Avvocati: l’impostazione Iva sulle prestazioni è legittima?

Redazione 08/09/16
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L’impostazione dell’Iva sulle prestazioni degli avvocati rese fuori al di fuori del gratuito patrocinio è legittima. Lo ha stabilito definitivamente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza n. C-543/14 del 28 luglio 2016, con la quale la Corte ha esaminato le possibilità di interpretazione della Direttiva 2006/112/CE nell’ambito delle controversie scoppiate in Belgio riguardanti l’annullamento dell’art. 60 della Legge del 30 luglio 2013.

Il ricorso del Belgio e l’annullamento dell’esenzione Iva

Andiamo con ordine. Con l’articolo 60 della “loi du 30 juillet 2013” (Legge del 30 luglio 2013), entrata in vigore il 1° gennaio 2014, il Belgio ha posto fine all’esenzione dall’Iva per i servizi prestati dagli avvocati nell’esercizio della loro attività professionale. Escluse dalla legge (e quindi anche dall’Iva) sono solo le prestazioni fornite all’interno dell’istituto del gratuito patrocinio, ovvero i servizi resi a spese dello Stato a coloro che non hanno i mezzi economici sufficienti per nominare un avvocato di tasca propria. La soppressione dell’esenzione ha subito creato controversia, e gli ordini degli avvocati del Paese si sono opposti al Consiglio dei ministri chiedendo l’annullamento dell’articolo 60, portando la questione all’attenzione della Corte di Giustizia UE.

Il ricorso degli ordini degli avvocati belgi faceva leva sull’art. 371 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, che autorizzava gli Stati membri che già esentavano dall’Iva alcune prestazioni (tra cui, appunto, quelle degli avvocati) a continuare a esentarle. Con l’art. 60 della Legge del 30 luglio 2013, il Belgio passava invece da un sistema di esenzione dall’aliquota per tutti gli avvocati a un obbligo di versamento pari al 21 per cento. Il giudice del rinvio ha chiesto quindi alla Corte di Giustizia di esaminare la validità della Direttiva 2006/112 per verificare in particolare se l’introduzione dell’IVA in Belgio è compatibile con il “diritto a un ricorso effettivo” e con il “principio della parità delle armi”, entrambi sanciti all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Con la sentenza n. C-543/14 del 28 luglio scorso, la Corte di Giustizia UE ha decretato che la sospensione dell’esenzione dall’Iva per i servizi prestati dagli avvocati è legittima. Non è infatti emerso, come si legge nel documento, “alcun elemento atto a inficiare la validità” della Direttiva 2006/112 ” nella parte in cui essa assoggetta all’imposta sul valore aggiunto i servizi prestati dagli avvocati a individui che non beneficino del gratuito patrocinio nell’ambito di un regime nazionale di gratuito patrocinio”.

La Corte ha sottolineato che il diritto a un ricorso effettivo alla giustizia non è inficiato dalla legge belga, dato che gli avvocati hanno diritto di detrarre l’Iva e comunque l’importo dell’imposta “non costituisce la frazione più significativa dei costi afferenti a un procedimento giudiziario”. Pertanto, “nessuna correlazione stretta, o addirittura meccanica”, può essere stabilita tra l’assoggettamento all’IVA dei servizi prestati dagli avvocati e un aumento dei prezzi di tali servizi. Gli Stati membri possono, dunque, modificare il proprio sistema interno e imporre agli avvocati l’obbligo di versare l’imposta.

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