Azione inibitoria sugli NFT: il caso Juventus

Alessio Manzo 29/11/22
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     Indice

  1. La tutela del copyright online: gli NFT ed il caso Juventus
  2. Il provvedimento inibitorio

1. La tutela del copyright online: gli NFT ed il caso Juventus

Dopo essere stata la prima società calcistica in Europa a utilizzare la tecnologia blockchain per proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale, la Juventus Football Club S.p.A. ha recentemente raggiunto un ulteriore traguardo nell’ambito della tutela dei propri marchi e brevetti. Il Tribunale di Roma, in esecuzione dell’ordinanza del 20 luglio 2022, ha fornito un’interpretazione innovativa della precedente normativa in materia: i giudici italiani, infatti, hanno inibito la produzione e commercializzazione non autorizzata dei Non Fungible Tokens (NFT) e dei contenuti digitali contenti i marchi JUVE e JUVENTUS -nonché del relativo marchio figurativo costituito dalla maglia a strisce verticali bianco e nere con due stelle sul petto. La pronuncia è intervenuta nei confronti di una società produttrice di cards digitali tramite l’associazione di NFT, la quale aveva acquisito i diritti di sfruttamento di immagine di un ex-calciatore della squadra torinese: quest’ultimo, tuttavia, poteva disporne solo per la parte della propria immagine personale e non anche per quelli inerenti alla divisa da lui indossata. La presenza dei suddetti marchi era in grado di generare confusione tra il pubblico di tifosi, i quali avrebbero potuto ricondurre tali figurine digitali alla società Juventus o a imprese ad essa collegate.

2. Il provvedimento inibitorio

I magistrati hanno constatato una violazione della normativa a tutela del diritto d’autore: le pubblicazioni elettroniche scaricabili -quali gli NFT- sono riconducibili alla “Classe 9” della classificazione internazionale dei prodotti e servizi per la registrazione e rinnovo del marchio d’impresa (Classificazione di Nizza). L’orientamento in questione si pone in linea con le osservazioni addotte in materia dai principali uffici europei ed internazionali predisposti per la tutela di marchi e brevetti, i quali hanno considerato tale classe come la più adatta a prestare tutela alle suddette tipologie di beni digitali. Il provvedimento giudiziale, inoltre, ha sottolineato che non è sufficiente l’autorizzazione del singolo calciatore ai fini della commercializzazione di immagini che lo ritraggono con indosso la divisa della squadra d’ appartenenza: quest’ultima è considerabile al pari di un marchio figurativo, per tanto è necessario il consenso del club di cui sono riprodotte la maglia e la denominazione. La violazione in questione, infine, assume particolare rilevanza anche in ragione dell’intensa attività di merchandising perpetrata in vari settori dalla società calcistica: quest’ultima, infatti, non si è limitata all’utilizzo dei marchi registrati per la commercializzazione di prodotti d’abbigliamento, accessori e giochi. Esemplare al riguardo è la partnership sottoscritta nel 2019 con la piattaforma di Blockchain “Socios.com” e volta alla creazione del Juventus Official Fan Token (JOFT): tifosi e collezionisti, tramite l’acquisto di tali gettoni, ottengono la possibilità di interagire con le attività del club calcistico partecipando a sondaggi e votazioni, creando così una connessione diretta tra dirigenza e fan.
La società produttrice è stata dunque condannata al ritiro dal commercio di tali figurine digitali ed alla rimozione di queste da ogni sito internet: la diffusione di tali prodotti sui mercati di rivendita secondari, infatti, sarebbe in grado di continuare a generare un introito economico per la società condannata e ciò a causa del particolare schema di royalties proprio degli NFT.

 

Alessio Manzo

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