Biglietti smarriti e scommesse: il premio può essere incassato?

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    Indice

  1. Se si smarrisce il biglietto, si può incassare il premo?
  2. Cosa dice la giurisprudenza?
  3. Sul tema della scommessa a quota fissa?
  4. Cosa dice il legislatore?
  5. Un vantaggio per il concessionario?

1. Se si smarrisce il biglietto, si può incassare il premio?

È controversa la questione se si debba, o meno, procedere al pagamento di una somma quale premio di una scommessa vincente quando, al momento dell’incasso del premio, il richiedente abbia smarrito il relativo biglietto.

2. Cosa dice la giurisprudenza?

Si registrano tre interventi della giurisprudenza di merito che risolvono, tutti in maniera conforme, tale questione. Si tratta di: Giudice di pace di Avellino 28 aprile 2021; Giudice di pace di Adrano, 15 ottobre 2020; Giudice di pace di Ferrara, sentenza n. 531 del 5 luglio 2018. Le pronunce appena richiamate sottolineano come esistano due diverse tipologie contrattuali: 1) il c.d. concorso a pronostici, in cui il concessionario della scommessa funge soltanto da intermediario con i giocatori, con il compito di raccogliere le giocate e di ripartire la vincita; 2) la scommessa a quota fissa, in cui la vincita è un multiplo dell’importo scommesso che il concessionario è obbligato in proprio direttamente a pagare.


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3. Sul tema della scommessa a quota fissa?

Avuto particolare riguardo all’ipotesi della scommessa a quota fissa, essa si conclude con il versamento del denaro da parte del giocatore al quale fa seguito la consegna del biglietto attestante la scommessa da parte dell’operatore, biglietto che costituisce il titolo necessario per riscuotere l’eventuale vincita.

4. Cosa dice il legislatore?

Per espressa previsione legislativa (art. 1, comma 2, lett. p) del D.M. n. 111/2006), invero, la ricevuta di partecipazione (i.e. il c.d. ‘ticket’) rappresenta “il titolo che garantisce l’avvenuta registrazione della scommessa nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l’unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi”.

5. Un vantaggio per il concessionario?

Assolutamente no. L’art. 20 del citato D.M. n. 111/2006, invero, obbliga questi al versamento all’erario delle somme relative alle vincite non riscosse

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