Atto notarile ripetitivo dell’accordo di mediazione – Scheda di Diritto

L’accordo raggiunto con mediazione ha natura contrattuale, frutto dell’autonomia delle parti, ma la legge gli attribuisce un particolare rilievo.

Redazione 05/09/25
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La mediazione civile e commerciale, disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, rappresenta uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie volto a favorire la composizione bonaria dei conflitti tra privati. L’accordo raggiunto a seguito di mediazione ha natura contrattuale, frutto dell’autonomia negoziale delle parti, ma la legge attribuisce a tale intesa un particolare rilievo in quanto, se sottoscritta dalle parti e dai loro avvocati, acquista efficacia esecutiva e valore di titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12, D.Lgs. 28/2010).
Tuttavia, affinché l’accordo possa produrre effetti nei confronti dei terzi o determinare la trascrizione nei registri immobiliari, può rendersi necessario un atto pubblico notarile che ne ripeta il contenuto. È qui che si inserisce la figura dell’atto notarile ripetitivo dell’accordo di mediazione.

Indice

1. Natura giuridica dell’atto notarile ripetitivo


L’atto ripetitivo non crea un nuovo negozio giuridico, né sostituisce l’accordo originario, ma si limita a riprodurne fedelmente il contenuto, trasfondendolo in un atto pubblico redatto dal notaio. Si tratta, pertanto, di un atto di natura prevalentemente certificativa, in quanto finalizzato a garantire la pubblicità immobiliare e l’opponibilità ai terzi.
Secondo l’orientamento dottrinale prevalente, tale atto si configura come un atto “notarile ripetitivo” e non come una nuova convenzione: esso è privo di autonoma causa negoziale, poiché la causa risiede nell’accordo di mediazione originario. L’intervento del notaio, quindi, non sostituisce l’attività di negoziazione delle parti, ma serve a rendere efficace e opponibile nei confronti dei terzi ciò che le parti hanno già definito.

2. Fondamento normativo


Il fondamento giuridico dell’atto notarile ripetitivo si rinviene:

  • art. 12, comma 1, D.Lgs. 28/2010: attribuisce efficacia esecutiva all’accordo di mediazione sottoscritto dalle parti e dai difensori, consentendone l’omologazione;
  • art. 2643 c.c.: individua gli atti soggetti a trascrizione nei registri immobiliari (ad esempio trasferimenti di diritti reali immobiliari);
  • art. 2699 c.c.: definisce l’atto pubblico come il documento redatto con le richieste formalità da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato;
  • art. 2700 c.c.: conferisce all’atto pubblico fede privilegiata fino a querela di falso.

In forza di tali norme, quando l’accordo di mediazione comporta il trasferimento di diritti reali immobiliari, la sua trascrizione nei registri immobiliari richiede la forma dell’atto pubblico notarile.

3. Funzione pratica e ambito applicativo


L’atto notarile ripetitivo si rende necessario in particolare quando:

  • l’accordo di mediazione comporta il trasferimento della proprietà di un immobile;
  • vi è la costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali immobiliari (usufrutto, servitù, ecc.);
  • è richiesta la pubblicità immobiliare per rendere opponibile ai terzi l’accordo concluso.

Un esempio tipico è la controversia ereditaria risolta in mediazione, in cui gli eredi convengono sulla divisione di un immobile: l’accordo, per essere trascritto, deve essere riportato in un atto pubblico notarile.

4. Struttura dell’atto e ruolo del notaio


L’atto notarile ripetitivo presenta la struttura tipica dell’atto pubblico:

  • Intestazione con l’indicazione del notaio rogante;
  • Premesse in cui si richiama l’accordo di mediazione originario, con indicazione della data, dell’organismo di mediazione e delle parti;
  • Parte dispositiva, in cui il notaio riproduce fedelmente i contenuti negoziali dell’accordo;
  • Clausole di legge, relative alla trascrizione e agli adempimenti fiscali;
  • Sottoscrizione e chiusura formale.

Il ruolo del notaio è essenzialmente di garante della legalità e della forma pubblica: egli non rinegozia il contenuto, ma si limita a verificarne la liceità, la capacità delle parti e la conformità alla legge.

5. Effetti giuridici e valore probatorio tramite la mediazione


Gli effetti principali dell’atto notarile ripetitivo sono:

  • Trascrizione nei registri immobiliari (art. 2643 c.c.), con conseguente opponibilità ai terzi;
  • Fede privilegiata ex art. 2700 c.c. sulle dichiarazioni delle parti e sugli elementi accertati dal notaio;
  • Immediata efficacia esecutiva, già propria dell’accordo di mediazione ma rafforzata dall’intervento notarile.

Dal punto di vista probatorio, l’atto notarile costituisce una prova legale circa la provenienza, la data e le dichiarazioni rese, opponibile erga omnes.

6. Profili critici e dibattito dottrinale


La dottrina si è interrogata sull’effettiva necessità di tale atto, posto che l’accordo di mediazione già ha efficacia esecutiva. Le posizioni principali sono:

  • Tesi minimalista: l’atto notarile sarebbe superfluo, salvo quando la legge imponga la forma pubblica per determinati atti (es. immobiliari);
  • Tesi funzionalista: l’atto è necessario ogniqualvolta si debba rendere opponibile ai terzi l’accordo;
  • Tesi garantista: l’intervento del notaio è sempre opportuno, poiché rafforza la certezza dei rapporti giuridici e riduce i rischi di invalidità o di contestazioni future.

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