“Avvocati stabiliti”: sanzionati gli Ordini forensi che, ponendo ulteriori condizioni, disincentivano gli avvocati comunitari dallo stabilire ed esercitare la propria attività professionale in Italia

Redazione 20/05/13
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Biancamaria Consales

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) si è espressa sul comportamento, più volte segnalato, di taluni Consigli dell’Ordine degli Avvocati, in merito all’iscrizione alla Sezione Speciale degli avvocati stabiliti; in particolare l’intervento dell’Autorità è stato sollecitato al fine di accertare eventuali violazioni dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Con riferimento alla fattispecie oggetto del procedimento viene in rilievo la normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli professionali, secondo cui lo Stato “di accoglienza” non può rifiutare l’accesso ad una professione per la quale sia richiesto un determinato titolo professionale, qualora il richiedente disponga della qualifica che gli permette tale accesso nel Paese d’origine. Tale principio è soggetto ad alcune limitazioni, derivanti dal fatto che la formazione ricevuta nello Stato d’origine può essere significativamente diversa da quella richiesta nello stato d’accoglienza: si configurano, pertanto, due diverse strade per il riconoscimento dei titoli professionali acquisti in un altro Stato membro.

In Italia, è stato emanato il D.Lgs. 96/2001, in attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui si è acquisita la qualifica professionale. Tale decreto disciplina, l’esercizio permanente della professione di avvocato con il titolo professionale di origine e l’eventuale successiva integrazione nella professione di avvocato in Italia. In particolare, l’articolo 6 consente l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato ai cittadini degli Stati membri in possesso di un titolo corrispondente a quello di avvocato, conseguito nel paese di origine.

Il professionista, dunque, che intenda esercitare la professione in Italia è tenuto ad iscriversi come “avvocato stabilito” nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati dedicata agli avvocati stabiliti, che gli consente (con alcune limitazioni) l’esercizio professionale con il titolo acquisito nel paese di origine, indicato nella lingua ufficiale dello Stato membro di origine.

La Spagna è al momento, come noto, l’unico Paese dove l’accesso alla professione d’avvocato non è regolata, nel senso che la normativa non prevede il superamento di un esame per l’accesso alla professione citata. Un laureato in legge italiano, così come di un altro Stato membro, può pertanto ottenere in Spagna il titolo di “abogado” sulla base di una semplice procedura.

Dal 2011, con l’entrata in vigore della L. 34/2006, le regole relative all’accesso alla professione di avvocato e procuratore in Spagna sono, però, mutate. Al fine di conseguire il titolo professionale di avvocato o di procuratore, è necessario, oltre alla laurea in giurisprudenza, affrontare un periodo di formazione professionale specializzata e superare, come nel resto d’Europa, un esame. Tuttavia, in forza del regime transitorio in vigore fino al tutto il 2013, coloro che hanno conseguito la laurea prima del 31 ottobre 2011, purché facciano richiesta di iscrizione all’Albo entro il 31 ottobre 2013, potranno comunque beneficiare del vecchio regime.

L’Antitrust si è, dunque, pronunciata, in merito a talune condotte poste in essere da alcuni Consigli dell’Ordine degli Avvocati, risultate, poi, “irregolari” e concretatesi nel porre, come condizioni per l’iscrizione alla Sezione Speciale, alcune ulteriori condizioni, quali il superamento di una prova “attitudinale” sul diritto italiano; il superamento di un colloquio nella lingua del paese comunitario di provenienza; la prova dell’effettivo esercizio della professione all’estero per almeno un anno; altri Consigli, ancora, avrebbero previsto una tassa una tantum di 1.500 euro, oltre alla previsione di un colloquio nella lingua del paese di provenienza; altri, ancora, avrebbero richiesto la produzione di documentazione comprovante l’effettivo svolgimento di attività professionale nello Stato d’origine.

L’Antitrust, ai fini della valutazione di tali condotte, ha preliminarmente considerato che le stesse si inseriscono in un contesto normativo caratterizzato dal dichiarato intento del legislatore comunitario di facilitare, con la direttiva 98/5/CE, l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica. La citata direttiva ha, infatti, introdotto un sistema di stabilimento/integrazione per gli avvocati comunitari che ha reso più semplice, rispetto al sistema generale di riconoscimento di cui alla direttiva 2005/36/CE, l’integrazione di tali soggetti nella professione di avvocato all’interno di uno Stato membro ospitante. Proprio per perseguire tale obiettivo, il diritto degli avvocati comunitari di esercitare stabilmente la propria professione in uno Stato membro ospitante con il titolo professionale del Paese di origine è subordinato, ai sensi della direttiva 98/5/CE, alla sola prova dell’avvenuta iscrizione presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro d’origine.

Pertanto, l’Autorità ha distinto la posizione dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, parti del procedimento, sanzionando simbolicamente con una multa di 1.000 euro quelli che hanno introdotto requisiti generali ed astratti, non previsti né richiesti dalla normativa citata ai fini dell’iscrizione degli avvocati comunitari nella Sezione Speciale degli avvocati stabiliti; ha, invece, “assolto” quelli che hanno esclusivamente effettuato verifiche mirate al controllo di posizioni individuali in casi isolati e specifici, senza porre in essere alcuna condotta idonea a restringere la concorrenza.

Soltanto, infatti, le determinazioni e le altre condotte dei COA introduttive di requisiti generali, ulteriori rispetto alla normativa comunitaria e nazionale, previsti indistintamente per tutti gli avvocati comunitari ai fini dell’iscrizione nella Sezione Speciale degli avvocati stabiliti, possono considerarsi rilevanti ai sensi dell’art. 101 TFUE in quanto idonee a disincentivare gli avvocati comunitari dallo stabilire ed esercitare la propria attività professionale in Italia.

In conclusione, l’Autorità ha applicato una simbolica sanzione amministrativa pecuniaria a quei Consigli dell’Ordine degli Avvocati che hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE, volte ad ostacolare l’accesso al mercato italiano dei servizi di assistenza legale da parte degli avvocati comunitari che intendevano avvalersi del procedimento di stabilimento/integrazione di cui alla direttiva 98/5/CE e al D.Lgs. 96/2001, ciascuna consistente, nelle delibere, nei regolamenti e nelle altre condotte, introduttivi di requisiti generali, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa citata, ai fini dell’iscrizione degli avvocati comunitari nella sezione speciale.

L’Autorità ha, poi, diffidato gli Ordini dal porre in essere, in futuro, comportamenti analoghi.

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