L’Agorà dei Presidenti degli Ordini e delle Unioni forensi, tenutasi a Roma il 29 aprile 2025, ha segnato un passaggio cruciale per la professione legale italiana. È stato infatti presentato ufficialmente il testo dell’autoriforma dell’ordinamento forense, frutto di un ampio lavoro congiunto tra Consiglio Nazionale Forense (CNF), Organismo Congressuale Forense (OCF) e le varie componenti dell’avvocatura. Il disegno di legge, composto da ben 91 articoli, si propone di aggiornare e semplificare la disciplina della professione forense, rafforzandone l’autonomia, la funzione difensiva e la dignità professionale. Tra le innovazioni più significative figurano nuove regole sulla monocommittenza, il potenziamento del segreto professionale, una revisione del tirocinio, della composizione della commissione d’esame e la ridefinizione dei limiti dei mandati negli organi rappresentativi.
Indice
1. Monocommittenza, collaborazione continuativa e compensi a risultato
Una delle novità più discusse riguarda la monocommittenza, disciplinata nel nuovo testo come una prestazione d’opera intellettuale e non subordinata, anche nei casi in cui l’avvocato operi per un unico committente (che può essere un altro avvocato o uno studio associato). Questo rapporto, per essere valido, deve essere regolato da contratto scritto, contenente clausole su durata, compenso proporzionato, eventuale periodo di prova e termini per il recesso. È inoltre vietato il recesso unilaterale del committente in caso di assenze giustificate – per maternità, paternità, malattia o infortunio – fino a 180 giorni.
Parallelamente, viene regolata la collaborazione continuativa, con analoghi obblighi contrattuali. In entrambe le ipotesi, l’avvocato ha diritto a un compenso commisurato all’attività svolta, aggiornato secondo un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Sempre in tema di compensi, la riforma apre alla possibilità di accordi “a risultato”, purché proporzionati e non eccedenti il 20% rispetto al massimo stabilito dai parametri forensi. Rimane fermo il divieto di patti contrari all’articolo 1261 del codice civile.
2. Segreto professionale e accesso alla professione
Il segreto professionale viene potenziato e riconosciuto come principio di ordine pubblico, dotato di assolutezza e illimitatezza temporale. La tutela si estende a ogni forma di supporto – cartaceo, digitale, audio o video – e coinvolge anche collaboratori, praticanti e dipendenti dello studio. Le perquisizioni e ispezioni possono avvenire solo secondo le modalità dell’art. 103 del codice di procedura penale e in presenza di un delegato del Consiglio dell’Ordine competente.
Riformato anche il percorso di accesso alla professione, che prevede un tirocinio obbligatorio di almeno 18 mesi, da svolgere esclusivamente presso studi legali e in concomitanza con la frequenza a scuole forensi accreditate. L’esame di abilitazione rappresenta uno sbarramento imprescindibile per l’esercizio della professione. La composizione della commissione esaminatrice viene rinnovata: tre avvocati cassazionisti nominati dal CNF, un magistrato e un accademico – entrambi preferibilmente in pensione – per ciascun ruolo di membro effettivo e supplente.
3. Incarichi e durata dei mandati: nuove regole e limiti
La proposta legislativa tocca anche il delicato tema delle incompatibilità. Viene prevista una maggiore flessibilità: l’avvocato potrà essere socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, purché l’attività sia limitata alla gestione di beni propri o familiari. È inoltre ammessa la partecipazione in qualità di amministratore, consigliere delegato o liquidatore in società di capitali, cooperative o enti pubblici e privati.
Importante novità anche sul fronte della rappresentanza istituzionale: i mandati all’interno degli Ordini e del Consiglio Nazionale Forense dureranno tre anni e potranno essere rinnovati al massimo per tre volte consecutive. Un quarto mandato sarà consentito solo se uno dei precedenti ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno. Questa disposizione si inserisce in un contesto giurisprudenziale già segnato da interventi della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite Civili della Cassazione, alimentando il dibattito tra le componenti dell’Avvocatura.
4. Verso l’iter parlamentare: un’autoriforma di sistema
La riforma non si limita a ritocchi marginali, ma propone una vera e propria ricostruzione dell’architettura normativa della professione legale. L’impianto mira a restituire centralità alla funzione difensiva dell’avvocato, ponendo al centro principi costituzionali come l’autonomia, la rappresentanza e la funzione pubblica. Il testo della riforma sarà ora trasmesso alle forze politiche per l’avvio dell’iter parlamentare. Il CNF ha espresso l’auspicio che il Parlamento accolga positivamente una proposta nata dal basso, espressione dell’intera categoria, in un’ottica di aggiornamento coerente con le trasformazioni sociali e giuridiche del presente.
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