Avvocati, approvati i nuovi corsi di formazione obbligatori

Redazione 04/07/17
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I nuovi corsi di formazione obbligatori per l’accesso alla professione di avvocato saranno presto realtà. Dal Consiglio di Stato è giunto infatti parere positivo allo schema di decreto del Ministero della Giustizia che regolamenta i nuovi corsi e ne definisce contenuti e prove intermedie e finali. Dopo il parere negativo dell’anno scorso, dunque, diventano finalmente operative le nuove modalità di accesso previste dalla Riforma forense. Vediamo insieme le principali novità.

 

Al via i nuovi corsi di formazione con verifiche intermedie

Il parere del Consiglio di Stato n. 1540/2017 è molto importante perché concede l’approvazione definitiva alla nuova normativa che disciplina i corsi di formazione obbligatoria degli aspiranti avvocati introdotti dall’art. 43 della legge n. 247/2012 (la cosiddetta Riforma forense).

La legge prevede che tutti coloro che vogliono accedere alla professione, dopo la laurea in Giurisprudenza, debbano non solo portare a termine un tirocinio o praticantato di 18 mesi presso lo studio di un avvocato, ma anche frequentare corsi di formazione tenuti da ordini e associazioni forensi della durata complessiva non inferiore a 160 ore. I corsi devono essere ultimati “con profitto” e devono prevedere degli esami e delle verifiche che testino le competenze degli aspiranti avvocati.

I punti bocciati dal Consiglio di Stato

L’approvazione del decreto, come accennato, giunge dopo che l’anno scorso il Consiglio di Stato aveva sollevato alcune obiezioni riguardo una prima versione del provvedimento.

La bozza di decreto del 2016 prevedeva l’introduzione dell’accesso a numero chiuso ai corsi obbligatori secondo “criteri di valorizzazione del merito, con riferimento agli studi universitari”. Si stabiliva inoltre che i tirocinanti avrebbero dovuto sostenere sia delle prove scritte intermedie che un esame finale con struttura simile a quello per l’abilitazione forense. Ma non solo: l’iscrizione ai vari corsi non sarebbe stata gratuita, anche se per i più bisognosi sarebbero state stanziate delle borse di studio.

Il testo così formulato ricevette diverse obiezioni dal Consiglio di Stato (che pure non lo bocciò definitivamente). Il Ministero ha presentato quindi nei giorni scorsi un nuovo schema di decreto, che questa volta è stato accettato senza particolari riserve.

Le nuove regole: moduli semestrali e corsi telematici

La nuova formulazione del decreto, approvata da Palazzo Spada, introduce alcune interessanti novità rispettosa testo precedente.

Innanzitutto, sono stabiliti requisiti più rigorosi per l’accreditamento dei soggetti legittimati a organizzare i corsi di formazione. Sono stati anche rivisti i contenuti dei corsi stessi, con l’inserimento, tra l’altro, del richiamo alle tecniche di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e al processo telematico. I corsi saranno inoltre organizzati sulla base di moduli semestrali, in modo da garantire la vicinanza temporale tra l’inizio del corso e le verifiche intermedie e finali. Queste, poi, dovranno essere correlate all’effettivo percorso formativo svolto e saranno basate su test a risposta multipla.

Estremamente importante, poi, la possibilità data a ogni tirocinante di accedere ai corsi tenendo conto “dell’offerta formativa esistente nel circondario interessato e in quelli limitrofi”, anche attraverso l’introduzione di modalità telematiche di formazione a distanza.

La prova finale e l’esame di Stato

Restano in sospeso, per ora, le modalità di svolgimento della prova finale da sostenere dopo il completamento dei corsi di formazione. L’esame finale previsto dalla bozza di decreto dello scorso anno, come accennato, avrebbe dovuto essere a tutti gli effetti, una simulazione dell’esame di Stato per l’accesso all’abilitazione forense. Il Consiglio di Stato chiede ora al Ministero di chiarire una volta per tutte questo punto, stabilendo se si vuole confermare quanto stabilito nel 2016 o in alternativa se si vuole differenziare o meno la prova finale dalle altre prove in itinere.

 

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