Attività di crowdsourcing: chiarimenti del Ministero sul rilascio della autorizzazione preventiva

Redazione 29/03/13
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Biancamaria Consales

Con interpello n. 12 del 27 marzo 2013, il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti, richiesti dalla Confindustria, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4 del D.Lgs. 276/2003, riguardante l’autorizzazione preventiva rilasciata alle Agenzie per il Lavoro, dallo stesso Ministero, per l’espletamento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale (attività di crowdsourcing).

In particolare l’istante aveva chiesto se, ai sensi della citata disposizione, anche le società aventi ad oggetto la gestione di siti internet mediante l’attività c.d. di crowdsourcing debbano o meno richiedere la suddetta autorizzazione.

Il Ministero ha, in via preliminare, evidenziato gli elementi caratteristici del fenomeno del crowdsourcing, precisando che, con tale locuzione, si individuare un nuovo modello di business aziendale in forza del quale un’impresa affida la progettazione, ovvero la realizzazione di un determinato bene immateriale ad un insieme indefinito di persone, tra le quali possono essere annoverati volontari, intenditori del settore e freelance, interessati ad offrire i propri servizi sul mercato globale (c.d. community di utenti iscritti ai siti a titolo gratuito).

Tale aspetto distingue il crowdsourcing dal tradizionale outsourcing, in quanto nel primo la realizzazione del progetto o la soluzione del problema viene esternalizzata ad un gruppo indeterminato di persone e non invece, come nella seconda fattispecie, ad uno specifico soggetto.

“Si tratta, quindi, di un particolare sistema agevolato da strumenti disponibili sul web in open call – si legge nell’interpello in oggetto, e sviluppato mediante alcuni portali presenti sulla rete internet (siti) attraverso i quali si realizza l’incontro tra domanda ed offerta dei prodotti (beni immateriali e servizi) da parte degli utenti”.

Dunque, è possibile sostenere che le attività di intermediazione svolte in crowdsourcing risultano, in linea generale, finalizzate non alla conclusione di contratti di lavoro ma alla mera stipulazione di contratti di natura commerciale (es. compravendita ex art. 1470 c.c. o l’appalto ex art. 1655 c.c.). Per tali motivi non appare necessaria l’autorizzazione preventiva di cui all’art. 4, D.Lgs. 276/2003, né tantomeno quella prevista dall’art. 6, comma 1, lett. f), con riferimento all’attività di intermediazione svolta dai gestori di siti internet.

Diversamente l’autorizzazione ex art. 4 è richiesta nella misura in cui l’eventuale attività di consulenza di direzione si configuri quale attività di ricerca e selezione del personale “finalizzata, dunque, alla risoluzione di una specifica esigenza dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all’organizzazione medesima su specifico incarico della stessa…”.

In ordine, invece, all’art. 6 di cui sopra si evidenzia che l’autorizzazione risulta necessaria laddove la gestione dei siti internet mediante crowdsourcing sia volta alla realizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, a condizione che la predetta attività venga svolta senza finalità di lucro e che siano resi pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante.

Non è necessaria l’autorizzazione preventiva di cui agli artt. 4 e 6, D.Lgs. n. 276/2003 per lo svolgimento dell’attività di crowdsourcing qualora quest’ultima promuova la stipulazione di contratti di natura commerciale tra i quali la compravendita e l’appalto.

Nelle ipotesi in cui l’attività di crowdsourcing involga, invece, la conclusione di contratti d’opera professionale ex art. 2222 c.c., appare necessario richiedere l’autorizzazione esclusivamente se dalla stipulazione di questi contratti consegua un’attività prolungata in favore del committente tale da configurare la costituzione di posizioni lavorative in seno alla sua organizzazione.

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