Azione revocatoria ed errore di fatto (Cons. Stato, n. 492/2012)

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Massima

La “svista” che autorizza e legittima la proposizione – ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. – del rimedio, tendenzialmente eccezionale anche nei casi di c.d. revocazione ordinaria, della revocazione, è rappresentata o dalla mancata esatta percezione di atti di causa, ovvero dall’omessa statuizione su una censura o su una eccezione ritualmente introdotta nel dibattito processuale. Non v’è dubbio infatti che l’errore di fatto revocatorio debba cadere su atti o documenti processuali.

 

  

In via preliminare va qui ribadito, secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato, che l’istituto della revocazione è rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio.

L’orientamento costante del Consiglio di Stato, infatti, è nel senso che la “svista” che autorizza e legittima la proposizione – ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. – del rimedio, tendenzialmente eccezionale anche nei casi di c.d. revocazione ordinaria (1), della revocazione, è rappresentata o dalla mancata esatta percezione di atti di causa, ovvero dall’omessa statuizione su una censura o su una eccezione ritualmente introdotta nel dibattito processuale.

Secondo, infatti, il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria con la nota decisione 22 gennaio 1997, n. 3, pacificamente seguito dalla giurisprudenza successiva e ribadito anche di recente (2), non v’è dubbio che l’errore di fatto revocatorio debba cadere su atti o documenti processuali.

Conseguentemente, non sussiste vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa – che si sostanzia nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita – ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell’apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice (3).

Anche recentemente il Consiglio di Stato ha avuto modo di riaffermare che:

” secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (4) l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell’art. 81 n. 4 del R.D. 642/1907 e dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deve rispondere a tre distinti requisiti, consistenti: a) nel derivare da una pura e semplice errata od emessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato; b) nell’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) infine, nell’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando cioè un rapporto di causalità tra l’erronea supposizione e la pronuncia stessa.

L’errore di fatto revocatorio si configura, quindi, come un abbaglio dei sensi, per effetto del quale si determina un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa; esso può essere apprezzato solo quando risulti da atti o documenti ritualmente acquisiti agli atti del giudizio, con esclusione, quindi, delle produzioni inammissibili.

È stato pertanto ritenuto inammissibile il rimedio della revocazione per un errore di percezione rispetto ad atti o documenti non prodotti ovvero per un errore di fatto la cui dimostrazione avviene mediante deposito di un documento prodotto per la prima volta in sede di revocazione (5).

Per contro, sono vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione (6).

Neppure va dimenticato che l’errore di fatto deve essere elemento determinante della decisione, la quale “è l’effetto” del primo. Di conseguenza, l’errore revocatorio può ammissibilmente essere invocato solo quando vi sia un rapporto di causalità necessaria fra l’erronea od omessa percezione fattuale e documentale e la pronuncia in concreto adottata dal Giudice. Con l’ulteriore conseguenza della non rilevanza dell’errore quando la sentenza si fondi su fatti, seppur erronei, che non siano decisivi in se stessi ai fini del decidere, ma debbano essere valutati in un più ampio e complesso quadro probatorio.

Tali precisazioni circa i limiti rigorosi dell’azione per revocazione sono indispensabili per evitare che tale, ripetesi eccezionale, istituto processuale possa, nei fatti, dilatare a dismisura e ad arbitrio delle parti il giudizio di merito, attraverso un uso distorto ed abusivo che trasformi la revocazione in un ulteriore grado di giudizio.

 

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

 

 

___________
(1)  Cass. civ., n. 1957 del 1983.
(2)  Cons. St., sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3499; Cons. St., sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4607; Cons. St., sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 6218; Cons. St.,Sez. IV, 16 maggio 2006, n. 2781.
(3)  Cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 5 giugno 2006, n. 3343; Cass. Civ., Sez. II, n. 2214 del 12 marzo 1999.
(4)  Ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 708; Cons. St., 17 dicembre 2008, n. 6279; Cons. St., sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4607; Cons. St., 16 settembre 2008, n. 4361; Cons. St., 20 luglio 2007, n. 4097; e meno recentemente, Cons. St., 25 agosto 2003, n. 4814; Cons. St., 25 luglio 2003, n. 4246; Cons. St., 21 giugno 2001, n. 3327; Cons. St., 15 luglio 1999, n. 1243; C.G.A., 29 dicembre 2000, n. 530.
(5)  Cons. St.,  sez. V, 16 novembre 2010, n. 8061; cfr., analogamente, Cons. St., sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7487.
(6)  Cons. St., sez. V, 21 ottobre 2010, n. 7599. 

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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