art. 3). Da queste restrizioni sono stati esclusi gli interventi per i quali entro il 29 dicembre risultava presentata la richiesta di titolo abilitativo, se necessario, oppure erano già iniziati i lavori o era già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori con versamento di un acconto sul prezzo.
La situazione è ulteriormente cambiata (in peggio) dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (29 marzo 2024) del decreto legge n. 39/2024. Per effetto di tale provvedimento dal 31 marzo del 2024 non è più possibile la cessione del credito e lo sconto in fattura, con qualche eccezione. Il “vecchio regime” sopra detto è rimasto solo per le spese sostenute fino al 30 marzo e per coloro che al 29 marzo hanno presentato un titolo, se necessario, e coloro che hanno avviato i lavori o hanno firmato un contratto con pagamento di un acconto.

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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