Lazzini Sonia
Articoli dell’autore
Rilievo centrale della vicenda assume la comunicazione di irregolarità contributiva con cui l’Inail di Napoli informava la ditta ricorrente in data 8 aprile 2004, e se la non accertata notifica della stessa nella data indicata può consentire, secondo l’as
Né a giustificare la dedotta non definitività sarebbe sufficiente la valorizzazione della domanda di rateizzazione sicché, ad avviso della ricorrente, quest’ultima sarebbe s…
È palese che il maggior punteggio viene a rappresentare un “favor” per chi partecipa alla gara come ditta individuale, che poi è stata una sola; di qui l’illegittimità della diversità dei punteggi
Il concetto di collaborazione è ampio e non certamente limitabile alle sole attività autonome imprenditoriali, che è un requisito attuale e di partecipazione, bensì ad ogni…
Inoltre, sotto il profilo oggettivo, è da escludere che l’atto recante le prescrizioni (D.Lgs. 758/1994, intitolato all’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e d’igiene del lavoro, per quelle intendendosi “i reati in materia di sicurezz
Scopo infatti della prescrizione è di porre il contravventore alle norme poste a presidio della sicurezza del lavoro di fronte all’alternativa di adeguarvisi, ripristinando condizioni di lavoro…
Incontestato che, in astratto, la cauzione si calcola sull’intero prezzo, comprensivo anche degli oneri di sicurezza, va ribadito che la legge stessa stabilisce che il “prezzo base” è quello indicato dal Bando
Per questa parte della domanda, che concerne “l’esecuzione del contratto”, questo Giudice (come ammesso in udienza dalla stessa ricorrente) è carente di giurisdizione. …
Conseguentemente il collegio dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario
Ritiene il collegio di non doversi discostare dall’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione civile , sez. un., 03 gennaio 2007 , n. 4 secondo cui il conferimento da parte di un Ente pubblico di…
Il tar lazio non solo condanna la stazione appaltante al risarcimento del danno(euro 60.000) per responsabilità precontrattuale
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