Beni di consumo e clausole abusive nella Proposta di direttiva sui diritti dei consumatori

Cecconi Lucia 03/09/09
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L’analisi della Proposta di direttiva[1] che abbiamo intrapreso,[2] giunge al Capo IV, riguardante "Altri diritti dei consumatori specifici ai contratti di vendita" ed al Capo V concernente  i  "Diritti dei consumatori in materia di clausole contrattuali".
Nonostante il linguaggio del legislatore europeo lasci un po’ a desiderare, si può comunque desumere l’intenzione di riformare la materia della vendita di beni di consumo e delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
 
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Il Capo IV della proposta interviene sulla c.d. "direttiva garanzie" (Dir. n. 1999/44/CE), concernente "taluni aspetti della vendita e delle garanzie sui beni di consumo", normativa piuttosto recente, ma comunque foriera di notevoli contrasti interpretativi nel nostro Paese.
Per quanto riguarda il campo di applicazione (art. 21, par. 2) è utile segnalare l’espressa estensione "ai contratti di fornitura di beni da produrre", sciogliendo, in tal modo, ogni dubbio interpretativo in merito alla inclusione nella disciplina dei contratti d’opera.
Il paragrafo 3 dell’art. 21 affronta uno degli aspetti più problematici della disciplina e cioè quello dei pezzi di ricambio utilizzati per riparare il bene in garanzia. La soluzione proposta non soddisfa l’esigenza di garantire elevata tutela all’acquirente: si esclude, infatti, che queste norme possano essere applicate "ai pezzi di ricambio sostituiti dal commerciante per rimediare al difetto di conformità dei beni mediante riparazione". L’art. 22, par. 1, si preoccupa, invece, di stabilire un termine per la consegna valido in generale per tutte le compravendite, stabilendo che "se le parti non hanno concordato altrimenti, il commerciante consegna i beni (…) entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto". Nonostante la Commissione ritenga tale previsione fortemente migliorativa in quanto i termini di consegna non erano oggetto di precedente regolamentazione[3], a ben vedere però, per certi tipi di beni, il consumatore potrebbe ambire a ricevere il bene in termini più brevi. Lo stesso paragrafo 2 ("se il commerciante non adempie all’obbligo di consegna, il consumatore ha diritto al rimborso di tutte le somme versate entro sette giorni dalla data di consegna"), non spiega le conseguenze ulteriori del ritardo (come, ad esempio, il risarcimento danni o  lo scioglimento delle parti dalle rispettive obbligazioni).
Una delle principale novità della Proposta di direttiva consiste nello stabilire una nuova disciplina per il passaggio del rischio in caso di vendita: il commerciante sostiene il rischio e i costi legati al deterioramento o alla perdita del bene fino al momento in cui il consumatore "prende il possesso materiale dei beni" (art. 23, par. 1). Questa disposizione può senz’altro rivelarsi utile per l’ordinamento italiano come eccezione all’ordinario principio consensualistico del trasferimento della proprietà, anche se, a ben vedere, per il commerciante già sussisteva l’obbligo, alla stregua dell’art. 129, c.1, del Codice del consumo, di consegnare i beni conformi al contratto di vendita secondo le presunzioni indicate nell’art. 128 del Codice del consumo e seguenti.
Un notevole ridimensionamento delle prerogative riconosciute al consumatore si rinviene, invece, in ordine alla scelta dei rimedi azionabili: basta confrontare il nuovo regime con le previsioni della direttiva 1999/44/CE (art. 3, par. 3) e del Codice del consumo (art. 130, c. 3). La nuova direttiva dispone che la scelta tra i rimedi primari spetta al commerciante, anziché al consumatore come previsto dal precedente regime. Anche se nella realtà dei fatti rimane al professionista l’ultima parola sul rimedio esperibile[4], è importante notare che attualmente lo scenario è più garantista per l’acquirente.
Al contrario, un notevole innalzamento di tutela si deve riconoscere nella previsione dell’art. 26, par. 4, lett. d, il quale attribuisce al consumatore la possibilità di ricorrere a qualsiasi rimedio se "lo stesso si è manifestato più di una volta entro un breve periodo di tempo". Si tratta, infatti, di situazioni ricorrenti nella pratica e che, alla luce di questa nuova previsione, potrebbero essere risolte favorevolmente per l’acquirente, consentendogli di porre fine all’annosa controversia richiedendo la risoluzione del contratto.
Anche la previsione del paragrafo 2 dell’art. 27 (che consente al consumatore di "chiedere i danni per qualsiasi perdita cui non è stato posto rimedio") sembra legittimare un ampliamento della protezione: è noto, infatti, che il disagio derivante al consumatore dalla necessità di ricorrere ad un intervento in garanzia, non venga sempre necessariamente attenuato dal ripristino, seppur gratuito, della conformità.
Sul versante delle cose positive, si deve segnalare, infine, la previsione dell’art. 28 che, mantenendo un termine di garanzia di due anni dalla data in cui il rischio è passato al consumatore, specifica al paragrafo 2 che "se il commerciante ha rimediato al difetto di conformità mediante la sostituzione del bene, egli è responsabile (…) se il difetto di conformità si manifesta entro due anni dal momento in cui il consumatore o un terzo designato dal consumatore ha acquistato il possesso materiale dei beni sostituiti". In questo modo si introduce un termine di garanzia ad hoc per il bene sostituito, superando le preoccupazioni dei consumatori che avevano beneficiato della sostituzione.
 
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Il Capo V è dedicato -come si anticipava- al tema delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, riprendendo per molti aspetti la normativa dettata dalla dir. 93/13/CE attualmente recepite nel Codice del Consumo agli artt. 33 e seguenti.
Un primo motivo di preoccupazione si rintraccia nell’art. 30, par. 1 della proposta, che limita il campo di applicazione ai “contratti redatti in anticipo e ai contratti standard prestabiliti”, escludendo così dalla tutela, a differenza del nostro Codice[5], le clausole contenute in contratti redatti per disciplinare singoli affari tra il professionista e un consumatore.
Dal punto di vista della valutazione di vessatorietà, il progetto di direttiva riprende la formulazione letterale della precedente, indicando la clausola come abusiva se, “malgrado la buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti da contratto” (art. 32, par. 1). In tal modo si individua nello squilibrio meramente normativo l’unico presupposto di vessatorietà, non considerando così anche l’elemento economico e si ripropongono i dubbi interpretativi, già sollevati all’entrata della direttiva vigente, sulla valenza da attribuire alla locuzione “malgrado la buona fede”.
La proposta di direttiva prevede poi una nuova «lista nera» di clausole contrattuali considerate abusive in qualsiasi circostanza e senza riserve (all. II ), nonché una «lista grigia» di clausole contrattuali ritenute inique fintanto che il commerciante non provi il contrario (all. III). A differenza della direttiva preesistente, però, gli elenchi sembrano meno dettagliati. Si noti, ad esempio, che mentre nel nostro Codice si indica espressamente quale clausola presuntivamente abusiva quella tendente a “stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore” (art. 33, comma 2, lett. u), la nuova direttiva non dice nulla di espresso sul punto (per la verità già disciplinato dal Regolamento sulle controversie transfrontaliere[6]), limitandosi a comprendere fra le clausole comunque abusive la lett. c) riguardante in generale la facoltà di “sopprimere o limitare il diritto del consumatore di adire le vie legali o le vie del ricorso, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente all’arbitrato non disciplinato da disposizioni giuridiche”[7].
 
Lucia Cecconi
 
 


[1]È il documento n. COM (2008) 614, presentato alla Commissione Europea in data 8 ottobre 2008.
[2]Sul punto si veda M. DONA, "Il futuro della tutela contrattuale dei consumatori alla luce della Proposta di direttiva sui diritti dei consumatori"; L. CECCONI "Alcune novità sulla proposta di direttiva "acquis": breve analisi dei Capi I e II" e "Le vendite aggressive nella regolamentazione che verrà: un commento al Capo III della proposta di direttiva ‘acquis"’, tutti pubblicati in questo sito.
[3] Un termine di consegna è previsto nel nostro Codice di consumo, ma solo per i contratti a distanza (art. 64).
[4]Ricordiamo, infatti, che anche secondo l’attuale regime, la scelta del rimedio da parte del consumatore avverrà "salvo che il rimedio sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro" (art. 130, c.3, Cod. cons.).
[5]Al contrario, infatti, sia la dir. 93/13/CE (art.3, par.2 ) che il Codice del Consumo (art. 34, c. 4), considerano vessatorie le clausole contrattuali concluse tra professionista e consumatore, purché “non siano state oggetto di trattativa individuale”, includendovi perciò anche i contratti stipulati dal professionista col consumatore singolo.
[6] RegolamentoCE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 593/2008 del 4.7.2008.
[7]Va ricordato, inoltre, che per quanto riguarda l’ordinamento italiano, la vessatorietà della clausola che stabilisce la competenza di un foro diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore ha consentito alla giurisprudenza di introdurre nel nostro sistema il principio del «foro del consumatore», pietra miliare per la tutela del consumo nell’ambito della gestione delle controversie e dell’accesso alla giustizia (Cass. S.U., 1 ottobre 2003, n. 14669, in Arch. Civ., n. 2/2004, p. 180, con nota di S. PERCIACCANTE “Finalmente riconosciuto il foro generale del consumatore”).

Cecconi Lucia

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