Bollo auto: quali sono le relative tutele?

Redazione 24/09/18
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Le problematiche relative al mancato pagamento del bollo auto sono tra le più svariate dalla morosità nel pagamento alla radiazione del mezzo.

Accade spesso che al termine di pagamento, se il ritardo supera l’anno, la sanzione venga maggiorata di semestre dopo semestre. Nel caso di specie, sono le Regioni stesse a evitare la riscossione diretta, per pure ragioni di economicità processuale, demandando al contribuente stesso tale attività.

Gli addebiti verranno spediti all’interessato solo qualora sia scaduto il termine ultimo per far valere il credito sul bollo auto, il che solitamente coincide con il 31 dicembre del terzo anno successivo al pagamento contestato. Ugualmente tale termine viene utilizzato come riferimento per il contribuente per domandare la restituzione del bollo non dovuto ovvero pagato in misura eccedente.

Come si contesta un bollo auto?

La contestazione del bollo può avvenire in due casi opposti: da un lato il bollo non era dovuto, perché il contribuente non era più in possesso del mezzo; dall’altro, il bollo si considerava dovuto.

Nel caso in cui il bollo non fosse dovuto, l’interessato deve provare lo spossessamento con atto avente data certa. Si precisa che qualora il contribuente non abbia annotato al Pra la perdita del veicolo, lo stesso non si considera liberato dal pagamento.

Diverso discorso è l’ipotesi del bollo dovuto, il contribuente deve verificare di aver correttamente versato la somma dovuta e di averlo fatto nel termine stabilito. Chi non trova la ricevuta non deve illudersi di appianare la situazione recandosi negli uffici che gestiscono il bollo auto nella propria regione: se era stato destinatario di una cartella, vuol dire che nella banca dati il pagamento non risulta o risulta errato. Ugualmente occorrerà tenere a mente le modalità con cui si è effettuato il versamento: solo così si potrà richiedere a quel punto o quel canale di esazione la lista delle transazioni effettuate quel giorno, in modo da ritrovare la propria.

Come si ricorre in caso di bollo ingiustificato?

Le Commissioni tributarie sono compenti in materia di ricorsi.

Tra le diverse modalità di contenzioso, la più immediata risulta quella in cui è cittadino stesso ad autorappresentarsi; tali ipotesi ricorre solo se l’importo del tributo, oggetto di contenzioso, non supera 2.582,28 euro (non tenendo conto né delle sanzioni né degli interessi, per cui tale cifra si riferisce al solo tributo). All’inverso, occorre farsi assistere da un legale.
Il contezioso può essere ovviato quando il proprietario di un veicolo, in posizione irregolare rispetto alla tassa automobilistica, riceva un avviso bonario dalla Regione o da un soggetto da essa delegato (spesso, l’Aci), con l’invito a mettersi in regola entro una determinata data o a dimostrare che il rilievo è infondato, ed esegua il pagamento.

 

 

 

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